La professionalità garantita

Da fatti di cronaca quotidiana si desume sempre più l’importanza degli Ordini professionali quali organi certificatori delle conoscenze tecniche dei propri iscritti.

La consultazione degli Albi online, i richiami mediatici di utilissime trasmissioni satiriche, la fattiva collaborazione con le Autorità investigative, il desiderio sempre più impellente di onestà (o di guardare nell’orticello altrui) danno oggi maggior risalto all’importante ruolo di garante degli interessi legittimi dei cittadini, da sempre attribuito dallo Stato agli Ordini professionali.

Pubblicità

Luca

Mi contattava tempo addietro tal Luca rifiutandosi di dire altro che potesse renderlo riconoscibile dalla lobby (così è stata definita) degli odontoiatri. Lamentava, lui odontotecnico onesto (e i termini e i toni della conversazione erano così accalorati da ritenere fosse tale), l’accanimento generalizzato da parte delle istituzioni nei confronti della sua categoria, causato – sottolineava – anche da atteggiamenti, vuoi volutamente scorretti vuoi sbadatamente superficiali, posti in essere dagli odontoiatri stessi. Si doleva di come fossero «maltrattati» da alcuni «titolati» che richiedevano (in realtà comandando) all’odontotecnico al momento della consegna del materiale manovre per legge interdette, con la minaccia di rivolgersi ad altro laboratorio ove non soddisfatte. Chiedeva maggior attenzione anche da parte degli odontoiatri di regole e norme, oltre che maggior rispetto per il lavoro e la professionalità di chi non è un più debole ma solo un diverso anello della catena cui il paziente è aggrappato per ottenere sollievo e cure.

L’impressione che ricevevo dal colloquio con Luca era quella di un uomo onesto e stanco di essere tale, di un uomo che avanzava dubbi sulla sua difficile scelta di non infrangere le regole (non riporto gli accenni alla vita privata di Luca, stravolta da pesanti scelte lavorative), di un uomo che non aveva più la forza di ribellarsi a insidiose regole di mercato, di un uomo che covava rancore verso disinibiti dentisti ma ancor più verso colleghi odontotecnici che aprivano e chiudevano con spudorata leggerezza studi professionali per praticare abusivamente l’odontoiatria, di un uomo solo cui unica speranza era parsa quella di contattare il «nemico» per deporre le armi e trovare una soluzione al problema.

Emilio

Emilio è un aitante cinquantenne, da oltre vent’anni in auge nel bel mondo dell’odontoiatria. È stato titolare di numerosi studi professionali e la sua ricca e soddisfacente carriera ha visto lo scorrere di numerosi clienti. Una particolarità: Emilio è un odontotecnico ed è balzato recentemente agli onori della cronaca perché a luglio 2010 «festeggerà» la conclusione del suo quinto processo da quando, nel 1994, è incappato nelle Autorità. Il resoconto che «La Stampa» riporta è sorprendente: nel 1994 il nostro sfortunato artigiano patteggiò una pena di sole 800 mila lire, nel 1996 concordò invece per un importo maggiore (un milione!), nel 1998 subì la condanna a ben 4 mesi e 15 giorni di reclusione (oltre la solita multa di 300 mila lire) per giungere alla quarta condanna inflitta nel 2006 di cinque mesi di reclusione.

Ciò nonostante eccolo lì, pronto a subire una nuova condanna e a, presumibilmente, riaprire un altro studio. Perché, come riporta sempre il giornalista torinese, Emilio è un abile odontotecnico, vittima di una bufera giudiziaria che lo aveva marginalmente toccato ma profondamente segnato nella sua carriera. E il suo legale tiene a precisare che «non è un mostro. È un odontotecnico che ha lavorato per anni. Ha una certa abilità. Il fatto che non abbia l’iscrizione non vuol dire che sia un macellaio. Anzi. La sua situazione è figlia di una vicenda legata al passato, quando un’università non riconosciuta fu al centro di una bufera giudiziaria per un giro di lauree facili. Tutti gli studenti iscritti furono assolti, anche se le loro abilità non vennero mai riconosciute ufficialmente». 

Disarmante. L’odontotecnico Luca è arrabbiato, non cede ai compromessi e prevede di chiudere a breve il laboratorio perché abbandonato a se stesso nel suo difficile e onesto universo; l’odontotecnico Emilio è scocciato dai NAS, si prepara ad affrontare – lui studente vittima di quella «maledetta» non riconosciuta università – la sua quinta condanna e presumibilmente medita su dove proseguire la sua brillante abusiva carriera.

Disarmante perché quell’articolo trasuda rassegnazione, come se l’iscrizione all’Albo professionale null’altro fosse se non una semplice formalità: Emilio quello sa fare, e quello farà.

Le professioni protette

Il nostro ordinamento giuridico prevede – come è noto – che alcune professioni possano essere esercitate unicamente da chi è in possesso di una speciale abilitazione, esito di un esame dove esaminatore è lo Stato stesso. Il conseguimento di tale abilitazione consente al laureato l’iscrizione a un Albo (non possibile con il solo conseguimento della laurea) che attesta la preparazione e la professionalità dell’iscritto.

Recita, infatti, il 5° comma dell’art. 33 della nostra Carta Costituzionale: «…È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale».

Anche il Codice Civile si sofferma sulle professioni protette, disponendo all’art. 2229: «La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente. Contro il rifiuto dell’iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all’esercizio della professione, è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.».

Una vecchia ma attuale sentenza della Corte di Cassazione (la n. 5260 del 1981) chiarifica il senso di appartenenza a un Ordine professionale sostenendo che «L’iscrizione in un albo professionale ha carattere di accertamento costitutivo di uno status professionale, sicché impone a chiunque di prendere atto che il soggetto, cui l’iscrizione stessa si riferisce, ha il diritto di svolgere tutte le attività anche nei rapporti con i terzi, annesse a quello status.».

Sono allora protetti gli avvocati (dal 1933), gli ingegneri e gli architetti (dal 1923), i medici (dal 1946), i notai (dal 1913), gli attuari (dal 1942), i dottori commercialisti (dal 1953), i ragionieri e periti commercialisti (sempre dal 1953 ma con diversa legge istitutiva), i periti agrari (dal 1968), i consulenti del lavoro (dal 1979), i dottori in agraria (dal 1929), i biologi (dal 1967), i chimici (dal 1928), i farmacisti (dal 1968), i geologi (dal 1963), gli spedizionieri doganali (dal 1960), i consulenti industriali (dal 1981), gli odontoiatri (dal 1985).

Poi, trattando di rapporti di natura prettamente civilistica, il Codice prosegue concentrando la propria attenzione solo ed esclusivamente su un determinato tipo di interessi «privati», aggiungendo «Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato alla iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione. …» (Art. 2231, 1° comma C.C.).

Sottolinea infatti la Corte di Cassazione che «non è dato al professionista non iscritto di ottenere una qualunque forma di compenso attraverso l’azione di indebito arricchimento (del cliente, ndr) o di avanzare richieste di rimborso per eventuali spese sostenute» (Cass. n. 10937 del 1999 e Cass. n. 1490 del 1960, sentenze indubbiamente datate ma ancora oggi riportate dai Codici Commentati a comprova della loro attualità).

Esercitare una professione protetta senza essere iscritto a un Albo professionale è considerato altresì reato (ahimè, non così grave come si vorrebbe o forse dovrebbe) dal Codice Penale che prevede all’art. 348 che «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da € 103 a € 516.»

E anche le Sezioni Penali della Corte di Cassazione confermano che «L’oggetto della tutela predisposta dall’art. 348 C.P. è costituito dall’interesse generale, riferito alla pubblica amministrazione, che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge.» (Cass. Sez. VI^ Pen.
n. 167698 del 1985).

Gli Ordini professionali

Seguendo corsi e ricorsi di Vichiana memoria, si levano a volte voci arrabbiate che vorrebbero l’abolizione degli Ordini professionali. A prescindere dal fatto che abolire Enti di Diritto Pubblico non è così semplice e agevole come si vorrebbe far ritenere, dovendo intervenire sulle leggi costitutive degli stessi e su tutti quegli aspetti e istituzioni a essi afferenti, bisogna comunque sempre tener ben presente il fine ultimo che lo Stato ha inteso raggiungere con la creazione di Enti quali, appunto, gli Ordini di professionisti: la tutela del cittadino comune che affida la propria vita (in ospedale, in tribunale, in cantiere, in banca) a chi non si improvvisa ma a chi è «professionista».

I sostenitori di campagne urlate contro il mantenimento degli Ordini adducono motivazioni il più delle volte prive di fondamento, denunciando spese e/o costi inesistenti, costituzioni di caste e quant’altro possa richiamare corporazioni medioevali. Forse non è loro ben chiaro che, aboliti gli Ordini, il sistema verrebbe a pullulare di associazioni private di professionisti sostentate da adesioni volontarie che verosimilmente ben pochi controlli dovrebbero sopportare.

Se riforma deve essere che sia, concedendo però (e non abolendo) agli Ordini professionali, sempre certificatori per il cittadino utente della qualità dei propri iscritti, funzioni più moderne e adeguate alla crescita sociale e produttiva dello Stato.

La professionalità garantita - Ultima modifica: 2010-09-27T15:37:50+00:00 da fabiomaggioni

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome