Non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso in forma verbale dal paziente Premium

 

Torna la Cassazione sul tema del rilascio del consenso informato da parte del paziente, ritenendo l’acquisizione dello stesso in forma verbale una modalità assolutamente impropria, non consona per conferire quella validità necessaria per porre in essere attività medico-chirurgiche.
Al solito, la sentenza non riguarda precipuamente l’odontoiatria ma è ipotizzabile (auspicabile) che possa a essa estendersi.

Il caso

I genitori di un piccolino, nato – e successivamente morto – con grave sofferenza fetale e anossia da parto che gli aveva causato una invalidità del 100%, si vedevano riconoscere nel primo grado del giudizio un risarcimento di oltre un milione di euro, attribuito dal Tribunale solo a carico del ginecologo interessato. Il respingimento delle domande avanzate nei confronti della Casa di Cura imponeva ai genitori di impugnare la sentenza in Appello e di seguito, ribaltato completamente il verdetto con cancellazione addirittura della condanna del professionista ginecologo, di interessare del contenzioso la Corte di Cassazione.

Ancora consenso informato, ancora mancanza di idonea ed esaustiva informazione al paziente. In questo sentenza, che non riguarda precipuamente l’odontoiatria ma è ipotizzabile che possa a essa estendersi, la Corte Cassazione si pronuncia sulle modalità improprie di acquisizione.

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Non può ritenersi validamente prestato il consenso espresso in forma verbale dal paziente - Ultima modifica: 2019-01-14T10:44:18+00:00 da Redazione

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