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Il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), Filippo Anelli, ha inviato una lettera ai presidenti degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, ai presidenti delle Commissioni degli iscritti agli Albi dei Medici Chirurghi e ai presidenti delle Commissioni degli iscritti agli Albi degli Odontoiatri per chiarire la situazione dei medici e degli odontoiatri che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale.

«Come dettagliatamente illustrato e pedissequamente ripreso nella nota del Ministero della Salute, nel fascicolo Iter Senato del decreto-legge n.44/2021 il comma 6 dall’art.4 [del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021] attribuisce all’Azienda sanitaria l’accertamento della mancata osservanza dell’obbligo vaccinale dalla quale discende la sospensione ex lege dall’esercizio della professione sanitaria e dalla prestazione dell’attività lavorativa» si legge nella lettera. «L’accertamento viene comunicato dalla ASL all’interessato, al datore di lavoro e agli Ordini professionali perché ne prendano atto e adottino i provvedimenti e le misure di competenza. Il successivo comma 7 stabilisce testualmente che la sospensione è comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale

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Una volta ricevuto l’atto di accertamento della ASL, dunque, «l’Ordine e, nello specifico, la competente Commissione d’Albo deve adottare tempestivamente delibera di Commissione avente carattere di mera presa d’atto della sospensione del professionista interessato riportando l’annotazione relativa nell’Albo».

Dunque, «l’Ordine si trova nei confronti dell’accertamento della ASL in una posizione di mero esecutore rispetto a provvedimento adottato da altro soggetto giuridico conseguentemente al quale deve necessariamente dar seguito e contemporaneamente deve dare comunicazione all’interessato degli effetti che dall’atto di accertamento della ASL discendono che consistono nella sospensione temporanea dall’esercizio della professione fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o comunque non oltre il 31 dicembre 2021. Nella comunicazione succitata dovrà inoltre essere evidenziato che nei confronti del provvedimento di sospensione è ammesso unicamente ricorso amministrativo al TAR nei termini di 60 gg. dalla data di notifica».

 

Anelli chiarisce la situazione degli odontoiatri che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale - Ultima modifica: 2021-06-29T10:15:29+00:00 da redazione
Anelli chiarisce la situazione degli odontoiatri che non hanno ottemperato all’obbligo vaccinale - Ultima modifica: 2021-06-29T10:15:29+00:00 da redazione

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