Ma che musica, maestro!

Buone notizie per i dentisti melomani… La Corte di Giustizia della Comunità Europea si è espressa sancendo che la diffusione gratuita di fonogrammi, effettuata all’interno di uno studio odontoiatrico privato, non dà diritto alla percezione di un compenso in favore dei produttori fonografici.

“Dove eravamo rimasti?”, chiedeva il compianto Tortora riprendendo la sua “Portobello” dopo anni di forzata assenza. Già… Dove eravamo rimasti? Per i collezionisti, assidui lettori di “DM”, il consiglio è quello di sfogliare il numero di dicembre 2008, dove veniva per la prima volta affrontata l’annosa questione della diffusione della musica negli studi odontoiatrici.

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Riassunto delle puntate precedenti

Tutto cominciava avanti il Tribunale di Torino, ove la Società Consortile Fonografici per azioni-SCF (ora SCF-Consorzio Fonografici), ritenendo dover essere oggetto di compenso a favore del produttore fonografico quella musica che il dottor M.D.C. ascoltava e faceva ascoltare nel proprio studio ai pazienti, chiamava il professionista per sentir confermare la legittimità delle proprie richieste e condannare l’odontoiatra al pagamento di un quid da determinarsi per ogni diffusione dallo stesso compiuta risalente addirittura a dieci anni dalla notifica dell’atto di citazione. A supporto della propria domanda, SCF richiamava l’art. 73 L. 633/41 (Diritto d’autore) là ove riconosceva al produttore di fonogrammi, agli artisti interpreti e agli artisti esecutori un compenso per l’utilizzazione a scopo di lucro “dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi e in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi” in uno al successivo art. 73 bis (aggiunto dall’art. 8 del D.lgs n. 685/94) là ove l’equo compenso era previsto “… anche quando l’utilizzazione di cui all’art. 73 è effettuata a scopo non di lucro”, nonché la convenzione WIPO (WPPT) o Trattato OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi del 20 dicembre 1996 e la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 sulle contrattazioni commerciali. Si costituiva allora il dentista eccependo l’inapplicabilità della normativa sul diritto d’autore, stante la natura prettamente privatistica dello studio professionale in questione che rendeva conseguentemente impossibile il verificarsi di utilizzazioni pubbliche a scopo di lucro. Il Tribunale di Torino riteneva, quindi, non dover accogliere le domande avanzate dalla Società SCF, considerando non applicabili  al caso de quo gli articoli 73 e 73 bis Legge Autore dalla stessa richiamati, e ciò perché la riproduzione musicale in uno studio dentistico non appariva essere effettuata a scopo di lucro, neppure indirettamente, atteso che la musica rimaneva unicamente una sorta di “disimpegno” e sicuramente non risultava determinante nella scelta del professionista odontoiatra né dello studio professionale. Continuava asserendo che lo studio dell’odontoiatra convenuto era uno spazio privato i cui pazienti presenti in sala non andavano certamente a formare un pubblico indifferenziato, rimanendo singolarmente individuati e autorizzati ad accedere ai locali previo appuntamento o comunque, in casi particolari quali le visite urgenti, sempre su consenso del medico. Concludeva dando una definizione del termine “pubblico” che ben poteva confacersi a bar, supermercati, ristoranti, A.S.L., feste di beneficenza perché luoghi o eventi accessibili e aperti a tutti e non circoscritti a determinate persone, come invece lo erano gli studi privati medici. 

Ma che musica, maestro! - Ultima modifica: 2013-02-27T17:02:51+00:00 da Redazione

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