Quando si sottoscrive un contratto bisogna seguire le sacre regole della correttezza. Senza se e senza ma. È uno dei principi cardine del nostro diritto e la Cassazione non può che ribadirlo.
Poveri, bistrattati assicuratori… in genere poco amati, sempre (anzi, oggi obbligatoriamente!) richiesti e spesso pure inseguiti… vittime anch’essi di clausoline e postille che inibiscono il fiorire di rapporti sereni se non addirittura amicali con i propri assicurati. Quando però sono questi ultimi a tradire i precetti fondamentali dell’ordinamento giudiziario ecco che l’equilibrio viene ristabilito, permettendo ai tanto vilipesi agenti di volgere, all’indirizzo dei Professionisti mendaci, fieri sguardi di riprovazione.
Comportamento inavveduto
A seguito di un intervento chirurgico, il paziente muore. Tra struttura, équipe medica, anestesista e svariate compagnie assicuratrici chiamate a manleva, unico responsabile individuato è l’anestesista, tal Dott. A.A., condannato in primo grado, insieme alla sua compagnia di assicurazioni (l’Assicuratrice Milanese), a risarcire gli eredi del danno procurato.
L’assicurazione vuole però defilarsi e appella la sentenza adducendo un importante vizio nella stipula della polizza: il contratto era stato, infatti, richiesto e sottoscritto da A.A. tre giorni dopo l’accaduto, ma questi si era guardato bene dal riferire di quel non voluto e soprattutto non previsto esito di una operazione ritenuta di assoluta routine (riparazione e reinserzione della cuffia di una spalla). La Corte d’Appello, però, conferma quanto disposto dal Giudice di prime cure, obbligando così la compagnia a ricorrere in Cassazione per far emergere quello che le sembra una palese compromissione degli obblighi comportamentali che i contraenti devono tenere in una fase precontrattuale e ottenere così l’agognata riforma della decisione.
Patti non chiari...
“Il solo motivo di ricorso è fondato, sia pure una volta espuntone l’irrilevante - se non inammissibile - riferimento alla violazione della norma sul riparto dell’onere della prova. Nello scrutinarlo, occorre muovere da quanto affermato - di recente - da questa Corte, la quale ha sottolineato che l’art. 1892 cod. civ. è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall’assicurato la uberrima bona fides, in quanto solo l’assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all’assicuratore di valutare l’intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la reticenza gravemente colposa dell’assicurato non è sanata dalla circostanza che il contratto non gli imponesse espressamente un onere di discovery, e ciò perché siffatto onere discende dalla legge e non dal contratto, ed è inderogabile in quanto - essendo preordinato a garantire l’equilibrio tra premio e rischio - è dettato nell’interesse dell’intera massa degli assicurati e non dell’assicuratore (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 6 febbraio 2025, n. 3010, non massimata).
Poiché l’assicuratore non conosce il rischio che assume, ha bisogno di qualcuno che glielo descriva. E questi non può che essere l’assicurato, alle cui dichiarazioni l’assicuratore è libero di prestar fede senza ulteriori adempimenti, in particolare non avendo l’onere di sindacare l’onestà dell’assicurato o di indagare su eventuali reticenze dell’assicurato al momento della stipula, come “si desume - tra gli altri - dagli artt. 1892 e 1909 cod. civ.; esse, infatti, sancendo la perdita o la riduzione del diritto all’indennizzo nelle ipotesi ivi previste di inesatta descrizione del rischio o del valore della cosa assicurata, non subordinano affatto la decadenza dell’assicurato all’assenza di indagini ad hoc da parte dell’assicuratore.
Lo stesso è a dirsi per la previsione di cui all’art. 1898 cod. civ., la quale nel caso di aggravamento del rischio pone un onere di informazione a carico dell’assicurato, ma non un obbligo di indagine a carico dell’assicuratore. Obbligo del resto superfluo, perché la sanzione della reticenza dell’assicurato (o del contraente) è già nel sistema e rappresentata dalla perdita del diritto all’indennizzo (così Cass. Sez. 3, ord. 24 luglio 2024, n. 20658, non massimata). 9.1.2. È, dunque, in tale contesto - nel quale l’obbligo di uberrima bona fides, gravante sull’assicurato, di riferire tutte le circostanze che influiscono sulla determinazione del rischio (e, quindi, sulla quantificazione del premio), può persino prescindere dalla previsione di apposita clausola contrattuale, nel caso di specie, peraltro, presente - che deve essere ricostruita la portata dell’impegno assunto dal Dott. A.A., in forza dell’art. 17 delle Condizioni generali di assicurazione.
...Garanzia interrotta
Orbene, poiché detto articolo subordinava l’operatività della garanzia in favore del sanitario, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che l’assicurato non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie, ovvero che non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell’esistenza dei presupposti di detta responsabilità, risulta errato quanto affermato dalla Corte. Ovvero, che la garanzia potesse, nella specie, operare, giacché il dott. A.A., al momento della stipula del contratto non aveva ricevuto alcuna richiesta di risarcimento dai familiari del sig. F.F. (pervenuta solo successivamente, in data 23 giugno 2013) e neppure era a conoscenza delle valutazioni medico-legali espresse nella relazione del collegio di periti nominati dalla Procura della Repubblica di Vigevano nel procedimento penale n. 1149/2012.
La clausola contrattuale suddetta, infatti, dava rilievo anche solo alla mera percezione, da parte dell’assicurato, della sussistenza dei presupposti della propria responsabilità. Evenienza, questa, dotata di autonomo rilievo, rispetto alla conoscenza di richieste di risarcimento, da apprezzarsi, oltretutto, da parte della Corte territoriale, anche alla luce delle peculiari caratteristiche della presente vicenda. Essa, in particolare, avrebbe dovuto stabilire se la sussistenza di quella percezione non fosse desumibile - secondo quel giudizio sintetico a posteriori, ai quali è dato ricorrere nell’interpretare la portata delle clausole contrattuali del contratto di assicurazione (cfr., sul punto, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2022, n. 21217, Rv. 667020-01) - da talune circostanze di fatto. E in particolar modo dalla circostanza che, appena tre giorni prima della conclusione del contratto - destinato a coprire anche vicende pregresse alla sua stipulazione, in deroga all’ordinario modello di cui all’art. 1917 cod. civ. (operante, di regola, solo per i fatti accaduti durante il tempo dell’assicurazione), ciò che pertanto conferiva carattere particolarmente cogente a quello obbligo di uberrima bona fides di cui sopra si diceva - si era verificato l’inaspettato decesso del paziente in relazione a quella che è stata (poi) accertata essere la grave imperizia del sanitario. L’omissione di tale verifica implica, quindi, l’imperfetta applicazione dell’art. 1892 cod. civ. e la fondatezza del motivo, sia pure sotto questo ben circoscritto profilo”.
Sincerità
Non voleva essere il libro Cuore né un trattatello di etica filosofica. Quando il Legislatore ha codificato i mille comportamenti che, in momenti di vita sociale in cui siano coinvolte terze persone, un soggetto debba obbligatoriamente tenere non lo ha fatto per consentirci di elevare lo spirito ma per soddisfare il principio di affidamento intorno al quale ruota il diritto. Il contraente si affida, confida, crede che quanto riferito corrisponda a verità, di talché si impegna a sua volta, proprio in forza di quei presupposti riferiti quali veritieri dall’altra parte. Il tradimento comporta rischi elevatissimi che, in ambito civilistico, prendono la forma di cospicui risarcimenti. Il gioco vale veramente la candela? Il nostro anestesista ha imparato il valore della correttezza: non solo ha pagato “a vuoto” anni di polizza ma adesso dovrà pagare i parenti del paziente e le spese legali di tre gradi di giudizio, sue e della compagnia. Essere bugiardi obiettivamente costa un po’ troppo.



