Più si avvicina il fatidico “trentun-dodici”, più i titolari di attività odontoiatriche fanno i conti per capire se tra novembre e dicembre sarà possibile effettuare spese maggiori rispetto ai mesi precedenti per ridurre l’importo delle imposte da versare nel 2023. Ma fino a che punto ci si può spingere?
Verso la fine dell’anno molti odontoiatri si chiedono se sia possibile e conveniente affrontare spese extra per ridurre l’entità delle imposte da versare l’anno successivo. Prima di affrontare la domanda, va detto che dentisti e studi associati hanno maggiori possibilità di manovra rispetto alle società, essendo queste, fiscalmente, imprese. I professionisti, infatti, dichiarano introiti e spese basandosi sul “principio di cassa”: in sintesi sono tassati sulla contrapposizione fra le entrate e le uscite dell’anno, mentre le imprese sono costrette ad agganciare proventi e oneri al tempo, in base al “principio di competenza”, in modo indipendente dai movimenti di cassa. In definitiva, spese e incassi dei professionisti possono incidere sulla loro dichiarazione dei redditi fino all’ultimo giorno dell’anno, mentre per le imprese questa possibilità è pressoché inesistente.

 

I limiti di legge

È lecito sostenere spese al solo scopo di versare meno imposte? In primo luogo, occorre ricordare che i contribuenti con partita Iva e non forfetari sono tenuti ad allegare alla loro dichiarazione un ulteriore modello dichiarativo: per anni è stato lo “studio di settore”, mentre ora è l’indice di affidabilità fiscale o ISA. Questi modelli dichiarativi producono un giudizio, fortemente influenzato dalle spese sostenute, sull’attività del contribuente: più spese si sostengono, più incassi si devono dichiarare per essere in linea con i vari indici calcolati da questi strumenti, il cui scopo è prevenire comportamenti evasivi ed elusivi.
La prima verifica da fare, quando ci si interroga sulla possibilità di sostenere nuove spese “di fine d’anno”, è se una volta effettuate, si mantiene un risultato accettabile dell’ISA.
In sintesi, si potranno aumentare le spese se c’è sufficiente capienza dal lato degli incassi imponibili. In secondo luogo, occorre tenere presente quanto disposto da una famosa legge: lo Statuto del contribuente. In particolare, l’art. 10 bis disciplina il cosiddetto “abuso del diritto o elusione fiscale”. La norma dispone che se un’operazione di acquisto di un bene o servizio è “priva di sostanza economica”, nel senso che a parte il risparmio fiscale non ha altri apprezzabili effetti, i suoi vantaggi possono essere disconosciuti. Per semplificare, se una spesa di fine anno risultasse, con l’applicazione dei criteri dell’art. 10 bis, abusiva, la connessa deduzione sarebbe persa e ci si vedrebbe applicare le sanzioni amministrative per l’imposta abusivamente risparmiata. Lo stesso art. 10 bis, peraltro, concede una clausola di garanzia al contribuente, che sarà libero di sostenere le spese che vuole se potrà dimostrare che esistono “valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, rispondenti a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa, ovvero dell’attività professionale del contribuente”.
È plausibile che queste condizioni siano già presenti per gran parte delle operazioni di acquisto che si dovessero impostare entro l’anno: si pensi, per esempio, alla presenza di sconti legati alla quantità fornita o all’ammontare del pagamento così come all’adesione a offerte speciali a scadenza formulate dal fornitore. Il consiglio è di trovarsi sempre nella condizione di provare tali condizioni, cosa che può avvenire con opportune descrizioni nelle fatture o con la documentazione delle trattative intercorse con il venditore. Qualche attenzione in più si potrebbe concedere alla diversa pratica di riduzione dell’imponibile attraverso l’anticipazione di spese il cui pagamento era in programma, per contratto, nell’anno successivo. Qui, potrebbe prendere rilievo un’altra previsione dell’art. 10 bis, quella per cui la assenza di sostanza economica di un’operazione si potrebbe desumere da: “la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni (le uscite, ndr) con il fondamento giuridico del loro insieme (gli accordi già presi con il fornitore, ndr) e la non conformità dell’utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato (l’antieconomicità, ndr).”. In pratica, se hai concordato di pagare un fornitore il prossimo anno, e questo risulta dalla fattura, per quale altro motivo, diverso dal risparmio fiscale, anticipi quel pagamento all’anno in corso? E ancora, se stipuli un contratto di locazione a canoni mensili per un bene strumentale mobile o immobile, perché mai dovresti saldare in anticipo tutti o quasi i canoni? Quest’ultimo è il caso trattato da Cassazione nr. 22579 del 2012, che argomenta a sfavore del professionista in base alla contestazione dell’antieconomicità del comportamento tenuto. Sulle contestazioni di quest’ultimo tipo, fatte ai professionisti, si veda anche Cassazione nr. 11086 del 2021. Esamineremo ora eventuali operazioni di acquisto che possono essere di interesse in occasione dell’avvicinarsi della fine dell’anno.

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Benefit per i dipendenti

Prima di decidere di corrispondere entro l’anno somme per retribuzioni e contributi previdenziali riferibili al mese di dicembre, se d’abitudine tali pagamenti si effettuano il mese successivo a quello di maturazione è consigliato controllare se vi è menzione del periodo di pagamento nel contratto di lavoro stipulato con il dipendente. Se tale termine non è, per contratto, fissato nel mese successivo, si può procedere al pagamento di dette somme entro la fine dell’anno. Si tenga presente che con il pagamento anticipato dello stipendio e dei contributi di dicembre si possono corrispondere premi e fringe benefit fiscalmente deducibili per il datore di lavoro e, in certe condizioni, non imponibili per il lavoratore.

 

Spese di fornitura

Eventuali nuove spese per le forniture, se superassero di molto la media mensile degli acquisti di materiali o di servizi, andrebbero corroborate dalla presenza di precedenti trattative documentabili, in cui si possa ritrovare un collegamento fra le quantità acquistate con le condizioni commerciali di favore. Per i servizi, in caso di pagamenti anticipati per forniture che avranno effetto l’anno successivo, è importante esporre più dettagliatamente possibile, anche in fattura e ancora meglio nel preventivo ricevuto dal fornitore, l’oggetto della futura prestazione.
Discorso a parte l’anticipazione all’anno in corso di pagamenti contrattualmente previsti per l’anno successivo. È opportuno, in questa situazione, documentare la modifica dei precedenti accordi con il fornitore prima di eseguire il pagamento nel corrente anno. Rilevante la possibilità di acquistare beni di consumo con il finanziamento, modalità di acquisto che prevede il saldo della fattura del fornitore da parte di una società finanziaria e il rimborso rateale di quanto la stessa ha anticipato. Sussistendo le condizioni di un pagamento al fornitore eseguito “in nome e per conto” del professionista, sarà deducibile nell’anno l’intero importo della fornitura, in quanto è come fosse stato effettuato da questi (Risoluzione 23/4/2007 nr. 77E).

 

Nuovi beni strumentali

Le spese per l’acquisto di beni strumentali non sono mai deducibili in base all’importo pagato. La deducibilità avviene sempre “per competenza” e non “per cassa”, anche per i professionisti. Concedere grandi acconti o maxi canoni non ha alcun impatto sul piano fiscale. Per l’acquisto in proprietà si deduce annualmente l’importo che deriva dalla divisione del prezzo del bene per quel tempo in anni. Per il leasing, invece, il prezzo del contratto viene diviso per il numero di giorni di maturazione; dunque, se il contratto inizia negli ultimi mesi dell’anno, la quota deducibile sarà proporzionale all’esiguo numero di giorni che cadono nella stessa annualità.

 

Serate di gala e oggetti d’arte

Per i professionisti le spese di rappresentanza offrono la possibilità di dedurre, quasi “senza se e senza ma”, l’1% degli incassi indicati nella dichiarazione dei redditi. Si tratta delle spese per beni e servizi offerti gratuitamente a clienti e fornitori al fine di promozione o pubbliche relazioni. Solo per il professionista, sono deducibili nel limite indicato le spese per oggetti d’arte, da collezione e di antiquariato, che possono essere tenuti presso l’abitazione e, se rivenduti, non generano plusvalenza tassabile, al contrario dei beni strumentali. In generale, si può pensare agli omaggi natalizi, la cui distribuzione a clienti o fornitori dovrà essere rendicontata da un’apposita lista da conservare. Altro tipo di spesa può essere quella per la ristorazione rivolta a clienti, fornitori o colleghi. In tal caso, è necessario tenere nota dei nominativi di coloro che hanno usufruito della gratuità. Infine, non conviene acquistare, verso il 31/12, una grande somma di marche da bollo, perché non sarebbe deducibile nell’anno dell’acquisto.
Il professionista ha la possibilità di dedurre, entro un limite indicato, le spese per oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione. Questi possono essere tenuti presso l’abitazione e, se rivenduti, non generano plusvalenza tassabile

Shopping fiscale di fine anno - Ultima modifica: 2022-12-02T09:51:45+00:00 da K4
Shopping fiscale di fine anno - Ultima modifica: 2022-12-02T09:51:45+00:00 da K4

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