Radioprotezione: ruoli del responsabile di impianto radiologico

Il personale assistente alla poltrona è inquadrato come gruppo critico in quanto suscettibile di maggiore esposizione alle radiazioni ionizzanti, senza superare gli stessi limiti del pubblico.

Nell’ambito dello studio odontoiatrico, comunque, attualmente non sono prevedibili casi di persone che possano superare i limiti previsti per i lavoratori esposti.

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Gli assistenti alla poltrona e il personale di segreteria degli studi dentistici, non essendo classificati esposti perché non possono fare uso delle apparecchiature radiografiche, sono classificati normalmente come “persona del pubblico”, con gli stessi limiti di dose previsti per i lavoratori non esposti.

Un altra importante osservazione riguarda il trattamento degli spazi fisici dell’ambulatorio. Nella fattispecie, la legge prevede la distinzione fra due modelli di ambiente in cui è possibile entrare a contatto con radiazioni ionizzanti.

La zona controllata è un ambiente di lavoro in cui, indipendentemente dalla presenza dei lavoratori, sussiste il rischio di superare, per i lavoratori che vi dovessero operare, uno dei limiti di dose previsti per i lavoratori di categoria A (6/45/150 mSv/y). La zona controllata deve presentare un accesso segnalato e regolamentato e si fa coincidere con un ambiente racchiuso entro barriere fisiche. Solitamente, si tratta della stanza in cui è installato l’apparecchio radiografico. Volendo essere maggiormente precisi, comunque, la valutazione del rischio limiterebbe questa zona ad un raggio di soli 0,5 m attorno al tubo radiogeno.

La zona sorvegliata è invece un ambiente che non deve essere classificato come zona controllata, ma nel quale, indipendentemente dalla presenza dei lavoratori, sussiste il rischio di superare, per chi vi dovesse operare, uno dei limiti di dose radiante fissati per le persone del pubblico (1/15/45 mSv/y).

Nel complesso capitolo delle norme sulla radioprotezione, inoltre, vengono riconosciute alcune figure professionali deputate al mantenimento della strumentazione radiografica.

In primo luogo, l’esercente rappresenta il soggetto giuridico responsabile dell’impresa, intesa, nel caso specifico, come unità produttiva di servizi e dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.

Il responsabile d’impianto radiologico si qualifica invece come il medico specialista in radiodiagnostica individuato dall’esercente. Ha diversi compiti:

• adozione di protocolli scritti di riferimento per ciascuna attrezzatura e per ciascun tipo di esame radiologico standardizzato

• verifica a cadenza biennale dei livelli diagnostici

• controllo qualità in collaborazione con l’esperto in fisica medica

• giudizio di idoneità all’uso clinico delle attrezzature (prove di accettazione e prove di funzionamento, sempre con l’esperto in fisica medica)

• registrazione di ogni singola indagine in collaborazione con l’esercente che lo ha nominato.

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Radioprotezione: ruoli del responsabile di impianto radiologico - Ultima modifica: 2015-10-14T08:58:49+00:00 da redazione

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