Oneri in capo all’assicurato conseguenti alla verificazione del sinistro di responsabilità civile professionale

È opportuno soffermarci sugli oneri in capo all’assicurato conseguenti alla verificazione del sinistro di responsabilità civile professionale in quanto la loro violazione può comportare una diminuzione o addirittura una perdita dei diritti assicurativi.

Che cosa deve fare l’odontoiatra assicurato nel momento in cui si verifica un sinistro?

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Al momento del verificarsi del sinistro (inteso quale accadimento del fatto dannoso) ovvero della ricezione della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato, l’assicurato deve adempiere a specifici obblighi nascenti dal contratto di assicurazione. Il primo obbligo posto a carico dell’assicurato consiste nell’effettuare, entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuto conoscenza, la denuncia di sinistro.

In che cosa consiste la cosiddetta denuncia di sinistro?

La denuncia di sinistro, prevista nelle condizioni generali di polizza che solitamente richiamano il disposto dell’art. 1913 cod. civ., deve contenere una relazione quanto più completa e particolareggiata del fatto che ha originato il sinistro. Alla stessa denuncia deve essere allegata la richiesta risarcitoria eventualmente già pervenuta all’assicurato unitamente a eventuali ulteriori documenti idonei a una più completa rappresentazione del sinistro.

Esistono moduli prestampati di questa denuncia?

Sebbene alcune compagnie predispongano tali modelli, è evidente come ciascun sinistro abbia delle sue peculiarità e, conseguentemente, il contenuto della denuncia di sinistro sarà diverso da situazione a situazione. L’importante, come sostenevamo nel punto che precede, è che la denuncia di sinistro sia completa nel senso sopra precisato.

A chi deve essere inoltrata la denuncia?

L’art. 1913 cod. civ. specifica che «l’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto». Pertanto, la denuncia di sinistro può essere inoltrata, indifferentemente, all’uno o all’altro soggetto sopra specificato.

L’assicurato deve rispettare una specifica forma per l’inoltro della denuncia?

Quanto alla forma di inoltro della denuncia di sinistro, anche a prescindere dalle specifiche clausole contenute in polizza, l’assicurato è pienamente tutelato laddove effettui detta denuncia mediante inoppugnabile prova scritta della ricezione di detta denuncia da parte dell’assicuratore o dell’agente autorizzato. Nella pratica, pertanto, le denunce di sinistro vengono solitamente inoltrate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. In casi di urgenza, laddove l’assicuratore debba essere messo immediatamente a conoscenza del sinistro (per esempio, perché è stato notificato un atto giudiziario con scadenza imminente), la denuncia può essere anticipata in forme più celeri.

Qual è la ratio della denuncia?

La specificazione di detta ratio è importante perché ci consente di comprendere appieno il contenuto concreto che la denuncia di sinistro deve avere. Essa consiste nel porre l’assicuratore in condizioni di acquisire con la necessaria tempestività gli elementi utili per l’adempimento della propria obbligazione. In altre parole, l’avviso di sinistro previsto dall’art. 1913 cod. civ. e nelle condizioni generali di polizza, svolge la funzione di mettere l’assicuratore in grado di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l’entità del danno, prima che possano disperdersi eventuali prove. Peraltro, tale funzione non esclude che l’avviso scritto di sinistro dato all’assicuratore costituisca una manifestazione della volontà dell’assicurato di esercitare il diritto all’indennità e consista dunque in un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione.

Che cosa succede laddove l’assicurato non adempia all’obbligo di inoltro all’assicuratore o all’agente autorizzato della denuncia di sinistro?

L’art. 1915 cod. civ. prevede che un tale inadempimento dell’assicurato comporti una riduzione del diritto all’indennizzo (riduzione che verrà effettuata proporzionalmente al pregiudizio sofferto dall’assicuratore) per il caso in cui l’inadempimento dell’assicurato sia stato solo colposo mentre per il caso in cui l’inadempimento dell’assicurato sia stato doloso la conseguenza sarà la perdita totale del diritto all’indennizzo.

Una volta che l’assicuratore ha ricevuto la denuncia di sinistro, che cosa accade?

L’assicuratore conferisce al sinistro uno specifico numero di sinistro identificativo del medesimo che verrà menzionato in tutte le successive comunicazioni intercorrenti tra l’assicuratore e l’assicurato. L’assicuratore istruisce il sinistro e procede alla trattazione del medesimo.

L’assicurato è obbligato o meno a fornire all’assicuratore ulteriore documentazione che gli dovesse essere richiesta nell’ambito della successiva attività di istruzione e trattazione del sinistro?

Si, l’assicurato deve fornire all’assicuratore tutte le notizie che permettano a quest’ultimo una piena trattazione del sinistro e quindi gli consentano di accertare, da un lato, l’esistenza di valida copertura assicurativa, dall’altro, l’esistenza di responsabilità professionale dell’assicurato.

Che cos’è l’obbligo di salvataggio?

È un ulteriore obbligo posto a carico dell’assicurato a seguito della verificazione del sinistro. Si tratta di un obbligo previsto dall’art. 1914 cod. civ. a mente del quale «l’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno». Detto obbligo si sostanzia nel compimento di condotte improntate al canone di diligenza che, inserendosi nel processo causale, risultino idonee a impedire la produzione (in tutto o in parte) o il completamente del danno.

Quali sono le conseguenti derivanti in capo all’assicurato dalla violazione dell’obbligo di salvataggio?

Le sanzioni previste dall’art. 1915 cod. civ. (sopra esaminate e relazione alla violazione dell’obbligo di denuncia) si applicano anche laddove l’assicurato abbia, dolosamente o colposamente, violato l’obbligo di salvataggio.

Il termine di tre giorni per la denuncia di sinistro, previsto dall’art. 1913 cod. civ. e richiamato dalle condizioni generali di polizza, è un termine perentorio nel senso che la sua violazione comporta la perdita definitiva dei diritti assicurativi?

No, l’unico termine la cui violazione comporta la perdita definitiva dei diritti assicurativi è quello prescrizionale, di cui ci occuperemo infra.

Ciascun assicuratore può prevedere nella specifica polizza un diverso termine per la denuncia di sinistro oppure l’unico termine è quello di tre giorni previsto dall’art. 1913 cod. civ.?

In alcune polizze possiamo rinvenire un termine per la denuncia di sinistro superiore ai tre giorni. Ciò che è importante rilevare, tuttavia, è che nessuna polizza può prevedere un diverso termine per la perdita definitiva dei diritti assicurativi che sia inferiore al termine prescrizionale previsto ex lege per i sinistri di responsabilità civile professionale.

Qual è il termine prescrizionale nei sinistri di responsabilità civile professionale?

Ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. detto termine è di due anni e decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questi l’azione.

Come opera la prescrizione nei sinistri di responsabilità civile professionale e che cosa deve fare l’assicurato per interrompere detto termine?

La prescrizione nei sinistri di responsabilità civile professionale opera nel seguente modo: all’inerzia dell’assicurato nell’attivazione della copertura assicurativa (attivazione effettuata con la denuncia di sinistro) e/o nella successiva rinnovazione della sua volontà di avvalersi della polizza in relazione a uno specifico sinistro, inerzia protratta per il periodo di due anni stabilito dalla legge, consegue la perdita definitiva della copertura assicurativa. Il decorso del termine prescrizionale deve, pertanto, essere interrotto dall’assicurato mediante un’esplicita manifestazione di volontà di essere tenuto indenne dall’assicuratore. Tale manifestazione di volontà deve avvenire in forma scritta. È sempre preferibile utilizzare la forma della raccomandata a.r. per evitare contenziosi in merito alla ricezione della comunicazione ovvero alla data di detta ricezione. Nell’assicurazione della responsabilità civile professionale, occorre altresì tenere conto della sospensione della prescrizione, operata in favore dell’assicurato. E invero, ai sensi dell’art. 2952 IV comma cod. civ., «la comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questi proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del terzo danneggiato non sia divenuto certo, liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto».

In conclusione, al verificarsi del sinistro e successivamente, che cosa deve fare l’assicurato per potere godere pienamente dei diritti assicurativi nascenti dalla polizza?

Deve ricordarsi:

  • di fare tempestivamente la denuncia di sinistro nei termini, con le forme e il contenuto sopra specificati;
  • di non violare il c.d. obbligo di salvataggio;
  • di non lasciare poi decorrere inutilmente il termine prescrizionale di due anni, calcolato come sopra specificato e, comunque, di interromperlo, mediante l’invio di una raccomandata a.r. all’assicuratore o all’agente autorizzato con la quale rinnova la sua volontà di avvalersi della polizza in relazione allo specifico sinistro.
Oneri in capo all’assicurato conseguenti alla verificazione del sinistro di responsabilità civile professionale - Ultima modifica: 2010-03-01T11:35:38+00:00 da saramagni

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