L’articolo 56 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, dispone per le “attività imprenditoriali danneggiate” delle tutele rispetto ai rapporti in essere con le banche e gli intermediari finanziari, sia per le aperture di credito in conto corrente, i “fidi”, che per altre forme tecniche di prestito, come mutui e leasing.
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