CCEPS: riscriverla secondo principi di indipendenza e terzietà

La CCEPS così come composta è illegittima. La Corte Costituzionale ha sancito che la CCEPS è illegittima, imponendo di riscrivere l’articolo del Dlgs del 1946 con il quale viene definita la composizione della Commissione Centrale per gli Esercenti delle Professioni Sanitarie, l’organo che decide sulle impugnazioni proposte avverso le decisioni assunte in primo grado dagli organi professionali.

I principi dell’illegittimità della CCEPS

In particolare, è stata portata l’attenzione sulla nomina di due componenti designati dal Ministero della Salute, che sceglie i “giudici” tra i suoi funzionari, all’interno della CCEPS, il che causerebbe un evidente conflitto d’interesse, essendo la Commissione del Ministero, un ente vigilante.

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“La Consulta – commenta Marco Scarpelli, odontologo forense – ha affrontato una questione giuridica fondamentale e un principio: quello di garantire un giudicante terzo super partes. Noi stiamo lavorando a vari livelli da molto tempo su questo profilo che riteniamo fondamentale per la nostra auto valutazione e disciplina”.

“Al di là delle specifiche modalità decisionali del caso di specie, fondate su un coacervo di principi giuridici di piena rilevanza costituzionale – continua – richiamo l’attenzione su termini, parole, espressioni come “indipendenza”, “imparzialità”, “autonomia decisionale” utilizzati nella sentenza”, un problema che richiamerebbe questioni come conflitto di interessi e interesse di parte.

“In ANDI – dichiara il Presidente Nazionale Gianfranco Prada – la questione è stata affrontata ed in modo approfondito in più occasioni, giacché i momenti nei quali si sviluppa un potenziale conflitto tra la terzietà del giudicante e l’interesse della parte sono frequenti. Ogni caso di valutazione dei “Probiviri”, ogni arbitrato di polizza in R.C. professionale, ogni caso di contenzioso medico legale presentano il rischio di approccio non imparziale e soprattutto non indipendente; d’altra parte è evidente a tutti che, ad esempio, l’esame di un caso di valenza medico legale veda protagonisti un medico, un paziente e, come arbitro tecnico, un altro medico che potrà tendere o a prendere le difese del collega perché a lui “categorizzato”, o, per reazione (o per contrasto “edipico”) a penalizzarlo”.

“L’obiettivo di questo indirizzo – aggiunge Scarpelli – è la tutela “sociale” (secondo il concetto di socialità descritto dal Codice Etico dell’American Dental Association già dal 2000, diffuso da ANDI a tutti i Soci) del rapporto in favore del cittadino/utente/paziente ma anche della categoria professionale odontoiatrica (che, invero, in questi ultimi due decenni è cresciuta a tutti i livelli, anche in termini di considerazione da parte del pubblico); ancora ANDI ha prodotto e diffuso un proprio Codice Etico ed ha intrapreso una strada, certamente complessa, di formazione, attraverso un master di secondo livello, dei propri dirigenti, ove si tratta anche il problema della terzietà e dell’esame disciplinare o valutativo”.

“In merito alla recente sentenza della Corte Costituzionale sulla CCEPS, chiediamo ai Ministeri competenti – conclude il Presidente Prada – di intervenire subito per colmare il vuoto legislativo prodotto e consentire al più presto la ripresa dell’attività della Commissione Centrale. E’ assurdo che la situazione attuale renda vana l’attività disciplinare degli Ordini provinciali, in quanto basta presentare appello alla CCEPS (che attualmente non può riunirsi) per sospendere l’applicabilità del provvedimento assunto dall’Ordine, consentendo la possibilità agli iscritti sanzionati di farla franca chissà fino a quando!”.

CCEPS: riscriverla secondo principi di indipendenza e terzietà - Ultima modifica: 2016-10-31T07:26:50+00:00 da redazione

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