L’obbligo di risultato dell’odontoiatra

Un inaspettato nuovo risalto è stato dato giorni fa  dalla stampa specializzata a una statuizione  della Corte d’Appello di Genova (Sezione Prima Civile), ancora e soprattutto oggi di grande attualità  seppur risalente nel tempo.

 

Vistosi ingiungere dal Tribunale di Genova il pagamento di prestazioni odontoiatriche ritenute assolutamente non soddisfacenti, il Sig. S.Z. proponeva opposizione
avverso l’emesso decreto ingiuntivo adducendo a fondamento delle proprie contestazioni in primo luogo la non corrispondenza tra le prestazioni indicate in parcella e quelle praticate, di poi la dannosità degli interventi eseguiti dal dentista, che gli avevano provocato lesioni permanenti a un ramo del nervo facciale destro, con conseguente affossamento della relativa guancia.

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L’odontoiatra, costituitosi in giudizio, respingeva – come ovvio – ogni addebito insistendo per ottenere il saldo delle proprie spettanze.

La sentenza giungeva dopo un cammino procedurale particolarmente lento e artificioso, che vedeva la nomina da parte del Giudice adito di un primo consulente – poi ricusato, la nomina di un secondo professionista, il deposito di una perizia ritenuta però poco esaustiva e da implementare, il passaggio del procedimento alle Sezioni Stralcio a seguito della riforma del codice di procedura civile, la sua rimessione sul ruolo, la nomina di un nuovo consulente (il terzo), il deposito di un’ulteriore integrazione di perizia.

Innanzitutto il Tribunale evidenziava come le voci in parcella si riferissero a prestazioni realmente ed effettivamente eseguite, confermando quindi il decreto ingiuntivo opposto a favore dell’odontoiatra citato.

Quanto al risarcimento dei danni patiti o asseriti quali tali, il Tribunale circoscriveva il contendere – come d’altra parte specificamente indicato dal paziente in atto di citazione – alla sola lesione a un ramo del nervo facciale destro, che il Consulente Tecnico d’Ufficio ben chiaramente e senza tema di smentita attribuiva però a un incidente subito dall’attore durante una battuta di caccia cui, adolescente, aveva partecipato.

Tale lesione, sempre a detta del professionista incaricato della consulenza, verosimilmente era stata solo accentuata (e non procurata) dai ripetuti ascessi ed edemi che avevano colpito la zona per il rigetto dell’impianto subperiosteo poi rimosso. 

Il Tribunale quindi concludeva per l’esclusione di colpa grave in capo all’odontoiatra, richiamando la fattispecie di cui all’art. 2236 c.c. («Responsabilità del prestatore d’opera: Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave») e tenuto conto della situazione già degradata dell’apparato dentario del paziente e soprattutto della relativa novità delle tecniche applicative
e della intrinseca rischiosità delle stesse, nonché della inesistenza di procedure e tecniche univoche e consolidate.

Respingeva quindi la domanda di risarcimento dei danni, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.

Il Signor S.Z. proponeva quindi appello adducendo una falsa interpretazione della domanda data dal Giudice di prime cure che avrebbe compromesso l’intero contenuto decisorio della sentenza, là ove veniva limitata o enfatizzata la lesione al ramo del nervo facciale destro, quando invece la stessa avrebbe dovuto rivestire in realtà solo un carattere esemplificativo delle lesioni tutte apportate e per nulla esaustivo.
E da una così grave ed erronea percezione della causa petendi ne sarebbe poi derivata l’omessa considerazione delle risultanze univoche delle perizie depositate.

Chiedeva quindi nuovamente l’appellante la revoca del Decreto Ingiuntivo opposto e la condanna dell’odontoiatra – attesa la colpa grave dello stesso nella progettazione e realizzazione degli interventi eseguiti – al pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti.

Il dentista appellato chiedeva il rigetto delle domande attoree, cercando e concludendo anche per la rifusione delle spese procedurali di cui al primo grado del giudizio.

La decisione 

Di consiglio diametralmente opposto alla statuizione del Tribunale quello dei Consiglieri della Corte d’Appello adita che, accertata l’interpretazione limitativa data al giudizio dal giudice di prime cure, cercavano ogni utile appiglio per poter estendere la causa petendi a generiche e non specifiche lesioni facciali.

Solo la rilettura dei verbali e degli atti tutti del processo di primo grado permetteva loro di evidenziare come, pur limitata inizialmente la domanda alla lesione del ramo del nervo facciale, venisse questa più e più estesa e ampliata in corso di causa senza che fossero sollevate eccezioni e/o obiezioni di alcun genere dalla controparte con conseguente implicita accettazione delle stesse.

Spiegava la Corte come infatti la domanda, dapprima circoscritta alla lesione del nervo facciale di poi estesa a tutti gli esiti delle cure praticate dal dentista, non venisse in alcun modo obiettata e/o contestata dall’odontoiatra che anzi, con comportamento inequivoco, assumeva le proprie difese (sia di carattere tecnico che giuridico) commentando, criticando e valutando i lavori peritali depositati.

Non solo. Lo stesso quesito formulato per il secondo perito, la richiesta quindi di valutare non tanto la lesione al ramo del nervo facciale quanto le modalità di progettazione e realizzazione degli impianti oggetto di discussione, e dei postumi e delle altre conseguenze dannose individuabili, esplicitamente ampliava – e senza sollevare contestazioni di alcun genere – lo spettro di azione.

Le due consulenze venivano quindi rilette alla luce di tale interpretazione maggiormente comprensiva, con valutazione dell’operato del dentista e dei postumi eventualmente conseguenti a colpa professionale: il primo consulente rilevava come, dopo l’insuccesso degli impianti subperiostei, il dentista non avesse usato diligenza e perizia nel progettare ed eseguire la protesi e conseguentemente si fossero verificati frattura implantare, distacco dell’impianto dall’osso per riassorbimento dello stesso da sovraccarico, distacco o meglio decementazione protesica con rimozione dell’elemento dentale destro in estensione, concludendo che la colpa professionale «è riferibile alla protesi fissa dell’arcata superiore eseguita in due tronconi»il secondo riscontrava nell’operato del dentista colpa professionale «nell’aver ritenuto idonei a sopportare il carico masticatorio degli elementi dentali che presentavano uno scarso supporto di osso alveolare».

Avuto riguardo alla specifica perizia e alla preparazione dello specialista, ne deduceva allora che gli errori di progettazione riscontrati non potevano che concretare ipotesi di colpa grave.

Sosteneva la Corte: «Ed invero, inquadrata l’obbligazione assunta dal dentista quale obbligazione di risultato (a differenza degli altri medici, al dentista non si chiede di prestare le cure sanitarie nel modo migliore, ma di conseguire un determinato risultato, nel caso, impianto protesico, come prospettato dal dentista stesso), rilevato che il risultato non è stato raggiunto, ne consegue l’applicabilità del principio di diritto come sopra esposto, enunciato dalla Suprema Corte in relazione all’attività professionale di ingegnere, o architetto o geometra, nel caso di irrealizzabilità dell’opera (vedi Cass. 22487/2007 e Cass. 5928/2002, ex plurimis), e anche a prescindere dalla natura della obbligazione se di mezzi o risultato.»

Quanto al profilo risarcitorio, veniva riconosciuto al paziente il danno biologico e il danno morale, sconfiggendo l’odontoiatra su tutti i fronti, anche quello delle spese legali.

La responsabilità dell’odontoiatra

Atteso che ormai l’obbligo dell’odontoiatra viene ritenuto pacificamente di risultato e non di mezzi, tale distinzione comporta ripercussioni tangibili soprattutto in sede di distribuzione dell’onere della prova in capo al paziente e al medico: al primo spetterà l’onere di provare, oltre la sussistenza del danno e del nesso di causalità materiale, che il risultato gli era stato garantito e la prestazione gli era stata descritta quale facile e di routine, al secondo l’onere di provare che l’impossibilità della prestazione (quindi il risultato garantito) è dipesa da causa a lui non imputabile, pena l’addebito di responsabilità in capo al sanitario.

Si ricorda da ultimo che il paziente ha tempo 10 anni per avanzare domanda di risarcimento dei danni patiti. Tale termine decorre dal momento in cui il paziente è venuto a conoscenza del danno e ha cognizione del fatto che questo possa essere riconducibile a responsabilità di terzi. Dal momento che ciò avviene solitamente a mezzo di un parere tecnico medico-legale, si ritiene che la data di redazione della perizia ben possa assurgere a termine decorrenziale.

L’obbligo di risultato dell’odontoiatra - Ultima modifica: 2008-02-02T16:42:46+00:00 da elisabettadolzan

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