Forfetario 2023: novità, opportunità e conteggi

La nuova legge di bilancio dispone l’innalzamento della soglia minima per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato. Attenzione però: chi dovesse superare il limite di reddito prefissato rischia di perdere le agevolazioni già nel corso dell’anno, anziché a partire dall’anno successivo (come previsto finora). Una guida utile per non farsi cogliere impreparati

Quali sono i requisiti

Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale nr. 303 del 29 dicembre 2022 della legge nr. 197, la “legge di bilancio”, dal primo gennaio 2023 sono in vigore le modifiche al regime fiscale agevolato per i piccoli contribuenti persone fisiche, detto “forfetario”, come disposte dal comma 54. Tali novità si aggiungono a quelle relative all’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i forfetari, disposte dall’art. 18 del Decreto legge nr. 36 del 30 aprile 2022, che indirettamente hanno anche imposto ai forfetari l’obbligo di invio dei dati delle operazioni transfrontaliere, noto come “esterometro”, dal quale in precedenza risultavano esonerati. Prima di analizzare le novità, riepiloghiamo le caratteristiche di questo diffusissimo regime fiscale.
L’agevolazione è stata introdotta con la legge di bilancio del 2015, la nr. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi da 54 a 89: l’accesso e la permanenza nel regime si verifica quando non sia superata, nell’anno precedente, una soglia massima legale riferita ai ricavi (per le imprese individuali) o ai compensi (per il lavoro professionale). Tale soglia va “ragguagliata ad anno” se il contribuente ha iniziato l’attività nell’anno preso a riferimento:

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  • se inizia l’attività in settembre, la soglia massima da non superare si ottiene dividendo per 12 la soglia legale vigente e moltiplicandola per quattro, cioè per i mesi dell’anno in cui è stato attivo. Se il contribuente preferisse applicare il regime fiscale ordinario in luogo del forfetario lo può fare, ma dovrà poi mantenere la sua scelta per almeno tre anni;
  • operano cause di esclusione che, nonostante il rispetto del requisito della soglia, impediscono agli esercenti arti o professioni di usufruire delle agevolazioni se partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, studi associati o a imprese familiari, oppure se controllano direttamente o indirettamente srl che “esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni”;
  • il regime consente di non aggiungere l’Iva alle proprie fatture, cosa che interessa poco le attività economiche odontoiatriche, dentisti, igienisti dentali e imprese individuali odontotecniche, in quanto esentate. È previsto l’esonero dall’obbligo di tenuta dei registri contabili e dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva. Infine, i committenti dei professionisti forfetari non sono tenuti a operare la ritenuta d’acconto sui compensi loro corrisposti;
  • per determinare il reddito tassabile non si procede dichiarando i proventi e deducendo quanto è servito per produrli (come nel regime ordinario) ma dai primi si deduce, in via forfetaria, un ammontare determinato in percentuale, che per la professione è il 22% e per l’impresa individuale è il 33%;
  • dal reddito così determinato si possono dedurre solo i contributi previdenziali pagati nell’anno; sull’importo così ottenuto si paga un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali pari al 15% dell’importo se l’attività è iniziata da più di cinque anni, del 5% in caso contrario.
  • l’imposta va versata con le stesse modalità e scadenze dell’Irpef ordinaria, compreso l’obbligodi corrispondere l’acconto per l’anno in corso.

Le nuove regole

La legge di bilancio per il 2023 dispone l’innalzamento della soglia minima per l’accesso e la permanenza nel regime agevolato, precedentemente posta a 65.000 euro, portandola a 85.000 euro. Si tratta di un aumento importante, che può consentire l’accesso al regime di una platea vasta di soggetti, prima esclusi. Per chi nel 2022 già applicava il regime forfetario, anche se in quell’anno avesse superato la precedente soglia di 65.000 euro, ma non la nuova di 85.000 euro, la permanenza nel “forfetario” anche per il 2023 è assicurata.
La legge di bilancio 2023, peraltro, ha previsto anche, per la prima volta da quando questo importante regime fiscale è entrato in vigore, l’evenienza di una possibile perdita delle agevolazioni già in corso d’anno, anziché dall’anno successivo, come accadeva prima della novella normativa.
Vigenti le precedenti regole, infatti, un contribuente forfetario che nel corso di un anno avesse superato la soglia massima di ricavi o compensi, anche per importi rilevantissimi, si sarebbe visto tassare quel reddito con l’imposta agevolata, cosa che è chiaramente di estrema convenienza. Per evitare il verificarsi di questa situazione, la nuova normativa ha previsto che al superamento, in corso d’anno, della soglia di 100.000 euro, la fuoriuscita dal regime sarebbe immediata. Se la soglia degli 85.000 euro fosse invece superata, ma rimanendo al di sotto dei 100.000 euro, l’uscita dal regime si verificherebbe l’anno successivo a quello del superamento.

Fattura elettronica: non per tutti

Dal mese di luglio del 2022 anche i contribuenti forfetari diventavano obbligati a emettere solo fatture elettroniche, ma per alcuni l’obbligo si differiva al 2024. Questo, nel caso delle attività odontoiatriche, interessa meno rispetto ad altre attività in quanto verso i pazienti dei dentisti a tutt’oggi vige un divieto generale di emissione delle fatture elettroniche. I contribuenti forfetari che ancora, e fino al 31/12/2023, possono emettere fatture analogiche verso i loro committenti sono quelli che nel 2021, anche se in quell’anno non avessero applicato il regime forfetario, avessero però percepito ricavi o compensi, sempre “ragguagliati ad anno”, inferiori a €. 25.000. L’interpretazione della norma induce inoltre a ritenere che un contribuente che avesse iniziato l’attività nel 2022 o nel 2023, come forfetario, in ogni caso potrà, se lo desidera, continuare a emettere fatture cartacee fino al 31/12/2023 anche se negli anni indicati superasse la soglia dei 25.000 euro. Inoltre, i “forfetari” che, per le cause descritte, rimangono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica, lo saranno anche per quanto riguarda il “nuovo esterometro” fino a tutto il 2023.

Quanto rimane in tasca al netto dei contributi

Per quanto riguarda i dentisti, il conteggio è semplice e immediato, riducibile a una sola operazione di divisione. Il reddito tassabile del dentista forfetario si ottiene decurtando l’ammontare di compensi percepiti nell’anno di una percentuale, calcolando su questo importo i contributi previdenziali da versare, poi deducendo l’importo dei contributi così calcolati infine applicando l’aliquota prevista per l’imposta sostitutiva. Per semplificare, consideriamo il caso di un dentista forfetario in attività da più di cinque anni. Un incasso di 1.000 euro va prima decurtato della percentuale forfetaria di deduzione, il 22%, e si ottengono 780 euro. Su questo importo “virtuale” si calcolano i contributi Enpam che saranno da versare al 19,50%, dunque 152,10 euro. Tolti i contributi previdenziali all’importo “virtuale”, rimangono 627,90 euro da tassare al 15%, dunque allo Stato dovranno andare 94,19 euro. Ai 1.000 euro iniziali incassati, quindi, si sottraggono: i contributi previdenziali e l’imposta che saranno da versare, cioè 246,28 euro. Quanto “rimane in tasca” saranno allora 753,72 euro. Chi vorrà fare ulteriori calcoli applicando il metodo proposto, si accorgerà che il rapporto fra l’importo da accantonare per contributi e imposte e l’incasso è fisso. In pratica, per sapere a ogni incasso fatturato quanto si può considerare proprio e invece quanto dell’Ente previdenziale e dello Stato, basterà dividere l’importo incassato per 1,32676. Si veda la Tabella qui sotto.

Come effettuare il calcolo
Incasso 1.000 euro
Divisore fisso 1,32676
In tasca 753,72 euro
A Stato e Enpam 246,28 euro

 

Forfetario 2023: novità, opportunità e conteggi - Ultima modifica: 2023-02-23T17:14:48+00:00 da K4
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