Autorizzazione all’apertura: il modello lombardo

L’apertura e/o l’adeguamento normativo di uno studio odontoiatrico rappresentano senza dubbio un impegno importante e gravoso non solo dal punto di vista economico ma sicuramente anche nell’ottica degli adempimenti organizzativi e strutturali. A fronte di riferimenti nazionali (DPR 14/01/97 e D.g.r. 38133/98) ci sembra opportuno fornire un quadro complessivo descrivendo il modello lombardo che rappresenta, quantomeno per numero e importanza degli insediamenti, un interessante riferimento per tutti. Tutti i riferimenti normativi e procedurali riportano a normative regionali e/o regolamenti sanitari reperibili in siti pubblici e di libero accesso.

 

La normativa lombarda si riferisce principalmente alla LR n31 del 1997, alla LR n.1515 del 1999 e alla DGR n.VII/3312 del 2001.

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L’attività odontoiatrica monospecialistica (AOM)

La riclassificazione

L’attività odontoiatrica, svolta all’interno di realtà organizzative monospecialistiche e definita da requisiti propri (D.G.R. VII° n. 5724 del 27 luglio 2001), prevedeva la possibilità di riclassificazione per gli ambulatori odontoiatrici già autorizzati e in esercizio. L’istanza di riclassificazione doveva essere presentata entro il 15.3.2002. Hanno potuto produrre istanza di riclassificazione, ai sensi della delibera n. 7839 del 25.1.2002 tutte le attività odontoiatriche, anche quelle non autorizzate ai sensi della Legge Regionale 5/86 ma comunque legittimamente in esercizio, provvedendo ad adeguarsi ai requisiti previsti, nei tempi definiti in cinque anni a partire dal 15 marzo 2002.

Tale possibilità è stata riservata esclusivamente ai soggetti già in esercizio alla data di pubblicazione della delibera citata e che svolgevano solamente attività odontoiatrica, indipendentemente dal numero di specialisti odontoiatri presenti nella sede e dal numero di riuniti utilizzati, purché non vi fosse la presenza di altre attività riconducibili ad altre branche specialistiche, pena la necessità di un’autorizzazione per struttura poliambulatoriale. La mancata richiesta di riclassificazione dei soggetti già autorizzati all’esercizio dell’attività odontoiatrica ha comportato il mantenimento del regime autorizzativo previsto per le strutture ambulatoriali.

L’autorizzazione

La Legge Regionale n. 8 del 02/04/2007 ha abolito l’obbligo dell’autorizzazione sanitaria per tutte le attività sanitarie, le quali, fermo restando il possesso dei requisiti minimi stabiliti dalle disposizioni vigenti, devono presentare una denuncia di inizio attività alla ASL competente per territorio tramite consegna diretta o raccomandata RR. Tale denuncia, per le attività sanitarie, in attesa dell’aggiornamento delle procedure regionali, dovrà essere presentata utilizzando il software regionale per le istanze di autorizzazione all’esercizio unitamente alla documentazione già prevista, in particolare l’autocertificazione del possesso dei requisiti minimi previsti.

La ASL provvederà alle verifiche di competenza entro sessanta giorni dal ricevimento della denuncia.

Tipologia dei requisiti

I requisiti cui è necessario rispondere per ogni Istanza si distinguono in base alla loro tipologia, al livello organizzativo cui fanno riferimento e al contesto di applicazione (per l’ Accreditamento).

Lo schema è il seguente:

  • tipologia: • Organizzativi e funzionali (O); • Strutturali e tecnologici (S);
  • livello: • Generali (G), facenti riferimento alla intera struttura/edificio; • Specifici (S), facenti riferimento al livello di macroattività. Le combinazioni possibili generano quattro tipi di requisiti: • OG: Organizzativi Generali; • S: Specifici; • SG: Strutturali Generali per edificio; • SS: Strutturali Specifici.

Le domande relative ai requisiti organizzativi generali (OG) sono poste a livello di struttura, mentre quelle relative ai requisiti strutturali generali (SG) sono poste a livello di edificio; nel caso quindi di più edifici, è necessario rispondere a tali requisiti tante volte quante sono gli edifici. Le domande relative ai requisiti specifici sono poste a livello di Macroattività. La tipologia di Istanza, la tipologia di struttura e il contesto di applicazione (per l’ Accreditamento) influenzano la visualizzazione dei requisiti.

L’utente quindi ha la certezza che i requisiti cui sta rispondendo sono solo e tutti quelli necessari per la struttura per cui si sta presentando Istanza. Le risposte date ai requisiti hanno valore di autocertificazione di possesso degli stessi e di assunzione di responsabilità per le risposte date. Le domande sono poste in modo che si possa rispondere solo in modo affermativo o negativo (sì/no). Nel caso di risposta negativa, in alcune fattispecie è prevista la possibilità di inserire un numero di giorni entro i quali si ritiene di poter soddisfare il requisito (piano di adeguamento, vedi tabella 1).

I requisiti per AOM

Le griglie sulle quali si sviluppano i requisiti richiesti, per una AOM, sono reperibili facilmente sul sito della regione. Ci soffermeremo qui sui capitoli «master» da rispettare e verificare e cominceremo quindi a porci le domande fondamentali cui dare risposta. Ogni punto di questi requisiti, in particolare quelli generali, è poi suddiviso in una serie piuttosto consistente di particolarità di cui dobbiamo necessariamente tener conto ma che qui omettiamo per ragioni di brevità (tabelle 2 e 3).

Nuova struttura

Per «Nuova struttura» si intende sia un nuovo soggetto, sia un nuovo presidio, ovvero un nuovo fabbricato in un’area ove non esiste una precedente struttura sanitaria. In particolare, nella Circolare 26/SAN si definisce «Nuova struttura»:

  • un nuovo fabbricato su lotto ove non esista alcuna struttura di Ricovero e Cura;
  • fabbricato derivante da demolizione e ricostruzione anche se in area dove esiste già una struttura sanitaria;
  • un nuovo fabbricato, adibito ad attività sanitaria, non in aderenza con un fabbricato preesistente adibito a struttura di Ricovero e Cura, anche se collegato, entro o fuori terra, a un fabbricato preesistente adibito a struttura di Ricovero e Cura;
  • cambio di destinazione di un fabbricato non originariamente adibito ad attività sanitaria;
  • cambio di destinazione di parte di un fabbricato, qualora nessuna parte dello stesso sia originariamente adibita ad attività sanitaria. Ovviamente, in questo caso, la nuova struttura dovrà rispondere a tutti i requisiti strutturali e organizzativi, generali e specifici, richiesti dalla normativa in vigore.

La trasformazione

Per «Trasformazione» di una struttura già in esercizio si intende una nuova destinazione o modifica d’uso degli edifici o di parti di essi, con o senza interventi edili, mantenendo le funzioni sanitarie già svolte. In particolare, sono eccezioni alla fattispecie «Trasformazione» i seguenti casi:

  • trasferimenti di attività;
  • adeguamento in materia di sicurezza;
  • adeguamento ai requisiti strutturali e/o tecnologici generali;
  • adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici;
  • manutenzione ordinaria.

Un esempio tipico, in una AOM, è la trasformazione di un locale studio privato in sala medica. In un tale caso, o in casi assimilabili, è richiesta la presentazione di una istanza di trasformazione.

L’ampliamento

Per «Ampliamento» di una struttura già in esercizio si intendono sia l’aumento del numero dei posti letto sia l’attivazione di funzioni sanitarie non precedentemente svolte. Sono, queste, evenienze non disponibili per una AOM.

L’accreditamento

I soggetti individuati come realtà odontoiatriche monospecialistiche non potranno accedere all’accreditamento, che rimane riservato alle strutture autorizzate come ambulatori. Per potervi accedere, o lo studio odontoiatrico non si è riclassificato come AOM, al momento della presentazione delle istanze di riclassificazione, rimanendo classificato come ambulatorio, altrimenti necessita di riclassificazione verso una struttura ambulatoriale.

Teniamo sempre ben presente un insegnamento fondamentale: una corretta e attenta valutazione iniziale, l’adozione di criteri di scelta ponderati e lungimiranti, sono presupposto fondamentale non solo per l’iter autorizzativo, ma anche per una serena gestione dell’attività.

Autorizzazione all’apertura: il modello lombardo - Ultima modifica: 2009-10-04T10:42:41+00:00 da Redazione

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