Studio dentistico: l’impianto elettrico all’interno di un ambulatorio odontoiatrico

Studio dentistico: l’impianto elettrico all’interno di un ambulatorio odontoiatrico

A cura di Aldina Tradati

In materia di impianti elettrici l’ambulatorio odontoiatrico non è da considerarsi un ambiente “ordinario”; è infatti soggetto a una serie di norme e di regole finalizzate alla tutela e alla sicurezza di pazienti e operatori.

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Dal punto di vista tecnico, l’impianto elettrico rappresenta l’ossatura di un ambulatorio, costituendone la struttura portante, mentre la sua realizzazione comporta l’applicazione dei principi normativi. La normativa CEI di riferimento è la 64-8 Sezione 710 ed è in vigore dal 1° settembre 2001.

Ai fini operativi, l’impianto deve essere progettato e realizzato in modo da ottimizzare la funzionalità dell’ambiente di lavoro. Una fase molto importante è perciò quella iniziale, nella quale partendo dal progetto si decide il posizionamento:

  • dei punti elettrici;
  • delle macchine elettromedicali;
  • dell’eventuale condizionamento e trattamento aria;
  • dei punti luce;
  • della rete PC;
  • degli eventuali sistemi antintrusione e/o videosorveglianza ecc.
Prima
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È facilmente comprensibile che la partecipazione del Committente debba essere attiva, in modo che il progettista, divenuto interprete, traduca in proposte concrete necessità e desideri. Non è una fase è immediata e potrebbe richiedere tempo. Le prime proposte vengono di norma riviste alla luce di nuove idee, mentre in fase di realizzazione saranno ovviamente possibili interventi di personalizzazione. Definito il tutto, si procede con la redazione del progetto preliminare, richiesto dal DM 37/08 relativo agli ambienti oggetto di normativa speciale, quali appunto quelli medici.
All’atto di presentazione della Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), il Comune, contestualmente alla copia del progetto dell’impianto elettrico, è solito richiedere copia del documento di valutazione delle scariche atmosferiche.
È bene sapere che l’esecuzione deve essere affidata a una ditta che abbia i requisiti tecnico-professionali riconosciuti per gli impianti elettrici ed elettronici dalla Camera di Commercio.

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Dopo
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È consigliabile comunque appoggiarsi, sia per la progettazione che per l’esecuzione, a soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza nel settore.
L’impiantista deve attenersi alle prescrizioni progettuali e alle indicazioni che vengono impartite dalla Direzione Lavori.
Le variazioni in corso d’opera vengono inserite all’interno del progetto esecutivo e rappresentano una “radiografia” dell’impianto, in previsione della chiusura dei lavori.
Terminati i lavori e in seguito al montaggio delle apparecchiature elettromedicali – quali riuniti odontoiatrici, radiografici, ortopantomografi, microscopi ecc. – si procede dando luogo al collaudo dell’impianto.
Il verbale di collaudo sarà il punto di riferimento per le successive verifiche periodiche cui è soggetto l’ambulatorio ed è necessario per l’espletamento dell’istanza di richiesta di autorizzazione all’esercizio da presentare alla ASL di competenza.
Alla ditta esecutrice spetta invece la redazione della dichiarazione di conformità che, come da normativa, fornisce una garanzia pari a 2 anni, calcolati a decorrere dalla data indicata nella stessa dichiarazione.
Una copia deve invece essere trasmessa al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), interno al Comune di appartenenza, che di prassi procede con le comunicazioni alla ASL e all’ISPESL/INAIL.
Non tutti i comuni sono dotati di SUAP e in questo caso si procede con singole comunicazioni.
Poiché, come anticipato, lo studio medico in quanto tale è soggetto a obbligo di progettazione elettrica, ogni futuro intervento implicherà un aggiornamento progettuale e la contestuale redazione, da parte dell’installatore, di una dichiarazione di conformità inerente ai soli lavori eseguiti.

Prima
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Dopo
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Il mancato rispetto di questa procedura potrebbe comportare il decadimento della garanzia biennale iniziale dell’impianto o di parte di questo.
È bene poi ricordare che l’ambiente medico è soggetto a controlli di verifica periodica di due tipologie:

  • controllo dell’impianto di terra secondo DPR 462/01 (verifica legislativa) con cadenza biennale;
  • controllo dell’impianto elettrico secondo norma CEI 64-8 (verifica normativa) con cadenza tipicamente annuale (semestrale per l’illuminazione di sicurezza).

I verbali delle verifiche saranno inseriti in un apposito registro che sarà messo a disposizione di eventuali tecnici facenti parte di organismi di controllo quali ASL e ISPESL/INAIL. Ai fini delle verifiche è importante che presso l’ambulatorio sia presente anche una copia della dichiarazione di conformità dell’impianto di dispersione di terra (terra condominiale) e del verbale delle verifiche periodiche cui esso è soggetto; è opportuno perciò richiedere all’amministratore condominiale copia della documentazione. Anche le sostituzioni di componenti dell’impianto elettrico quali, a titolo di esempio, 1 luce di emergenza o 1 interruttore differenziale comporteranno la compilazione di un’apposita scheda di un registro denominato “registro dei controlli manutentivi”.
Per le apparecchiature elettromedicali è invece prevista una verifica periodica almeno biennale o con cadenza indicata dal costruttore dell’apparecchiatura e riportata sul libretto istruzioni della stessa. È bene infine ricordare che tutti gli studi odontoiatrici, anche antecedenti all’1/09/2001, sono tenuti a ottemperare a quanto stabilito dalla legge in merito alle verifiche periodiche e agli interventi manutentivi.

Studio dentistico: l’impianto elettrico all’interno di un ambulatorio odontoiatrico - Ultima modifica: 2014-10-31T09:18:32+00:00 da Redazione

6 Commenti

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