Non passa lo straniero!

La libera circolazione di odontoiatri all’interno dell’Unione Europea non può prescindere da un controllo preventivo del Ministero della Salute, e ciò a tutela esclusiva dei pazienti.

 

Con un’unica sentenza, la Corte di Cassazione ha riconfermato due prese di posizione importanti già oggetto di precedenti decisioni: la prima relativa all’art. 348 c.p. (l’esercizio abusivo della professione, per intenderci), la cui concretizzazione può comportare anche il sequestro preventivo della struttura e dei mezzi attraverso i quali si è perpretato e si può ancora perpetrare il reato; la seconda relativa all’attività professionale, per l’esercizio della quale non basta appartenere all’Unione Europea, ma occorre prima dimostrare al Ministero competente di essere in grado di non recare nocumento alla salute dei pazienti, nel pieno rispetto dell’art. 32 della nostra Carta Costituzionale.

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Il caso

Con ordinanza emessa il 10 novembre 2017, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l’istanza di riesame presentata nell’interesse di Z.V., indagato per il reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, avverso un provvedimento di sequestro preventivo avente a oggetto lo studio dentistico D.sas e le relative attrezzature e apparecchiature. Nel presentare ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza indicata il difensore di fiducia di Z.V. aveva articolato due motivi.

“…Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 321 c.p.p., a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), avendo riguardo all’insussistenza del fumus commissi delicti. Si deduce che il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti solo perché l’indagato era all’interno dello studio dentistico con indosso un camice verde in assenza di altro medico odontoiatra, sebbene all’interno dei locali non fosse presente alcun paziente, e il ricorrente non stesse eseguendo alcuna attività riservata agli iscritti all’Albo dei medici odontoiatri.

L’assenza di qualunque elemento per ritenere che il reato ipotizzato fosse stato commesso avrebbe dovuto impedire l’applicazione della misura del sequestro preventivo: l’art. 321 c.p.p. non prevede una “sorta di misura di prevenzione, che si fonda su ipotesi e previsioni future”, ma presuppone che ‘’uno specifico fatto-reato (…) sia già stato integrato e (…) possa essere ritenuto dimostrato, quanto meno sotto il profilo indiziario”.

“…Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’art. 348 c.p. e al D.Lgs. n. 206 del 2007, art. 10, a norma dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), avendo riguardo alla configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione di medico odontoiatra.

Si deduce che l’indagato ha ottenuto in Portogallo l’abilitazione all’esercizio della professione odontoiatrica fin dal 2003, e che tale qualifica professionale, a norma delle direttive comunitarie n. 786/78 e n. 787/86, del principio di non discriminazione tra i diversi cittadini dell’Unione Europea e del D.Lgs. n. 206 del 2007, art. 10, consente di compiere interventi, anche senza l’iscrizione all’Albo professionale italiano, perfino in assenza di alcuna comunicazione al Ministero della Salute, quanto meno nei casi di prestazioni urgenti …”.

Queste le contestazioni avanzate dall’indagato/ricorrente, ritenute dalla Corte assolutamente infondate.

“… Il Tribunale indica, come elementi posti a fondamento del fumus commissi delicti:

  • l’atteggiamento di Z.V. e delle tre assistenti, tutti vestiti con camice verde;
  • la struttura dello studio oggetto di accesso, i cui locali “erano allestiti e pronti all’uso”;
  • l’assenza nello studio di un medico odontoiatra abilitato all’esercizio della professione;
  • la disponibilità, da parte della Società D. sas, di un altro studio dotato di strutture omogenee;
  • la posizione dell’indagato di socio accomandatario della medesima impresa;
  • l’allegazione di sole due fatture al mese per tre medici, eccessivamente modesta rispetto alla complessiva struttura della società, dotata di due separate strutture, ciascuna dotata di tre sale e di tre assistenti con funzione di assistenti di poltrona.

In considerazione dei principi giuridici sopra indicati, deve ritenersi corretta la conclusione dell’ordinanza impugnata in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.

E infatti, nel caso in esame, vi è sia l’indicazione di una ipotesi di reato in relazione alla quale sussiste la necessità di escludere la libera disponibilità della cosa pertinente a quel reato, sia una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali, condotta anche avendo riguardo alla probabile condanna dell’imputato, ma in una prospettiva che non deve corrispondere a quella richiesta dall’art. 273 c.p.p. e che non implica giudizi sulla fondatezza dell’accusa. In questa ottica, l’atteggiamento, al momento del controllo, dell’indagato e delle tre assistenti, tutti vestiti con camice verde all’interno di uno studio perfettamente attrezzato, l’assenza di medici odontoiatri all’interno della struttura, la presenza di documentazione fiscale attestante una collaborazione di medici odontoiatri alle attività eseguite nella struttura estremamente modesta rispetto alle dimensioni della stessa, la qualità del ricorrente di socio accomandatario della società titolare dello studio, sono tutte circostanze che, allo stato, sulla base di criteri logico-giuridici di valutazione non manifestamente illogici, possono correttamente essere ritenute quali indizi da cui desumere l’abusivo esercizio di una professione, quella odontoiatrica, per il cui svolgimento è necessaria l’abilitazione statale…”.
Questo quanto alla prima contestazione.

Per esercitare la professione in Italia è necessario un preventivo controllo dei requisiti minimi di preparazione

Quanto alla seconda, invece
“… Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, in tema di abusivo esercizio di una professione, lo svolgimento dell’attività di odontoiatra da parte dei cittadini dell’Unione Europea in possesso del diploma rilasciato da uno Stato dell’Unione non configura gli estremi del reato previsto dall’art. 348 c.p. solo se l’interessato abbia presentato domanda al Ministero della Salute e questo, dopo aver accertato la regolarità dell’istanza e della relativa documentazione, abbia trasmesso la stessa all’Ordine professionale competente per l’iscrizione (così Sez. 6, n. 47532 del 13/11 /2013, La Barbera, Rv. 257455; nello stesso senso, in precedenza, Sez. 1, n. 16230 del 05/03/2001, Malli, Rv. 218607, e Sez. 6, n 5672 dei 22/04/1997, Rosa Brusin, Rv. 209314).

Il Tribunale, in proposito, rappresenta innanzitutto che la previsione di cui al D.Lgs. n. 206 del 2007, art. 10 vieta al prestatore di opera proveniente da altro Stato membro di esercitare qualunque attività professionale senza aver previamente informato con dichiarazione scritta l’autorità competente, “salvo i casi di urgenza”. Aggiunge, poi, che la disciplina in esame legittima prestazioni temporanee od occasionali, come tali non “includibili” in quelle coerenti con le capacità operative delle strutture sequestrate, che l’indagato non ha prodotto neppure la dichiarazione scritta di cui all’art 10 cit. e che l’abilitazione in Portogallo non autorizza di per sé ad esercitare la professione in Italia, in quanto a tal fine è necessario il controllo di requisiti minimi di preparazione…”.

Insomma, essere un luminare all’estero non consente comunque di valicare le Alpi e mettere le mani in bocca agli italiani, senza un preventivo controllo ministeriale.

Nihil obstat

In un momento quale quello che stiamo vivendo, fatto di turismo odontoiatrico e di anonimi figuri che, aggirandosi tra riuniti e poltrone, convincono ignari cittadini a cercare altrove ristoro ai propri malesseri, è giusto che il Ministero disciplini in modo rigido e chiaro l’ingresso, anche solo di un’ora, di professionisti che, se veramente tali, nulla avranno da temere in caso di controlli sul possesso di competenze e capacità che consentano il rilascio dell’agognato “nulla osta” ministeriale.

Attenzione, quindi, a ospitare nel proprio studio professionale amici e/o parenti stranieri pratichi di odontoiatria: in assenza di un ufficiale benestare, un favore a un amico potrebbe trasformarsi in un concorso in esercizio abusivo della professione odontoiatrica.

Mariateresa Garbarini
Non passa lo straniero! - Ultima modifica: 2018-10-31T11:42:42+00:00 da Redazione

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