Caro fisco, ti pago a forfait

In gran parte dei Paesi industrializzati, sono previste particolari agevolazioni per diminuire il peso degli adempimenti fiscali dei professionisti con un’attività autonoma di piccola dimensione. In Italia, la principale agevolazione è il regime fiscale forfetario, disposto con i commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014 nr. 190 e alternativo al regime ordinario. Dal 2019, accedono all’agevolazione i lavoratori autonomi che, se già in attività nell’anno precedente, hanno in quel periodo percepito compensi non superiori a 65.000 euro e non ricadono in una delle “cause di esclusione” previste dalla norma citata.

Società spiazzate

Il numero di dentisti che sceglie questo regime fiscale agevolato è molto grande. Per avere un’idea dell’ordine di grandezza, si consideri che fra il 2018 e il 2020, secondo dati del MEF, i dentisti “ordinari”, che hanno presentato dichiarazione dei redditi annuale completa del “modello ISA” (che i “forfetari” non devono presentare), sono passati da 35.905 a 27.073, mentre nello stesso periodo gli iscritti all’Albo degli odontoiatri sono aumentati. Non si vedono altre spiegazioni, a questa diminuzione, se non un massiccio passaggio al “forfetario”, dal momento che anche il numero delle società, di persone e di capitali che dichiarano con il modello ISA, ha visto nello stesso periodo una diminuzione importante, che potrebbe essere effetto della decisione di passare al più conveniente regime “forfetario” da parte di chi era in una società, sciogliendola. La partecipazione a società è, in generale, la principale causa di esclusione dall’accesso al regime agevolato. In pratica, la presenza di un regime fiscale agevolato riservato alle singole persone fisiche può agire da disincentivo alle aggregazioni societarie fra professionisti. È possibile che nel 2023 vengano introdotti correttivi al regime, consentendo anche a chi dovesse sforare il tetto annuale dei 65.000 euro di permanere, in via transitoria, nel regime forfetario: potrebbe essere possibile per due anni, ma allo scadere del termine sarà necessario rientrare al di sotto del tetto iniziale. Se la soglia massima degli incassi dovesse, come qualcuno propone, aumentare tout court, la convenienza del regime agevolato potrebbe frenare la crescita di aggregazioni societarie.

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Riduzione dell’imposta

Il regime forfetario si caratterizza per cinque elementi:

  • la totale irrilevanza delle spese sostenute nell’anno ai fini del calcolo del reddito da tassare, determinato riducendo gli incassi annuali di una percentuale legale;
  • il calcolo dell’imposta da versare applicando al reddito fiscale una sola percentuale, uguale per tutti i livelli di reddito, unica e sostitutiva di ogni altra imposta sul reddito, la famosa “flat tax”;
  • semplificazioni burocratiche;
  • l’esclusione dall’obbligo di addebitare l’Iva nelle proprie fatture, cosa che interessa relativamente i dentisti che già operano normalmente in esenzione;
  • la non soggezione a ritenuta d’acconto delle somme percepite da committenti diversi dai privati.

Per quanto riguarda i primi due elementi, un esempio con un incasso annuale di 50.000 euro (vedi Tabella in basso) servirà a chiarire le differenze con il regime ordinario. Ipotizziamo che le spese deducibili del regime ordinario siano identiche a quelle calcolabili applicando agli incassi il forfait legale di redditività del 78% stabilito per le attività professionali, per cui il reddito fiscale dei due regimi risulta identico. Si ipotizza inoltre che i contributi previdenziali siano stati versati. La convenienza del regime agevolato è palese.

 FORFETARIO  ORDINARIO
Incassi 50.000,00 50.000,00
Deduzioni ammesse 11.000,00 11.000,00
Reddito fiscale 39.000,00 39.000,00
Contributi previdenziali 7.605,00 7.605,00
Reddito imponibile 31.395,00 31.395,00
Imposta sostitutiva 15% 4.709,25
Irpef progressiva 7.888,00
Addizionale regionale * 386,00
Addizionale comunale * 219,00
Irap **
Tassazione totale 4.709,25 8.493,00

* stima ** abolita dal 2022 per le persone fisiche

Per i professionisti all’inizio dell’attività, inoltre, c’è uno “sconto” d’imposta decisamente importante. Per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata con l’apertura della partita Iva, e per i quattro anni successivi, il reddito determinato con le modalità descritte è assoggettato ad imposta sostitutiva del 5% anziché del 15%.
Infine, è da tenere presente che l’applicazione di un’imposta sostitutiva preclude la possibilità di usufruire delle detrazioni d’imposta previste dall’art. 15 del TUIR. Peraltro, chi disponesse di altri redditi oltre a quello professionale e forfetario, ad esempio redditi di capitale o fondiari, di lavoro dipendente o assimilato, ne potrebbe usufruire fino a capienza di questi ultimi.

Semplificazioni, Iva e ritenuta

Non c’è solo la convenienza dal lato dell’imposta, ma anche una riduzione del tempo e delle spese da dedicare agli adempimenti. Il regime forfetario consente infatti di limitare gli obblighi contabili fiscali alla sola conservazione delle fatture emesse e ricevute, senza tenuta obbligatoria dei registri Iva. Fino al primo luglio del corrente anno, salvo proroghe dell’ultima ora, il professionista forfetario era altresì esentato dall’obbligo di emettere la fattura elettronica verso committenti diversi dai privati, mentre da quella data, ma solo se nel 2021 avesse incassato compensi superiori ai 25.000 euro, non lo sarà più. Il dentista forfetario è poi esentato dall’obbligo di presentare le liquidazioni trimestrali telematiche Iva, nonché la dichiarazione annuale pure al ricorrerne dei presupposti, ad esempio l’aver effettuato nell’anno acquisti da fornitori non residenti, sui quali anche il forfetario deve versare l’Iva con il sistema del “reverse charge”.
Infine, al momento di incassare i suoi compensi da colleghi o ambulatori per conto dei quali opera, il dentista forfetario non si vedrà trattenere la ritenuta d’acconto del 20%. Il risultato è che incasserà di più rispetto a quanto percepirebbe se fosse nel regime ordinario, ma al momento della dichiarazione dei redditi (che anche in caso di regime forfetario va presentata annualmente), si troverà a dover versare il saldo e l’acconto d’imposta, cosa che nella gran parte dei casi l’aver subito le ritenute invece evita. Come già indicato, infine, il forfetario non allega alla dichiarazione dei redditi il modello ISA.

Cause di esclusione

Come anticipato, la partecipazione a società in qualità di socio impedisce di usufruire del regime agevolato anche a chi rientra nella soglia massima di incassi annuali prevista. Eppure, questa causa di esclusione non è la stessa per ogni tipo di società. È operante per la partecipazione in studi associati e società di persone, ma non sempre in caso di partecipazione in società a responsabilità limitata. In quest’ultimo caso il dentista può usufruire del regime forfetario se le prestazioni effettuate sono di importo annuale inferiore alla soglia di 65.000 euro e se la sua partecipazione non gli consente di avere “voce in capitolo” nelle decisioni e nella amministrazione della società, nemmeno per interposta persona. Altra causa di esclusione dal regime forfetario si verifica, se gli emolumenti corrisposti a dipendenti nell’anno precedente superassero i 20.000 euro. Non può iscriversi al regime forfetario chi, nell’anno precedente e in costanza di rapporto nell’anno di applicazione del regime agevolato, avesse percepito, come lavoratore dipendente o assimilato (o come pensionato), emolumenti superiori a 30.000 euro.
La partecipazione a società cooperative e a società per azioni, invece, non è mai causa di esclusione dal regime forfetario.

Calcolo della soglia limite

Oltre ai compensi per l’attività di dentista vanno considerati quelli eventualmente percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo opere d’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività, previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero del 40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni. Eventuali rimborsi spese messi a rimborso in fattura ai committenti saranno da escludersi dalla misura della soglia massima di incassi compatibile con la permanenza nel regime forfetario solo se corrispondenti ad anticipazioni fatte dal professionista forfetario “in nome e per conto” del suo committente, e documentate tassativamente con documenti di spesa intestati al committente e non al professionista che fattura, a norma dell’art. 15 del DPR 26 ottobre 1972 nr. 633.

 

 

Caro fisco, ti pago a forfait - Ultima modifica: 2022-08-30T09:44:24+00:00 da K4
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