Fino a quando gli Iscritti nati negli anni Sessanta non andranno in pensione, CCEPS e Cassazione saranno ancora chiamate per decidere chi sta dentro e chi sta fuori dall’Albo degli Odontoiatri. Come nei giochi da cortile di un tempo, quando si formavano le squadre. Qui non si fa la conta, però.
L’istituzione della professione di Odontoiatra e la creazione di un corso di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria destabilizzavano non poco la classe Medica, abituata a saltare da un molare a un metatarso con l’agilità di un circense. Tutto con estrema professionalità e competenza, ci mancherebbe, ma anche con illimitata libertà. Se i più si adeguavano, obtorto collo, alle nuove disposizioni, rimaneva un manipolo di indisciplinati, colpevoli solamente di essere nati in quella decade a cavallo delle innovazioni che non consentiva più di esaudire il loro sogno di una vita: fare il Dentista.
Illegittima trascrizione
“A seguito di segnalazione della FNOMCeO, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di (Omissis) convocava il Dott. A.A. al fine di accertare se fosse in possesso dei requisiti per conservare l’iscrizione all’Albo Provinciale degli Odontoiatri. Atteso l’esito negativo della verifica, era intrapreso il procedimento per la cancellazione dall’Albo, che, a seguito di audizione dell’interessato, era definito con Delibera di cancellazione del 27 settembre 2018 del Consiglio Direttivo, in quanto era in possesso della specializzazione in Ortognatodonzia e di abilitazione all’esercizio dell’Odontoiatria, ma non anche della laurea in Odontoiatria, che era il requisito necessario per l’iscrizione. Peraltro, alla carenza della laurea, per come accertata a seguito di informazioni richieste al MIUR, non poteva porsi rimedio con la prova attitudinale di cui al D.Lgs. n. 368 del 1998, posto che il A.A. aveva conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia nel 2000, data che precludeva la possibilità di supplire con la prova all’assenza della laurea prescritta. Avverso la Delibera del Consiglio Direttivo il A.A. proponeva impugnazione alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie sulla base di sei motivi, invocando anche la decisione del Tar Sicilia del 10/12/2018, che aveva sospeso l’efficacia del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Palermo con il quale erano state annullate sia l’ammissione del Sanitario all’esame di abilitazione alla professione di Odontoiatra sia la successiva abilitazione all’esercizio della detta professione. La CCEPS, con la decisione n. 65 del 28 novembre 2019 ha rigettato l’impugnazione. Rilevava che erano prive di fondamento le deduzioni del ricorrente quanto alla necessità di applicare le norme in materia di annullamento di ufficio in autotutela, con le limitazioni poste dalla L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies. Infatti, occorreva ribadire che il A.A. non era in possesso della laurea in Odontoiatria, e tale carenza legittimava quindi l’adozione del provvedimento di cancellazione.
Tale rilievo rendeva evidente l’infondatezza di tutti i motivi di contestazione. In realtà, sebbene il potere di annullamento in autotutela, in base alla norma invocata, deve essere esercitato entro un arco di tempo ragionevole, a salvaguardia della certezza delle situazioni giuridiche, dell’affidamento e della buona fede ingeneratisi per effetto del provvedimento nei destinatari (essendo il temine di diciotto mesi, previsto dalla norma nella formulazione ratione temporis applicabile, la cristallizzazione in termini normativi dei principi elaborati in via giurisprudenziale) è però pur sempre necessario che l’atto contestato rientri nell’ambito dell’esercizio del potere di annullamento in autotutela. Deve trattarsi di una ricognizione ex post dell’illegittimità originaria dell’atto e presuppone che sussista un interesse attuale e concreto alla rimozione dell’atto. Tuttavia, tale presupposto era carente nella vicenda in quanto, in materia di iscrizione agli Albi professionali, la natura pubblicistica degli interessi in gioco e la stessa connotazione pubblicistica della professione sanitaria risultano prevalenti e non consentono il permanere di una illegittima iscrizione all’Albo nel difetto del titolo di studio abilitante, il che induceva a ritenere che in tal caso l’iscrizione fosse affetta da nullità radicale. Le esigenze pubblicistiche evidenziate rendevano poi recessivo l’interesse del titolare all’iscrizione all’Albo che non può vantare un affidamento prevalente”.
Leggi: l’annullamento in autotutela è uno strumento che la P.A. può utilizzare laddove vi sia il dubbio di aver assunto una delibera priva di fondamento giuridico. In questo caso, però, a essere priva di fondamento non era la delibera bensì la richiesta del Dottore di essere iscritto all’Albo in assenza del corretto titolo di studio. Inoltre, non “può essere invocata la tutela dell’affidamento del singolo, dovendosi richiamare le suesposte ragioni in base alle quali, in una situazione di assenza ab origine dei requisiti per l’iscrizione ad un Albo professionale, vieppiù abilitante all’esercizio di una professione sanitaria, le esigenze pubblicistiche assumano rilievo preponderante e rendano recessivo ogni eventuale affidamento che l’iscrizione, pur se protrattasi nel tempo, abbia ingenerato”. E quindi, i diritti dei “più” hanno maggior valenza dei diritti del singolo.
A esaurimento scorte
Non si pensi questo sia un caso isolato. In ogni Ordine esistono almeno uno o due Iscritti, nati negli anni ’60 e laureati in Medicina e Chirurgia, che hanno provato, con ogni mezzo e con l’aiuto di più che geniali fantasisti del diritto, a rimanere iscritti a un Albo professionale che non avrebbe dovuto e potuto accoglierli. Alcuni sono già stati cancellati e si sono dovuto reinventare, altri sono ancora in giudizio, speranzosi che i tempi pachidermici della Pubblica Amministrazione li traghettino direttamente alla pensione. L’adozione di Regolamenti Europei e il recepimento di Direttive spesso lasciano alle spalle morti e feriti, in qualsiasi campo si spazi. Non c’è che da affidarsi all’inesorabile incedere del tempo che, inevitabilmente, cancellerà ogni difformità.



