Repetita iuvant

Torna, la Cassazione, sull’annoso problema dell’abusivismo che, forse, potrebbe essere reato meno “alla moda” se fosse punito ben più severamente di quanto prescritto.

Questa volta la Suprema Corte non ha esitato: allarmata dalla evidente e stigmatizzata superficialità adottata dai Giudici di merito, quasi sul punto di “legittimare” il reato dell’abusivismo attribuendogli configurazioni tipiche della professione intellettuale protetta e mistificata, sentenziava per ben due volte, perché abusivo e prestanome giudicati separatamente, sul reato perpetrato in quel di Milano, presso uno dei tanti studi odontoiatrici della metropoli.

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Il caso

K.G. era condannata, all’esito di un giudizio abbreviato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari, alla pena di un anno, sei mesi e 20 giorni di reclusione per aver cagionato volontariamente a P.L. lesioni dell’apparato dentale dalle quali derivava una malattia di durata superiore ai 40 giorni, nonché l’indebolimento permanente dell’organo della masticazione.

K.G., quale responsabile dello studio dentistico, nonché Pa.Ti., quale sedicente medico dentista e collaboratore dello studio, sottoponevano P.L. a complesse operazioni chirurgiche dell’apparato dentale, inadeguate rispetto alla patologia sofferta, senza la prescritta abilitazione e senza le competenze tecniche richieste, nonché in difetto di valido consenso informato, tacendo inoltre la mancanza dei titoli e delle qualifiche necessarie al tipo di intervento.

La Corte di Appello di Milano riformava detta pronuncia dichiarando, invece, non doversi procedere in ordine al reato di cui all’art. 586 c.p. (“Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto”, ndr), così come modificata l’originale ben più grave imputazione di lesioni aggravate, per mancanza di querela sporta dalla persona offesa nei termini di rito.

Anche per l’abusivo Pa.Ti., con altra decisione, il Tribunale di Milano dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di cui all’imputazione ex art. 582 (“Lesione personale”, ndr) c.p., art. 583 (“Circostanze aggravanti”, ndr) c.p., nn. 1 e 2 per la tardività della querela sporta.

E la Corte d’Appello, sul gravame del PM e della parte civile, confermava la statuizione di primo grado.  Il giudice di Appello riteneva non sussistente il reato di lesioni dolose non essendo stata provata la volontà di cagionare alla paziente P.L. la malattia e i postumi invalidanti, poi invece verificatisi.

Riteneva, anzi, la Corte d’Appello che entrambi gli imputati, pur consapevoli dei potenziali effetti pregiudizievoli delle cure, avessero agito nella convinzione di evitarli e di risolvere i problemi sanitari della P.

Per la Cassazione delle predette sentenze proponevano ricorso sia il Procuratore Generale di Milano, sia la parte civile.

Le due decisioni

Con sentenza n. 48074 del 22 dicembre 2011 la Va Sezione Penale della Suprema Corte annullava la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Milano a conferma del non luogo a procedere ritenuto dal Tribunale nei soli confronti dell’abusivo Pa.Ti. richiamando, a fondamento del proprio pensiero, una precedente statuizione assunta a Sezioni Unite: affermava, infatti, “… I principi che regolano la materia sono rinvenibili nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte del 18.12.08, n. 2437, ric. Gulini, che costituisce il punto di approdo di una lunga e complessa elaborazione giurisprudenziale: Non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l’intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso. …”.

Riteneva – la Cassazione – doveroso cassare l’emessa sentenza dei giudici di merito, che indirettamente e immotivatamente accreditava l’opera abusiva del Pa.Ti. giudicandola con parametri confacenti e applicabili alla sola professione abilitata.

Si legge infatti: “La prospettazione va disattesa sia perchè errata, sia perchè sfornita di adeguata motivazione, nella misura in cui sembra consentire l’esercizio di attività medico-chirurgiche a soggetti privi dell’abilitazione professionale, in ragione della finalità terapeutica da cui gli stessi sono mossi. … L’esito infausto, la lunghezza del trattamento, la dissimulazione della mancanza della qualifica professionale, la delicatezza e l’invasività degli interventi praticati sulla paziente, soverchiano largamente la ‘sicumera’ del Pa., accreditato immotivatamente dai giudici di merito della ‘piena convinzione’ di evitare danni alla P., senza precisazione alcuna del quadro clinico, delle difficoltà del caso e del grado di esperienza e di ‘abilità’ sul quale il prevenuto faceva affidamento temerario. Errata appare la decisione impugnata laddove riconosce la natura colposa del reato, essendo state trascurate le molteplici e ineludibili circostanze di fatto emerse, suscettibili di indiziare il dolo che sorregge la condotta del Pa. nella forma c.d. eventuale. …”.

Per il solo fatto di aver “operato” il Pa.Ti. non agiva con colpa bensì con dolo, in piena coscienza di non avere titoli, capacità e competenze per fare. Con sentenza n. 3222 del 26 gennaio 2012 sempre la Va Sezione Penale della Suprema Corte annullava l’altra sentenza della Corte d’Appello di non luogo a procedere emessa nei confronti dell’odontoiatra G.K. in riforma alla condanna disposta dal Gip, ritenendola estremamente superficiale là dove affrontava l’individuazione e la qualificazione dell’elemento soggettivo dell’operatore sanitario nel momento in cui compiva l’intervento chirurgico in assenza di un valido consenso informato “… non tenendo conto del fatto che al titolare dello studio dentistico non veniva contestato il dolo relativamente alla sua attività chirurgica, ma con riferimento all’attività abusiva svolta dal collaboratore: poiché questi non era un medico, era molto più elevato il rischio che si verificassero complicazioni e la dottoressa non poteva non rappresentarsi i potenziali e forse probabili effetti lesivi. …”. Continua la Cassazione nella sua giusta e severa statuizione: “… Sussiste il dolo eventuale quando l’agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle. Il soggetto, cioè, pone in essere un’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l’agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva. …”.

E ancora: “… Poiché la rappresentazione dell’intero fatto tipico come probabile o possibile è presente sia nel dolo eventuale che nella colpa cosciente, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione. Mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata ‘accettata’ psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa o probabile del determinarsi del fatto avrebbe invece trattenuto l’agente. …”.

E concludeva stigmatizzando la decisione assunta dalla Corte d’Appello di Milano sostenendo che: “… non ha tenuto conto del fatto che alla G. non veniva contestato il dolo relativamente alla sua attività chirurgica, ma con riferimento all’attività abusiva svolta dal Pa.; poiché costui non era un medico, era molto più elevato il rischio che si verificassero complicazioni e la dottoressa non poteva non rappresentarsi i potenziali e forse probabili effetti lesivi. …”.

La giusta reclusione

A chiosa della problematica affrontata dalla Va Sezione Penale della Suprema Corte, anche la VIa ribadiva poco più tardi, con sentenza n. 18154 del 14 maggio 2012, l’ormai costante indirizzo giurisprudenziale in ordine a questo odioso reato confermando in capo all’odontoiatra compiacente, che aveva consentito e agevolato lo svolgimento da parte di persona non autorizzata dell’attività odontoiatrica, la condanna impostagli della reclusione di due mesi e venti giorni, poco è vero, ma quanto basta per giuridicamente ribadire la corresponsabilità del prestanome nel perpetrato reato e per macchiare indelebilmente la fedina penale del professionista.

Repetita iuvant - Ultima modifica: 2012-10-21T16:05:56+00:00 da Redazione

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