La durata del contratto assicurativo di responsabilità civile professionale: proroga e disdetta

Prendiamo in analisi le questioni più ricorrenti legate ai contratti assicurativi  anche alla luce delle recenti normative che regolano il rapporto assicuratore/assicurato

La polizza ha effetto dalle ore 24:00 del giorno della conclusione del contratto fino alle ore 24:00 dell’ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso; tali elementi emergono inequivocabilmente dal frontespizio di polizza.

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I contratti assicurativi hanno una durata predeterminata dal legislatore?

No. L’assicuratore può proporre, relativamente alla loro durata, diverse tipologie di contratto. In realtà occorre precisare come il profilo in esame sia stato oggetto di recenti modifiche normative che di seguito riteniamo di esplicitare in quanto, sotto il profilo temporale, ciascuna polizza soggiace alla disciplina dettata con specifico riferimento alla data di sottoscrizione del contratto. Mentre fino al 2007 le parti avevano un’ampia liberà di determinazione della durata del contratto (l’unico limite, in caso di durata della polizza superiore al decennio, era la facoltà di recesso dell’assicurato con preavviso di sei mesi), successivamente, nell’ambito della riforma Bersani, si era prevista la possibilità per l’assicurato contraente di polizze di durata poliennale del recesso annuale senza oneri e con il solo preavviso di 60 giorni. Anche tale normativa è stata, poi, modificata. L’attuale testo dell’art. 1899 del codice civile, rubricato specificatamente  “durata dell’assicurazione”, così come modificato dall’art. 21 comma III della legge 23.7.2009, n. 99 che si applica ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della stessa legge, prevede una disciplina ancora diversa, lasciando la possibilità di stipula di contratti pluriennali a fronte di vantaggi per l’assicurato. Ed invero, l’assicuratore può proporre tanto una copertura assicurativa di durata annuale quanto una di durata poliennale. In quest’ultimo caso dovrà, tuttavia, applicare una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal contratto annuale.

In presenza di un contratto assicurativo di durata pluriennale, se il contratto supera i cinque anni, l’assicurato, trascorso il quinquennio, ha comunque facoltà di recedere dal contratto?

Sì, purché renda un preavviso di 60 giorni. In ogni caso, l’effetto del recesso si avrà a partire dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.

Il contratto può essere tacitamente prorogato?

Sì. In mancanza di espressa disdetta, il contratto assicurativo può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.

La durata poliennale del contratto assicurativo comporta vantaggi o svantaggi per l’assicurato?

Ritengo che la durata poliennale comporti indubbi vantaggi. Ed invero, una volta individuata una polizza idonea a soddisfare le esigenze assicurative specifiche dell’assicurato:

  • non lo espone, ogni anno, alla ricerca del prodotto assicurativo e al rischio di rimanere privo di valida tutela assicurativa o, quantomeno, non lo espone al rischio di avere “buchi” nel periodo di copertura;
  • gli consente di mantenere inalterate le condizioni tariffarie e normative pattuite senza dovere, ogni anno, ridiscutere tariffe (con il rischio di aumenti) e clausole contrattuali (con il rischio di non avere più talune garanzie);
  • lo esonera dal rispetto degli oneri correlati alla disdetta del contratto.

Senza contare, poi, l’aspetto forse più importante, rappresentato dal fatto che il mantenimento nel tempo dello stesso contratto assicurativo, con lo stesso assicuratore, non espone l’assicurato al rischio di eccezioni di inoperatività assicurativa basate sulle clausole che regolano l’efficacia nel tempo della copertura assicurativa. In altre parole, nell’ambito di un contratto di lunga durata, si limita il rischio che un assicuratore possa eccepire di non essere tenuto all’indennizzo in quanto tenuto all’indennizzo sarebbe l’assicuratore precedente o successivo. Tale rischio è tanto più elevato nei rischi professionali medici tenuto conto del lasso di tempo lungo intercorrente tra la condotta colposa, il manifestarsi del danno, la richiesta risarcitoria, l’accertamento di responsabilità professionale, la quantificazione e liquidazione del danno.

Il contratto può essere tacitamente disdettato?

No. A differenza della proroga che può essere tacita, la disdetta deve essere espressa.

Si può invece avere la naturale cessazione del contratto assicurativo senza oneri di disdetta a carico delle parti laddove, sulla base delle condizioni generali di polizza, sia espressamente previsto che, ad esempio, alla scadenza del contratto assicurativo lo stesso si risolva automaticamente.

Qual è la forma della disdetta del contratto assicurativo?

Occorre verificare le condizioni generali di polizza. Solitamente, viene prevista la forma della raccomandata con ricevuta di ritorno. Trattasi di una forma che è sempre preferibile adottare (invece della posta elettronica, del fax o, peggio ancora, della comunicazione verbale) al fine di non fare sorgere controversie in merito alla certezza della data e quindi al rispetto del termine di preavviso dedotto in polizza.

In tale ottica, è consigliabile conservare la cartolina di ricevimento fino a quanto la disdetta non sia, espressamente o tacitamente, accettata dall’assicuratore.

Qual è il contenuto della lettera di disdetta?

Il contenuto non è predeterminato.

Deve essere espressa in maniera chiara la volontà dell’assicurato di non rinnovare il contratto assicurativo. È quindi consigliabile specificare sempre i dati identificativi della polizza, la volontà di disdettare con riferimento alla scadenza indicata in contratto e, ovviamente, il contraente della polizza.

A chi va inoltrata la disdetta del contratto assicurativo?

Anche in questo caso occorre verificare il disposto delle condizioni generali di polizza. Solitamente la disdetta può essere inoltrata non solo alla Compagnia di Assicurazione ma altresì all’Agente autorizzato alla sottoscrizione del contratto assicurativo.

Laddove l’assicurato non paghi il premio assicurativo, quale è la sorte del suo contratto assicurativo, con specifico riferimento alla sua durata?

Dobbiamo distinguere due diverse ipotesi:

  • l’assicurato non paga il premio o la prima rata di premio stabilita nel contratto assicurativo. In questo caso, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto;
  • l’assicurato, alle scadenze convenute, non paga i premi successivi. In questo caso, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza.

Tanto nella prima ipotesi quanto nella seconda, il contratto assicurativo è risolto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, non agisce per la riscossione del premio. L’assicuratore in tali casi ha diritto di ricevere solo il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

La denuncia di un sinistro da parte dell’assicurato ha effetti sulla durata del contratto assicurativo?

Occorre sempre verificare il disposto delle condizioni generali di polizza che, il più delle volte, prevedono che dopo ogni sinistro, ed entro un termine predeterminato, ciascuna delle parti (assicuratore e assicurato) possa recedere dal contratto assicurativo dandone comunicazione all’altra parte. I termini sono specificati nelle condizioni generali di contratto laddove viene anche disciplinata la restituzione del premio relativo al periodo assicurativo non goduto.  Occorre prestare particolare attenzione a dette clausole e alla loro formulazione in maniera tale che l’assicurato non sia posto in una situazione di vessatorietà.

Quali sono le altre vicende che possono determinare un’anticipata cessazione del contratto assicurativo rispetto alla durata dedotta in contratto?

Il codice civile contempla diverse ipotesi che potrebbero determinare un’anticipata cessazione del contratto assicurativo.

Il recesso anticipato dell’assicuratore può ipotizzarsi:

  • in caso di dichiarazioni inesatte o reticenze dell’assicurato in fase precontrattuale e/o contrattuale;
  • in caso di diminuzione o aggravamento del rischio assicurato nel corso di durata della polizza;
  • per le vicende correlate al mancato pagamento dei premi, nei termini surriferiti.

Il recesso anticipato dell’assicurato può ipotizzarsi:

  • in caso di decesso dell’assicurato;
  • in caso di cessazione da parte dell’assicurato dell’esercizio della professione per pensionamento o cancellazione dall’albo professionale;
  • in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall’albo professionale.

In ogni caso, la surriferita elencazione va verificata anche con specifico riferimento alle condizioni generali di polizza, tenuto conto di alcuni principi generali:

  • l’inadempimento incide sulle sorti del contratto assicurativo;
  • le modifiche del rischio assicurato incidono sulle sorti del contratto assicurativo;
  • la cessazione del rischio assicurato determina la cessazione del contratto assicurativo.

In tale specifica ipotesi, l’assicuratore ha diritto al pagamento dei premi finché la cessazione del rischio non gli venga comunicata o non venga altrimenti a conoscenza di detta situazione. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero.

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La durata del contratto assicurativo di responsabilità civile professionale: proroga e disdetta - Ultima modifica: 2011-06-25T16:32:04+00:00 da Redazione

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