In un’epoca dove ti insegnano (e giustamente) a chiedere sempre il permesso e a rispettare il volere altrui, pare opportuno richiamare alla mente alcune fondamentali nozioni relative al consenso informato, al diritto all’autodeterminazione e alle conseguenze che la loro assenza o violazione possano comportare.

Come la Cassazione è specchio della Società! Al netto della costante mancanza di pecunia e della sempiterna voglia di rivalsa dei pazienti nei confronti dei Sanitari, se un tempo le domande si fondavano su imperizia, imprudenza e incompetenza, oggi si punta all’assenza di consenso informato e alla lesione del diritto all’autodeterminazione.
Senza sapere che, laddove le leges artis siano rispettate, la domanda non può che essere respinta, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

Una pretesa risarcitoria

Non si tratta di odontoiatria. Tanto virtuosi, ormai, sono diventati gli Odontoiatri che la Cassazione non viene più interessata da contenziosi che li vedano come protagonisti. Lavorando insieme a loro e per loro, non posso che confermare come oggi siano diventati attenti, consapevoli e rispettosi di obblighi e divieti quasi da rasentare la noia! I Medici Chirurghi, per quanto anch’essi più virtuosi di un tempo, sono spesso interessati dall’evento “morte” che li rende, invece, bersagli di coloro che restano e che ritengono di aver subito un torto. Anche nel loro caso, però, la professionalità è alta e l’unico appiglio cui possono aggrapparsi i superstiti resta quello prodromico del consenso, applicabile anche al mondo dell’Odontoiatria.
Ed è così che un decesso causato da un infarto occorso dopo un accesso al PS per il drenaggio di un ascesso retro-auricolare ben possa interessare anche l’odontoiatra curioso.
I parenti hanno infatti adito l’Autorità giudicante (dapprima penale, che nulla ha rilevato, di poi civile) per ottenere un cospicuo risarcimento per il lutto patito, causato – a loro giudizio – da imperizia dei Medici e dall’assenza di consenso del parente morto, che non sarebbe stato informato della manovra e dei relativi rischi.
Accantonata l’imperizia, ritenuta non sussistere essendo stato fatto il drenaggio seguendo le corrette procedure, rimaneva da affrontare l’ormai consueto nodo del consenso informato e della lesione del diritto di autodeterminazione.
Stabilisce il Tribunale di Nola nella sua sentenza: “Analogamente vanno rigettate le pretese risarcitorie avanzate sulla base della dedotta omissione di consenso informato che, secondo gli attori, costituirebbe fonte autonoma di danno.
In proposito la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la violazione degli obblighi informativi nei confronti del paziente può essere dedotta in relazione eziologica sia rispetto all’evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto alla salute, sia rispetto all’evento di danno rappresentato dalla lesione del diritto all’autodeterminazione, sia, contemporaneamente, rispetto ad entrambi (v., ex multis, Cass. n. 28985/2019; Cass. n. 24471/2020).

  • Nel primo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto alla salute), l’inadempimento dell’obbligo informativo può assumere incidenza deterministica sul risultato infausto dell’intervento correttamente eseguito solo in caso di presunto dissenso, in quanto l’intervento terapeutico non sarebbe stato eseguito - e l’esito infausto non si sarebbe verificato - non essendo stato voluto dal paziente.
  • Nel secondo caso (deficit informativo dedotto come lesivo del diritto all’autodeterminazione), pur essendo pacifico questo evento lesivo (in quanto il paziente non è stato messo nelle condizioni di determinarsi autonomamente in ordine alla scelta terapeutica o all’intervento sanitario propinatigli), tuttavia esso non costituisce, ex se, danno risarcibile, essendo al riguardo indispensabile allegare e provare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito.

In altri termini, un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (e, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (cfr., da ultimo, in termini, Cass. 12/06/2023, n. 16633)” (v. Cass. n. 17649 del 27 giugno 2024).

Calando detti principi nel caso in esame, sebbene la testimone di parte attrice abbia escluso la prestazione del consenso informato (v. udienza del 21.09.2021) e i convenuti non abbiano offerto prova contraria al riguardo, tuttavia gli attori non hanno allegato in maniera specifica, né tantomeno dimostrato, il pregiudizio asseritamente sofferto in conseguenza della mancata prestazione del consenso, essendosi limitati a denunciare l’omessa informazione in relazione ad un intervento che ha cagionato un danno alla salute causa della condotta colposa del medico, a cui il paziente avrebbe scelto di non sottoporsi soprattutto in quelle condizioni di stanchezza e dolore fisico che provava nelle ore antecedenti l’intervento chirurgico.

In proposito deve anzitutto ribadirsi che gli accertamenti peritali svolti in sede civile e penale hanno completamente smentito che il praticato intervento chirurgico possa aver causato un danno alla salute, escludendo qualsiasi profilo di addebito nei confronti dei sanitari intervenuti (cfr. Nel caso de quo non vi è correlazione tra la mancanza di esso (n.d.r. del consenso) ed il decesso del M.; v. pag. 9 Relazione CTU).
Quanto poi alla prospettata impossibilità di scegliere in maniera libera e incondizionata se sottoporsi o meno all’intervento chirurgico, la stessa non individua alcun danno-conseguenza, venendo a coincidere tautologicamente con la violazione del diritto e, quindi, con il danno-evento.
Difatti, un danno risarcibile da lesione del diritto all’autodeterminazione è predicabile solo se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di sé stesso, psichicamente e fisicamente, da allegarsi specificamente e da provarsi concretamente, sia pure a mezzo di presunzioni (v. ancora Cass. n. 17649/2024).
Pertanto, la pretesa risarcitoria connessa alla mancata prestazione del consenso informato scritto da parte del paziente Ma.Fr. non può trovare accoglimento, stante la rilevata carenza assertiva e probatoria”.

Quindi, due le statuizioni:

1) se la morte non è effetto della manovra che il paziente non avrebbe mai consentito ove gli fossero state date le dovute informazioni tale omissione non comporta alcuna risarcibilità;

2) se non sono provati danni patrimoniali e non patrimoniali diversi dalla lesione del diritto alla salute anche la violazione del diritto all’autodeterminazione non comporta alcuna rifusione economica. E questo è tutto.

Senza fretta

In questi casi l’Odontoiatra è sicuramente più avvantaggiato rispetto al Medico Chirurgo: situazioni che vedono soggetti incoscienti che richiedono interventi immediati sono molto rare, se non nulle.
Questo regala tutto il tempo necessario per informare il paziente nei minimi particolari non solo di quanto si andrà a eseguire, ma anche di ogni alternativa possibile, suggellando poi la professionale chiacchierata con una bella firma in calce a una altrettanto bella dichiarazione liberatoria.

Il paziente ignaro - Ultima modifica: 2026-01-23T12:09:15+01:00 da Paola Brambilla
Il paziente ignaro - Ultima modifica: 2026-01-23T12:09:15+01:00 da Paola Brambilla