Tempestività e prudenza

La tempestività delle cure, ovviamente là ove consentita, è altra importante e imprescindibile caratteristica  del lavoro dell’odontoiatra. Questo perlomeno è quanto afferma la Corte di Cassazione che, con sentenza n° 3520 del 14 febbraio 2008, incolpa un dentista del rigetto  di una protesi solo perché applicata «in ritardo».

 

Il Signor D.L., paziente del Dr. N.A., odontoiatra, citava in giudizio il professionista per sentirlo condannare al risarcimento dei danni tutti, morali e materiali, subiti a seguito di una prestazione professionale eseguita, a suo dire, con estrema imperizia da parte del medico convenuto.

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Il dentista, come è ovvio, negava la configurabilità di qualsivoglia profilo di colpa professionale, precisando come l’assunta inidoneità della protesi applicata al paziente fosse esclusiva conseguenza dell’atteggiamento negligente di quest’ultimo, «disertore» di più appuntamenti. Rifiutava quindi, oltre all’addebito, anche la restituzione degli acconti ricevuti (anche in considerazione delle cure prestate ai familiari del paziente) e chiedeva in via riconvenzionale il saldo dell’opera, non ancora ottenuto.

Se il Giudice di primo grado considerava legittime le domande del paziente, la Corte d’Appello invece, interessata della questione dall’odontoiatra, accoglieva (seppur parzialmente) le motivazioni di quest’ultimo sulla scorta di alcune osservazioni:
1) non vi era stato l’espletamento di una consulenza tecnica, in realtà necessaria sia per identificare gli estremi della colpa professionale sia per eventualmente liquidare il danno biologico;
2) non vi era stata altresì dimostrazione della colpa professionale del dentista da parte del paziente, gravato del relativo onere processuale. Non era quindi stata raggiunta «la prova esaustiva dei motivi per cui non venne immediatamente applicata la protesi, se per colpa del dentista o per comportamento dello stesso appellato, che avrebbe mancato alcuni appuntamenti, a parte il rilievo che sarebbe stato indispensabile il ricorso a una CTU per valutare l’idoneità stessa della protesi e quantificare i danni biologici, cosa che l’attore non ha richiesto minimamente, neppure allegando una documentazione medica esaustiva o una perizia di parte»;
3) non era stata d’altro canto nemmanco data però piena prova circa la legittimità della richiesta di saldo avanzata dal professionista e rigettata dal Giudice di prime cure.

La decisione della Suprema Corte

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il paziente, Signor D.L., adducendo alcuni motivi ritenuti poi dalla Suprema Corte degni di considerazione.
Avanzava il danneggiato alcune teorie a sostegno del proposto gravame:
a) dovendo l’errore del professionista individuarsi nell’impianto della protesi a distanza di sette mesi dall’estrazione dei denti, in nessun caso il giudice di merito ne avrebbe potuto escludere la responsabilità;
b) la specifica colpa ascrivibile al dentista andava individuata proprio nel fatto di aver impiantato la protesi nonostante l’eccessivo lasso di tempo trascorso desse certezza del fallimento di tale operazione (a nulla rilevando il rispetto o meno da parte del paziente degli appuntamenti): il comportamento dell’odontoiatra doveva essere letto quale un vero e proprio errore tecnico dovuto a imperizia. A supporto di tale tesi era offerta anche la deposizione dell’odontotecnico, per il quale l’intera operazione (predisposizione e messa in opera dell’apparecchio protesico) sarebbe dovuta avvenire entro al massimo 20 giorni, pena lo spostamento dei monconi dei denti estratti e la conseguente inidoneità del lavoro protesico realizzato;
c) la protesi è comunque un lavoro materiale, la sua inidoneità quindi non poteva che rappresentare una responsabilità per il dentista, tenuto all’adempimento di un’obbligazione di risultato;
d) il dovere d’informazione del medico odontoiatra (pari a quella del chirurgo estetico trattandosi di interventi medici di elezione) conformava ancora la natura dell’obbligazione del professionista in termini di obbligazione di risultato;
e) l’aspetto routinario dell’operazione imponeva al dentista l’onere di provare che l’esito infausto dell’intervento di facile esecuzione fosse connesso a vicende a sé non imputabili;
f) la prestazione del medico non doveva ritenersi esaurita con la mera esecuzione dell’intervento odontoiatrico, sussistendo in capo al medesimo l’obbligo ulteriore di vigilanza, scandito nel tempo dalle vicende successive all’intervento e riconducibile alla generica figura degli obblighi di protezione (art. 1175 c.c.), onde evitare la verificazione di eventi funzionali a incidere negativamente sulla felice attuazione del programma terapeutico.

Le tesi del paziente ricorrente venivano ritenute fondate, seppur solo parzialmente.
Fondate e legittime risultavano infatti le doglianze che attenevano al regime probatorio applicabile in tema di responsabilità professionale medica.
Appariva corretta altresì la ricostruzione degli aspetti colposi ravvisabili nella condotta del sanitario, giustamente individuati nel ritardo applicativo del lavoro protesico e nell’irrilevanza delle eventuali e non provate diserzioni agli appuntamenti da parte del paziente, rimanendo principio di diritto consolidato quello secondo cui, accertata l’esistenza di un nesso di causalità giuridicamente rilevante tra condotta ed evento di danno, è consentito al giudice il passaggio, logicamente e cronologicamente conseguente, alla valutazione dell’elemento soggettivo dell’illecito, della sussistenza o meno, quindi, della colpa dell’agente. 

Dei criteri funzionali all’accertamento della colpa medica (che ricordo essere:
1. la natura dell’intervento medico,
2. il peggioramento o meno delle condizioni del paziente,
3. la valutazione del grado di colpa di volta in volta richiesto,
4. il corretto adempimento tanto dell’onere d’informazione quanto dei successivi «obblighi di protezione» del paziente stesso attraverso il successivo controllo degli effetti dell’intervento), apparivano certamente violati dal Giudice del merito quelli afferenti la prova, avendo inspiegabilmente la Corte d’Appello ritenuto dover essere gravato di tale onere il paziente, stante la natura routinaria dell’evento, invero mai oggetto di contestazione. 

Rimanendo da un lato onere del medico/debitore provare la mancanza di colpa (nella fattispecie nella sopravvenienza – della serie causale che dall’intervento conduceva all’evento di danno – di un fatto inevitabile o imprevedibile), dall’altro onere del paziente provare soltanto il rapporto con il professionista e la riferibilità a quest’ultimo dell’intervento, la sentenza impugnata andava giocoforza cassata.

Nessun rilievo veniva invece dato alle contestazioni avanzate circa presunte violazioni, da parte dell’odontoiatra, degli obblighi accessori relativi al cosiddetto consenso informato, risultando le stesse sollevate per la prima volta solo innanzi alla Corte di Cassazione e come tali proceduralmente inammissibili (seppur – per inciso – giudicate legittime in punto di diritto).

Infondata di poi appariva la doglianza relativa a una pretesa responsabilità del dentista anche per l’opus protesico, avendo la Corte di Cassazione già avuto modo di sentenziare che «…un’ entità materiale … non è mai individuabile nell’opera del dentista, neanche con riferimento alla protesi che può considerarsi un’opera materiale e autonoma solo in quanto oggetto della prestazione dell’odontotecnico.» (Cass. Civ. Sez III^ Sent. n° 10741/2002).

Si soffermava infine la Suprema Corte su un ulteriore motivo di gravame dalla stessa definito di non pronta soluzione, seppur non così fondamentale per il caso in esame già inquadrato nel suo risvolto più fondamentale della responsabilità del sanitario: il mancato espletamento della CTU.

Lamentava infatti il paziente come non fosse mai stata disposta alcuna CTU in alcuna fase del procedimento, neanche in secondo grado, pur avendo la Corte d’Appello stigmatizzato la decisione del Giudice di prime cure di non disporre d’ufficio il mezzo istruttorio.

Solonicamente la Suprema Corte, nonostante riconoscesse tra i poteri attribuiti ai giudici la possibilità di disporre CTU anche senza una formale richiesta avanzata dalle parti, riteneva che nel caso di specie, in assenza di qualsivoglia residua questione in ordine all’esistenza di una responsabilità professionale e in presenza di una speculare necessità di accertamento limitato alla sola entità del danno, l’espressa rinuncia svolta dal legale del paziente a ottenere un accertamento tecnico ed esplicitata in una memoria depositata agli atti («…senza alcuna necessità di dover ricorrere a una consulenza tecnica, anche perché ormai per il tempo trascorso, non era più possibile al giudicante ricostruire la fattispecie quo ante…») comportava, in ossequio al principio dispositivo che regolava (e di fatto regola) il sistema processualcivilistico italiano, una sorta di «congelamento» del potere del giudice di procedere all’accertamento de quo e la conseguente limitazione del potere di disporre la liquidazione del danno al solo criterio equitativo.

Gli oneri dell’odontoiatra

La decisione poc’anzi riportata altro non conferma che quanto si è già avuto modo di sottolineare: è fondamentale di questi tempi non solo curare di tenere sempre e puntualmente aggiornato il diario clinico del paziente, ivi annotando anche gli eventuali comportamenti di quest’ultimo ostativi a una corretta esecuzione delle cure, ma anche sia sollecitare e richiedere per iscritto al paziente (per posta raccomandata a mani o con ricevuta di ritorno) collaborazione là ove mancante, sia far sottoscrivere dettagliato ed esaustivo consenso informato, sia motivare la rinuncia a eseguire un’opera che sicuramente non avrebbe esiti soddisfacenti per il paziente se da questi richiesta in assenza dei necessari presupposti tecnici odontoiatrici. 

Tempestività e prudenza - Ultima modifica: 2008-06-14T16:19:46+00:00 da elisabettadolzan

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