Quando, pochi mesi fa, uno sparuto Odontoiatra chiamava l’Ordine professionale per chiedere chiarimenti in merito all’obbligo di nomina dell’esperto di radioprotezione in capo al collaboratore di studio, non si poteva certo immaginare la portata della piena che ne sarebbe seguita.
Attimi di terrore in Lombardia. Gli Odontoiatri hanno lanciato un grido di allarme, trovando negli Ordini e nelle Federazioni rifugi sicuri. Telefoni perennemente tra orecchio e spalla, posture da centralinisti consumati… inquadrato il problema, però, seppur esposto in mille modi, vuoi concitati vuoi impauriti, vuoi infarciti di particolari quasi da leggenda se non da film horror, si è cercata (e trovata) subito la soluzione.
Il verbale
L’11 marzo 2024 i Funzionari Ispettivi in servizio presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Pavia-Lodi elevavano sanzione nei confronti del Direttore Sanitario di una nota catena di cliniche odontoiatriche, per violazione del D.Lgs. 101/2020, nello specifico degli articoli 128 e 114.
Si legge dal verbale:
“A seguito dell’accesso ispettivo in data 16.01.2024 presso la sede operativa in XXX, è emerso che la S.V., in precedenza generalizzata, intrattiene con tale struttura rapporti liberi professionali in qualità di medico odontoiatra. A seguito della verifica della documentazione richiesta a mezzo pec inoltrata alla S.V. in data 02.02.2024 protocollo n. 943 a cui la S.V. ha risposto con l’invio della documentazione in data 07.02.2024 protocollo n. 1074, si è accertato che la richiesta di incarico di esperto di radioprotezione nei confronti del Dott. XXX è datata 02.02.2024 successivamente, dunque, alla data dell’accesso ispettivo. Si è accertato, inoltre, che la relazione redatta ai sensi dell’art. 109 comma 2 D.Lgs. 101/2020 e la documentazione relativa alla definizione dei vincoli della S.V. è datata 2 febbraio 2024 e quindi successiva alla data dell’accesso ispettivo”.
Tutto troppo tardi, quindi. La famosa toppa, peggiore del buco.
I richiamati articoli recitano, quanto al 128 Nomina esperto di radioprotezione:
1) il datore di lavoro assicura la sorveglianza fisica per mezzo di esperti di radioprotezione;
2) la lettera di incarico all’esperto di radioprotezione e la relativa dichiarazione di accettazione da parte dell’incaricato devono essere conservate dal datore di lavoro ed esibite, su richiesta, agli organi di vigilanza. Il datore di lavoro può affidare mansioni strettamente esecutive, inerenti alla sorveglianza fisica della protezione contro le radiazioni, a personale dipendente o a un soggetto che presta attività lavorativa presso il medesimo datore di lavoro sulla base di altre tipologie contrattuali, non provvisto dell’abilitazione di cui all’articolo 129, scelto d’intesa con l’esperto di radioprotezione e che opera sotto la responsabilità di quest’ultimo secondo le direttive e le procedure scritte dallo stesso definite;
3) il datore di lavoro fornisce i mezzi e le informazioni e assicura le condizioni necessarie all’esperto di radioprotezione per lo svolgimento dei suoi compiti;
4) le funzioni di esperto di radioprotezione non possono essere assolte dalla persona fisica del datore di lavoro né dai dirigenti che eserciscono e dirigono l’attività disciplinata, né dai preposti che a essa sovrintendono, né dagli addetti alla vigilanza di cui all’articolo 106;
5) in caso di cessazione dell’incarico di esperto di radioprotezione, il datore di lavoro deve assicurare la continuità della sorveglianza fisica come previsto al comma 1 e fornire all’esperto di radioprotezione subentrante e all’esperto di radioprotezione che ha cessato l’incarico i risultati delle misurazioni e ogni altra informazione utile ai fini delle valutazioni di cui all’articolo 130, comma 11.
Ai sensi dell’art. 211, comma 2 del medesimo D.Lgs. 101/2020, il datore di lavoro che viola gli obblighi e le prescrizioni di cui all’articolo 128, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 5.000 a euro 20.000”.
Quanto al 114, nello specifico il comma 2 lettere a), b) e c) Protezione dei lavoratori autonomi, i lavoratori autonomi sono tenuti nel rispetto delle disposizioni del presente Titolo a:
a) acquisire dall’esperto di radioprotezione la relazione redatta ai sensi dell’articolo 109, comma 2, sulla base delle informazioni sulle attività da volgere fornite dallo stesso lavoratore autonomo, nonché il relativo aggiornamento ai sensi dell’articolo 131;
b) definire, d’intesa con l’esercente delle zone classificate, avvalendosi dell’esperto di radioprotezione incaricato, i vincoli di dose da adottare in relazione alla propria classificazione e alle attività da svolgere;
c) curare il rispetto, per quanto di propria competenza, dei principi generali di cui all’articolo 1 e dei limiti di dose di cui all’articolo 146.
Ai sensi dell’art. 211, comma 5 del medesimo D.Lgs. 101/2020, il lavoratore autonomo che viola gli obblighi e le prescrizioni di cui all’articolo 114, comma 2, lettere a), b) e c), è punito con l’ammenda da euro 150 a euro 500.”
Alla luce di una interpretazione del disposto normativo (riportato proprio per consentire al lettore di verificare personalmente non esservi alcun obbligo manifestamente scritto), si contestava che tutti gli adempimenti previsti dagli articoli richiamati (richiesta di incarico di esperto di radioprotezione nei confronti dell’Odontoiatra collaboratore, acquisizione della relazione a firma dell’esperto di radioprotezione contenente dati utili per valutare la protezione dei lavoratori, allegazione di altri documenti afferenti alla materia) fossero stati posti in essere solo successivamente all’ispezione, avvalorando così le lacune del pregresso. Concludeva con la quantificazione di tale violazione e la richiesta di saldo entro 30 giorni.
La notizia si spargeva come solo quelle cattive sanno fare. La Federazione regionale della Lombardia, componente odontoiatrica, interessava della questione la Federazione Nazionale, che ribadiva quanto già esposto in una circolare emanata l’anno prima in argomento, suggerendo ai destinatari di eventuali sanzioni di valutarne l’impugnazione.
Il parere federativo
Si legge infatti: “Alla luce delle su esposte osservazioni in riferimento alla fattispecie in esame, posto che bene primario per la professione medica e odontoiatrica resta ed è sicuramente la tutela della salute del cittadino, si rileva ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. 101/2020 l’obbligo del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatra che collabori presso una struttura di richiedere e di ottenere dall’esperto di radioprotezione (ERP) dell’esercente la relazione già esistente redatta ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 101/2020, avendo cura di fornirgli le informazioni sulle attività che ivi svolgerà. Pertanto, il lavoratore autonomo abilitato alla radiodiagnostica complementare che collabora con una struttura sanitaria in cui è attiva tale pratica è tenuto a conoscere ai fini radioprotezionistici tutte le peculiarità della medesima, compartecipando del contenuto della suddetta relazione, non sussistendo alcun obbligo di nomina da parte del medico chirurgo specialista o dell’odontoiatra di un proprio specifico personale esperto di radioprotezione (ERP)”.
Raggio... di luce
Il lavoratore ha sì un obbligo, a propria tutela: deve assicurarsi che l’ERP designato dal Titolare dello studio abbia considerato nella sua relazione anche i rischi da esposizione dei lavoratori autonomi. Questo appare, in tutta evidenza, l’unico obbligo espressamente stabilito dal testo normativo, al netto delle possibili interpretazioni: un caldo raggio di luce che fende con prepotenza i freddi e malvagi raggi ionizzanti.