Si torna in argomento, non per essere tediosi ma per sottolineare come, sempre più, la Cassazione a suo modo continui a evidenziare la necessità di un
intervento legislativo che argini questa odiosa “consuetudine”.
Non s'illuda il lettore: non è intenzione della scrivente illustrare un nuovo avvincente format televisivo da guardare all’ora di cena prima del Telegiornale bensì fermare nuovamente l’attenzione sul reato dell’abusivismo e su quelle figure, all’apparenza marginali, che partecipano, magari anche inconsapevolmente, alla perpetrazione del delitto di cui all’art. 348 c.p.
Il caso
X ricorreva per Cassazione, tramite il proprio difensore nominato, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano confermativa, in punto di responsabilità, di quella emessa in primo grado in ordine ai reati di cui agli artt. 110 e 348 c.p. perché, in concorso con Y presso la sede operativa della società in accomandita semplice di cui erano soci, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso compivano atti medici di pertinenza dell’odontoiatra sulla paziente Z intervenendo, in una circostanza, nel 2002, per ridurre un’irritazione gengivale, e quindi, in una pluralità di occasioni tra la fine del 2003 e l’inizio del 2005, perché operavano sui denti dell’arcata superiore della stessa, al fine di applicarvi una protesi, procedendo nel contempo all’otturazione di alcuni denti. La ricorrente deduceva un vizio di motivazione della sentenza impugnata nonché la violazione degli artt. 110 e 348 c.p., poiché si era limitata a rilevare che anche la sola assistenza alla poltrona integrava gli estremi del concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. Il concorso morale della X ipotizzato dal Tribunale, per aver rafforzato il proposito criminoso di Y, diveniva, nella sentenza d’Appello, un concorso materiale concretizzatosi nella predetta assistenza alla poltrona. Non comprendeva in qual modo, da una relazione sentimentale asseritamente esistente fra la X e il Y, potesse inferirsi un rafforzamento del proposito criminoso di quest’ultimo, che già praticava sistematicamente l’attività di medico odontoiatra né, nella prospettiva adottata dalla Corte d’Appello, comprendeva come la mera attività di assistente alla poltrona, per la quale non era richiesta alcuna abilitazione professionale che non incidesse sulla terapia e che non comportasse alcun diretto contatto con il paziente, potesse integrare gli estremi del reato contestato. Proponeva distinto ricorso il Direttore Sanitario J il quale deduceva in primo luogo un vizio di motivazione in merito all’affermazione di responsabilità dell’imputato al quale, peraltro, non era mai stato rappresentato alcun abuso né alcun abuso era stato rilevato dagli operatori della ASL che avevano effettuato un’ispezione. Non poteva quindi imputarsi al J un’omessa vigilanza sull’attività ambulatoriale, tanto più che non erano accertati altri interventi abusivi, all’infuori di quello sulla paziente Z. Con il secondo motivo, si lamentava una violazione degli artt. 40 e 348 c.p., sulla base dell’asserto che al J, a differenza che alla X, fosse ascrivibile, al più, un atteggiamento colposo e non il dolo di concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. Con il terzo motivo si contestava la configurabilità di una condotta omissiva rilevante ex art. 40 c.p. (“Rapporto di causalità: Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”). Non risultava, infatti, che il Direttore Sanitario avesse l’obbligo giuridico di impedire condotte dolose di soggetti ai quali non fosse legato da alcun rapporto contrattuale, di lavoro subordinato o di altra natura, che gli consentisse di impartire ordini o di intervenire con provvedimenti di natura interdittiva: la X e il Y non erano dipendenti né del J né della struttura, della quale erano anzi i proprietari. Con il quarto motivo, si lamentava che il reato di cui all’art. 590 c.p., da cui originavano le statuizioni civili di condanna emesse nei confronti del Dott. Y, avrebbe dovuto essere contestato mentre nel capo d’imputazione relativo al reato di cui all’art. 348 c.p. vi era solo una descrizione sommaria dell’intervento sulla Z senza alcun cenno alle lesioni che esso avrebbe provocato. Con il quinto motivo, infine, si censurava la sentenza impugnata per vizio di motivazione in merito alla determinazione della pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nonché in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena soltanto subordinatamente al pagamento della provvisionale e alla mancata concessione del beneficio della non menzione, essendo stata affermata la gravità del fatto in modo del tutto apodittico ed essendo il J incensurato.
La decisione
Pur rilevando l’estinzione del reato per prescrizione, la Suprema Corte disquisiva in merito alla fondatezza o meno dei ricorsi avanzati ai fini delle statuizioni civili. Affrontava, quindi, il ruolo concorsuale di un soggetto nel reato in discussione. Riteneva come l’attività costitutiva del concorso potesse infatti essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisse un apprezzabile contributo alla realizzazione dell’altrui proposito criminoso o che agevolasse l’opera dei concorrenti, in tutte o in alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, nelle quali si sarebbe poi snodato l’iter criminis. Ne derivava che la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato fosse ravvisata nel fatto che nella prima l’agente avrebbe dovuto mantenere un comportamento meramente passivo inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato mentre nel concorso avrebbe dovuto apportare un contributo partecipativo morale o materiale alla condotta criminosa altrui caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito (Cass., Sez. VI, 18-2-2010 n. 14606, rv. 247127). Sulla base di questi principi era da ritenere, allora, corretto l’asserto formulato dalla Corte d’Appello secondo cui l’attività di assistenza alla poltrona integrava gli estremi del concorso nel reato di cui all’art. 348 c.p. dato che, in tale ruolo, l’imputata materialmente aiutava colui che abusivamente curava la paziente, porgendo strumenti ed esplicando tutti i compiti tipici dell’assistente. Ma la Corte d’Appello aggiungeva, richiamando anche per relationem la sentenza di primo grado, che la X aveva anche assunto iniziative terapeutiche dirette partecipando attivamente alla redazione del piano di cure e al suo aggiornamento qualificandosi come medico di fronte alla paziente. La Corte territoriale precisava poi, anche in questo caso attraverso il richiamo alla sentenza del Tribunale, che la X, per sua stessa ammissione, era a conoscenza che il Y fosse un odontotecnico e non un odontoiatra. E quindi riteneva senz’altro corretta l’affermazione dei giudici di merito, secondo cui la X aveva esplicato nella vicenda un ruolo concorsuale, fornendo un contributo agevolatore non trascurabile, coadiuvando il Y nell’esecuzione del trattamento terapeutico, stimolando il suo operato e rafforzando cosi il suo proposito criminoso. Questo per quanto riguardava il ricorso avanzato dalla X, assistente alla poltrona imputata di concorso in abusivismo. La Corte di Cassazione affrontava, di poi, il ricorso di J. Ritenuti i primi due motivi di gravame esulanti dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, procedeva ad analizzare, invece, il terzo che riteneva infondato. Giudicava come, del tutto correttamente, la Corte territoriale avesse infatti richiamato l’obbligo del Direttore Sanitario di pretendere il rigoroso rispetto delle sfere di competenza professionale dei singoli operatori che agivano nel presidio, con particolare riguardo agli atti di esclusiva competenza del medico, e di adottare provvedimenti in caso di inosservanza onde ricondurre l’espletamento dell’attività professionale all’alveo della legalità. E inaccoglibile appariva anche il quarto motivo. Le statuizioni civili non originavano affatto dal reato di cui all’art. 590 c.p. , mai contestato, come affermava il ricorrente, ma si correlavano al pregiudizio subito dalla Z per effetto della perpetrazione del reato di cui all’art. 348 c.p., oggetto del processo. Dava atto, infatti, il giudice d’Appello, nel richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, come la provvisionale fosse commisurata al danno, per il quale era stata già raggiunta la prova, derivante dal costo delle cure dall’esito infausto (euro 5000) e al danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, connesso al tempo “sprecato” presso lo studio dentistico e alle sofferenze fisiche scaturite dai trattamenti, salvo il maggior danno che si sarebbe dovuto accertare in separata sede. Anche sotto questo profilo, il sostrato giustificativo della pronuncia di merito era quindi considerato immune da vizi. L’ultimo motivo di ricorso, poi, era ritenuto superato dalla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione. La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione annullava quindi la sentenza per l’estinzione del reato dovuta alla prescrizione dello stesso confermando, però, l’infondatezza delle censure addotte e determinando così la conferma delle statuizioni civili emesse nel giudizio di merito.
Gutta cavat lapidem
Si ritiene la disamina di questa sentenza un altro prezioso tassello da inserire nel grande puzzle dell’abusivismo, altra goccia che lentamente ma inesorabilmente andrà a scuotere il legislatore in merito all’impellenza di modificare un Codice pensato quando le professioni erano ancora attorniate da un’aura di quasi sacralità tanto da ritenere impensabile o comunque non necessario usare la pena detentiva come deterrente al suo compimento. Questo articolo vuole essere, altresì, valido ausilio da offrire anche a colui che odontoiatra non è ma che, pur gravitando nell’orbita, possa trovarsi ad affrontare situazioni giuridicamente molto inopportune e pericolose. Il reato di abusivismo, come già si è detto, è delitto ben poco punito dal legislatore e necessiterebbe una profonda e severa revisione: nelle more correttamente si comporta l’Autorità Giudiziaria scagliando legittimi e giuridicamente fondati strali anche contro chiunque collabori, anche solo marginalmente, nella perpetrazione di questo odioso reato così come correttamente si comportano Enti preposti (gli Ordini, ad esempio) e stampa specializzata nel dare ampio risalto a simili statuizioni nell’attesa di interventi più radicali.


