Fattura elettronica dei forfetari, con il 1° ottobre finisce il “termine di garanzia”

Il regime fiscale forfetario è quello naturale per chi, nel corso dell’anno, non supera il volume di incassi pari a €. 65.000. In tale caso, salvo che il soggetto non opti per essere tassato con il regime ordinario, il reddito imponibile fiscale e previdenziale si calcola in modo standardizzato, senza tenere conto minimamente delle spese effettivamente sostenute, appunto “forfettizzando” con una percentuale applicata agli incassi, decisa per legge, i componenti deducibili da quanto si è incassato. Tale percentuale, per i professionisti, è il 22%. All’importo imponibile così ottenuto, si applica una sola imposta, una vera e propria “flat tax” del 15%.

Queste le caratteristiche di base che questo particolare regime offre ai contribuenti “minori”. Inoltre, sono previste interessanti semplificazioni, in chiave di esenzione, quali quelle della tenuta dei registri Iva altrimenti obbligatori e dell’obbligo di trasmissione telematica delle liquidazioni trimestrali dell’Iva e altre ancora.

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In particolare, fino al 30 giugno del corrente anno vigeva anche l’esenzione dall’obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche, per cui il forfetario poteva continuare ad emettere le sue fatture in formato cartaceo anche verso committenti diversi dai pazienti, quali colleghi o ambulatori.

Con il primo luglio del 2022 è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso i citati committenti, prevedendo però una gradualità declinata da due provvedimenti:

  • fino a tutto il 2023, i contribuenti forfetari che nel 2021 avessero percepito compensi inferiori a €. 25.000, eventualmente ragguagliati ad anno se avessero iniziato l’attività in quell’anno, avrebbero potuto continuare ad emettere fatture cartacee e solo facoltativamente quelle elettroniche;
  • per favorire l’avvio del nuovo obbligo, il termine massimo di emissione della fattura elettronica per le operazioni effettuate nel terzo trimestre dell’anno, anziché i “canonici” 12 giorni previsti anche per la fattura cartacea, si posticipava all’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione da fatturare, tipicamente l’incasso di un compenso.

Per cui, per esemplificare, la fattura elettronica per un compenso incassato il 30 settembre 2022 può essere emessa entro il successivo 30 ottobre. Un incasso invece percepito dal primo di ottobre, dovrà essere fatturato, anche elettronicamente, entro 12 giorni. Superato questo termine si incorre nella irregolarità di omessa fatturazione, da sanare con il “ravvedimento operoso” al fine di versare la sanzione ridotta.

Fattura elettronica dei forfetari, con il 1° ottobre finisce il “termine di garanzia” - Ultima modifica: 2022-10-07T11:10:11+00:00 da Paola Brambilla
Fattura elettronica dei forfetari, con il 1° ottobre finisce il “termine di garanzia” - Ultima modifica: 2022-10-07T11:10:11+00:00 da Paola Brambilla

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