Retroattiva e postuma: quale la concreta portata applicativa?

Proseguiamo il percorso volto a fornire un quadro di riferimento che orienti il dentista nella valutazione di tutte le proposte assicurative che gli vengono continuamente sottoposte, occupandoci del profilo relativo all’efficacia nel tempo della copertura assicurativa, e quindi della concreta portata applicativa della garanzia «retroattiva» e della garanzia «postuma» o «ultrattività».

 

I concetti di garanzia «retroattiva» e di garanzia «postuma» o «ultrattività» possono essere compresi appieno solo partendo dall’identificazione della struttura del sinistro di responsabilità professionale medica, che lo contraddistingue dagli altri sinistri relativi a diverse categorie di professionisti e che, perciò, impone uno specifico contenuto alla polizza la quale deve contenere garanzie ampie, chiare e precise, idonee a garantire al dentista una copertura a 360°, in particolare sotto il profilo dell’efficacia nel tempo della copertura assicurativa.

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Quali sono i momenti in cui si articola il sinistro di responsabilità professionale medica?

Il fatto generatore, vale a dire il momento in cui il professionista pone in essere la condotta colposa, attiva o omissiva, potenzialmente fonte di danno per il terzo e quindi il momento nel quale sorge la responsabilità verso il terzo;
– il fatto dannoso, vale a dire il momento nel quale si manifesta il danno al terzo, benché tale danno non sia ancora definitivo;
– la richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato nei confronti del professionista;
– la denuncia di sinistro, vale a dire il momento nel quale il professionista, destinatario di una richiesta risarcitoria, denuncia il sinistro al proprio assicuratore;
– l’accertamento (giudiziale o stragiudiziale) dell’effettiva esistenza di responsabilità professionale, accertamento che presuppone la dimostrazione di tre presupposti: condotta attiva o omissiva – definitività del danno – nesso di causalità tra condotta e danno, e la successiva quantificazione del danno;
– la liquidazione del danno, vale a dire il momento in cui avviene l’effettivo risarcimento del danno al terzo.

Perché è importante per l’assicurato conoscere l’articolazione di un sinistro di responsabilità civile professionale medica?

Per comprendere appieno quali sono le garanzie assicurative di cui egli ha bisogno.

E infatti, i surriferiti momenti di articolazione del sinistro evidenziano come tra la condotta del professionista e il manifestarsi in termini di definitività del danno in capo al paziente possa intercorrere un lasso di tempo estremamente lungo, magari degli anni, considerando altresì che, comunque, non meno lunga sarà la successiva attività di accertamento di responsabilità e quantificazione del danno.

Dal punto di vista assicurativo, quali sono le clausole che prendono in considerazione detti momenti di articolazione del sinistro di r.c. professionale medica, al fine di delimitare il rischio assicurato?

Da un punto di vista assicurativo, nelle polizze di r.c. professionale, tradizionalmente, assistiamo a due tipologie di clausole che prendono in considerazione due distinti momenti di articolazione del sinistro, tra quelli sopra individuati: a) la c.d. clausola «claims made» che, introducendo una definizione convenzionale di sinistro, conferisce rilevanza non già alla data di accadimento del «fatto» che è causa del danno ma alla data di richiesta di risarcimento (il «claim» appunto) da parte del terzo; b) la c.d. clausola «loss occurrence» che delimita l’operatività della garanzia ai «fatti» avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza, a prescindere dalla data di richiesta del risarcimento e di denuncia del sinistro.

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per l’assicurato nella stipula di una polizza in regime di «claims made»?

Le polizze in regime di «claims made» comportano vantaggi all’assicurato perché svincolando l’efficacia della copertura dall’accertamento di circostanze non sempre facilmente riscontrabili (quali l’accadimento del fatto o il manifestarsi del danno), la vincolano a un dato obiettivo, vale a dire alla richiesta di risarcimento intervenuta durante il periodo di vigenza della polizza.

Detta clausola tuttavia presenta, di contro, enormi svantaggi con specifico riferimento al rischio medico, laddove non sia associata a forme di garanzie supplementari quali la «retroattività» (da intendersi come garanzia operante con riferimento alle condotte colpose poste in essere prima della stipula della polizza ma la cui richiesta risarcitoria non sia ancora pervenuta al momento della sottoscrizione del contratto assicurativo) e la «postuma» o «ultrattività» (da intendersi come garanzia operante con riferimento alle condotte poste in essere durante il periodo di vigenza della polizza ma la cui richiesta risarcitoria pervenga all’assicurato solo successivamente alla cessazione del contratto assicurativo).

Cosa succede nell’ipotesi di rischio medico assicurato nel tempo presso diversi assicuratori senza soluzione di continuità con una serie di polizze in regime di claims made strutturate senza la garanzia supplementare della retroattività?

Si può facilmente dimostrare che esiste una serie di sinistri che potrebbe, paradossalmente, non trovare copertura in nessuna delle polizze stipulate nel tempo dal professionista. Analoga situazione (sia pure con rischi minori) potrebbe verificarsi anche con riferimento a polizze che contengono clausole con una retroattività temporalmente limitata (per esempio 1, 2, 3 o anche 5 anni) quando le analoghe clausole presenti sui precedenti contratti non includono alcun periodo di ultrattività. Paradossalmente, anche in tali casi, nessuna delle polizze potrebbe garantire l’assicurato…

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi per l’assicurato nella stipula di una polizza in regime di «loss occurrence»?

Le polizze in regime di «loss occurrence» che pure tutelano l’assicurato per le richieste risarcitorie pervenute successivamente alla cessazione del contratto ma relative a condotte colpose poste in essere durante la vigenza del contratto, mal si prestano a tutelare il professionista/assicurato laddove escludono dalla medesima garanzia le richieste risarcitorie intervenute diversi anni dopo il verificarsi del fatto, lasciando così prive di tutela le condotte colpose poste in essere prima della stipula della polizza e di cui il professionista/assicurato all’atto della sottoscrizione del contratto assicurativo non aveva alcuna conoscenza e nemmeno percezione.

Che cosa prevede la maggior parte delle polizze presenti sul mercato assicurativo italiano?

La maggior parte delle polizze è in regime di claims made, talune formulate in maniera tale da presentare indubbi profili di nullità, talune senza alcuna retroattività, altre con una retroattività limitata nel tempo, pochissime (quasi inesistenti, oserei dire) con una retroattività illimitata nel tempo. Dette polizze poi non contemplano generalmente la previsione di una garanzia supplementare di ultrattività o postuma.

Quali sono le garanzie assicurative relativa all’efficacia della polizza nel tempo in grado di fornire al dentista una tutela a 360°?

Le polizze destinate ai medici che siano in grado di fornire loro una tutela a 360° sono quelle che prevedono una retroattività quanto più ampia possibile. Il non plus ultra sarebbe una polizza con una retroattività illimitata nel tempo. Ovviamente, la garanzia della retroattività (limitata o illimitata che sia) deve operare prendendo come parametro di riferimento della copertura assicurativa, la richiesta di risarcimento del terzo pervenuta per la prima volta all’assicurato durante la vigenza della polizza.

Nel primo caso (retroattività illimitata), non dovrete preoccuparvi del lasso temporale intercorrente tra l’errore commesso e la richiesta di risarcimento:
la vostra polizza coprirà sempre tale errore, in qualunque momento sia stato commesso.
Solitamente le Compagnie assicurative che concedono la garanzia retroattiva non concedono anche la garanzia postuma.
Particolarmente vantaggioso per il professionista sarebbe, invece, ottenere, con un premio sia pure necessariamente maggiorato ma equilibrato, l’associazione alla garanzia retroattiva, nei termini precisati, di una garanzia postuma o ultrattività quanto più ampia possibile. Anche in questo caso, il non plus ultra sarebbe ottenere una ultrattività illimitata, perché la stessa, in associazione alla retroattività illimitata, farebbe sì che non si possa verificare alcuna «scopertura» assicurativa, neppure nelle ipotesi di passaggi tra diverse polizze non in soluzione di continuità tra loro.

In conclusione, con una retroattività illimitata e una postuma illimitata, qualunque sia il momento in cui avete commesso l’errore e qualunque sia il momento in cui riceverete la richiesta di risarcimento danni, la vostra polizza di r.c. professionale – nel rispetto ovviamente delle altre condizioni che esulano dai profili esaminati – sarà operativa e sarete tenuti indenni e manlevati da ogni pregiudizio.

Retroattiva e postuma: quale la concreta portata applicativa? - Ultima modifica: 2008-07-15T11:21:26+00:00 da elisabettadolzan

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