volte sì, più spesso no. La Cassazione non ha ancora assunto una precisa posizione in merito alla remunerazione o meno degli “ex” specializzandi, però ha mostrato aver compreso che la scuola di specializzazione post lauream in odontostomatologia richiede una più attenta considerazione e ciò alla luce di quell’avvicendarsi di norme che hanno reso complicata e a volte confusa la nascita proprio dell’Odontoiatria.

Il caso

Nel 2014 B.A. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bari, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’istruzione esponendo:

  • di essere laureata in medicina e chirurgia;
  • di avere conseguito la specializzazione in odontostomatologia, dopo avere frequentato la relativa scuola di specializzazione dal 1988 al 1991;
  • di non avere percepito dall’Università, durante la frequenza della scuola di specializzazione, alcuna borsa di studio o emolumento;
  • che la mancata percezione della remunerazione durante la frequentazione della scuola di specializzazione costituiva un danno, ascrivibile alla tardiva attuazione, da parte dello Stato italiano, della Direttiva 82/76/CEE.

La Cassazione – solo oggi e solo una Sezione – ha riconosciuto il diritto in capo all’ex specializzando odontostomatologo di ottenere un risarcimento per la mancata remunerazione degli anni passati a studiare sui libri. Annosa questione, mai risolta in modo certo e univoco.

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Lo studente appagato - Ultima modifica: 2021-06-22T12:50:42+00:00 da monicarecagni
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