In radiologia perseguire i principi di giustificazione e di ottimizzazione

Il responsabile clinico dell’esposizione sarà, evidentemente, lo specialista che deciderà di somministrare, a fini diagnostici, delle radiazioni ionizzanti ad un determinato paziente. Nell’ambito della radiologia è tenuto a rispettare due principi di rilevanza etica, prima che medico-legale. Essi sono:

• principio di giustificazione: rivolto allo specialista e al medico prescrivente; sulla base delle linee guida il clinico dovrà risparmiare, quando possibile, l’esposizione al paziente, rifacendosi a precedenti informazioni diagnostiche.

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• principio di ottimizzazione: rivolto al solo specialista; nel momento in cui si decide si effettuare un esame radiodiagnostico, le dosi dovranno necessariamente essere mantenute al livello minimo necessario a fornire un risultato valido. Questo principio non vale solo per l’esame in sé ma, a monte, guida la scelta dell’attrezzatura e la creazione di programmi di garanzia della qualità. Ai fini dell’ottimizzazione si terrà conto dei livelli diagnostici di riferimento (LDR).

Nel caso dello studio monoprofessionale una singola figura potrà rispondere, se abilitata, al ruolo di esercente, responsabile d’impianto e responsabile clinico contemporaneamente.

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Due figure professionali che devono essere necessariamente individuate al fine di organizzare in piena sicurezza gli ambienti radiografici sono:

• l’esperto in fisica medica: svolge attività di dosimetria dei pazienti, agisce o consiglia su ottimizzazione, garanzia di qualità e altre problematiche legate alla radioprotezione.

• l’esperto qualificato: dev’essere nominato dall’esercente prima di intraprendere le attività cliniche (art. 61 D.Lgs 241/00). I suoi compiti, regolati dagli art. 79 e 80 dello stesso D.Lgs 241/00, comprendono l’esame preventivo e il benestare dei progetti di installazione della strumentazione e delle eventuali modifiche, la prima verifica e le verifiche periodiche dei dispositivi radiologici e di radioprotezione e la sorveglianza ambientale delle zone controllate e sorvegliate. Egli è inoltre tenuto a fornire alcune precise comunicazioni al datore di lavoro tramite relazione preventiva.

Un titolo professionale non è automaticamente sovrapponibile all’altro. È però vero che, qualora soddisfi determinate condizioni, un esperto in fisica medica può ricoprire il ruolo di esperto qualificato.

Una considerazione conclusiva è dedicata infine agli obblighi dei lavoratori, anch’essi regolamentati dal D.Lgs 241/00 (art. 68). Qui di seguito ne verranno riportate alcune.

I dipendenti saranno tenuti innanzitutto ad apprendere al meglio le disposizioni sull’utilizzo della strumentazione radiografica e sugli ausili di radioprotezione, che il datore di lavoro sarà tenuto fornire loro. Saranno poi tenuti a segnalare ogni eventuale problematica occorsa e al funzionamento e a mantenere in efficienza i sistemi di sicurezza.

In definitiva, si può dire che il rispetto delle normative di radioprotezione può essere considerato in apparenza cervellotico. Richiede, per forza di cose, competenze specialistiche ma, affidandosi a collaboratori qualificati, il professionista può assicurare senza difficoltà una componente molto importante della propria attività clinica e professionale.

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In radiologia perseguire i principi di giustificazione e di ottimizzazione - Ultima modifica: 2015-10-16T08:51:21+00:00 da redazione

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