Il documento conteso

Eviti il professionista di trattenere, quale fosse merce di scambio per ottenere il saldo delle proprie prestazioni, la documentazione personale dell’assistito: questa va restituita anche nel caso in cui sia stato il paziente a interrompere inaspettatamente e inopinatamente le cure cui era sottoposto.

Risale a pochi mesi or sono un’articolata sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in merito a un particolare rapporto d’opera professionale interrotto “per recesso” della paziente, che aveva addirittura disertato gli incontri già programmati, per un’assoluta insoddisfazione delle cure ricevute tanto da richiedere giudizialmente il risarcimento dei danni subiti e – ovviamente – connessi, oltre che la restituzione della documentazione afferente le proprie condizioni e che aveva consegnato al primo incontro.

Pubblicità

Il caso

Con atto di citazione regolarmente notificato An.De. conveniva in giudizio il dottor Lu.De., medico odontoiatra, chiedendone la condanna alla restituzione di tutta la documentazione sanitaria relativa alla sua persona e asseritamente posseduta dal predetto convenuto, nonché al risarcimento dei danni pretesamente subiti a causa delle inadeguate cure dentistiche prestatele nel periodo compreso tra giugno 2001 e febbraio 2002, quantificati in complessivi
euro 200.000,00.

Si costituiva in giudizio il convenuto, il quale contestava il fondamento dell’avversa pretesa risarcitoria chiedendone il rigetto e, in via riconvenzionale, instava per la condanna della De. al pagamento del saldo del compenso a lui spettante per l’opera prestata e al risarcimento dei danni arrecati alla sua immagine professionale. Chiamava, inoltre, in causa la Me. S.p.A. con la quale aveva stipulato apposita polizza per la copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della sua attività professionale, al fine di essere da questa manlevato nella malaugurata ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

Quanto alla domanda di restituzione della documentazione medica in possesso dell’odontoiatra (“in originale per ciò che concerne i documenti consegnatigli dalla paziente e in fotocopia per ciò che riguarda i documenti sanitari redatti da se stesso, comprensivi dei dati relativi all’esatto tipo di impianti applicati e le relative misure nonché alla provenienza dei materiali utilizzati”), detta istanza era già stata formulata in via d’urgenza dalla An.De. con ricorso ante causam accolto dal Tribunale con ordinanza del dicembre 2002.

La documentazione richiesta era stata, allora, consegnata in ottemperanza all’emesso provvedimento cautelare, sicché l’attrice non aveva, in tutta evidenza, più interesse a ottenere una statuizione di condanna sul punto.

Lodava comunque, il Tribunale, il proprio ben decidere, rilevando la legittimità dell’adottato provvedimento, in quanto:

  1. ai sensi dell’art. 2235 c.c. il prestatore d’opera non poteva ritenere le cose e i documenti ricevuti se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali;
  2. il rapporto d’opera professionale dedotto in giudizio era pacificamente cessato nel febbraio del 2002 per recesso della An.De., avendo la stessa disertato gli incontri programmati presso lo studio del dottore;
  3. il lasso di tempo intercorso tra l’esaurimento della prestazione professionale e la richiesta di consegna dei documenti era stato tale da offrire all’odierno convenuto ampie possibilità di tutela dei propri diritti nelle sedi opportune (in particolare di quello afferente il pagamento del compenso a lui spettante per l’attività svolta).

Quanto, invece, alla domanda di risarcimento dei danni per colpa professionale medica, la paziente imputava all’odontoiatra negligenza e imprudenza perché, senza condurre i necessari accertamenti diagnostici e strumentali, nel posizionare uno degli impianti inseriti nell’arcata inferiore aveva causato la compressione di un nervo con conseguente fortissima infiammazione e parestesia del labbro inferiore per ben cinque mesi.

Osservava e ribadiva il Tribunale (richiamando fior fiore di giurisprudenza quale Cass. n. 24791/08, Cass. n. 3520/08 e Cass. n. 8826/07) che, in tema di responsabilità civile nell’attività medico-chirurgica, il paziente era tenuto soltanto a provare l’esistenza del rapporto instauratosi con il professionista e la riferibilità a quest’ultimo dell’intervento e ad allegare il risultato peggiorativo conseguito, spettando invece al medico fornire la prova della mancanza di colpa.

In tale contesto, la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà non poteva che rilevare unicamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa, incombendo comunque sul sanitario l’onere di provare che la prestazione era stata particolarmente complessa.

Nel caso di specie, l’attrice allegava l’inesatto adempimento, da parte del dottor De., delle obbligazioni nascenti dal contratto d’opera professionale intercorso tra le parti, nonché l’aggravamento delle sue condizioni di salute derivante dalla denunciata inadempienza.

Alla luce di ciò, e in forza dei surrichiamati principi di diritto, spettava dunque al professionista convenuto dimostrare di avere esattamente eseguito le proprie prestazioni.

Sennonché, detta prova non era affatto fornita dalla parte onerata, la quale, peraltro, neppure dimostrava che le prestazioni implicassero la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, sì da comportare la limitazione della dedotta responsabilità professionale ai soli casi di dolo o di colpa grave (ex art. 2236 c.c.); limitazione attinente, peraltro, alla sola imperizia, e non anche all’imprudenza e alla negligenza (cfr., in tal senso, Cass. n. 9085/06).

Acclarata inoltre, anche tramite la consulenza tecnica d’ufficio medico-legale espletata, la responsabilità professionale del convenuto, si procedeva alla liquidazione del quantum debeatur, ritenendo legittimo provvedere alla liquidazione del danno non patrimoniale nonché pretendere la rifusione delle spese mediche sostenute a causa della negligenza del sanitario.

Infatti, sulla scia degli autorevoli insegnamenti giurisprudenziali in tal senso, considerato che nella fattispecie apparivano oggettivamente configurabili gli estremi del reato di lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e che in ogni caso sussisteva violazione del diritto alla salute, rientrante tra i diritti inviolabili della persona umana costituzionalmente protetti (art. 32 Cost.), ci si convinceva dovesse essere senz’altro riconosciuto all’attrice il risarcimento del danno non patrimoniale subito, comprensivo delle sofferenze fisiche e psichiche da lei effettivamente patite.

Competeva, inoltre, all’attrice il risarcimento del danno patrimoniale rappresentato dalle spese sostenute per visite specialistiche e cure odontoiatriche, quantificabili sulla scorta dell’allegata documentazione in complessivi euro 51,64 (lire 100.000) mentre, ovviamente, nulla veniva riconosciuto per le spese mediche future, non provate così come non riconosciuti perché non provati i danni subiti a causa della decurtazione dello stipendio.

L’avanzata domanda, infine, di restituzione delle somme corrisposte al dottor De. a titolo di acconto sul compenso non poteva invece essere accolta per una sorta di “cavillo” che voleva fosse avvenuta la risoluzione del contratto solo a procedimento iniziato e avanzata, quindi, la domanda solo nella memoria ex art. 183 c.p.c. risolvendosi la stessa in una vera e propria mutatio libelli, vietata dal legislatore. Quanto alle domande riconvenzionali proposte dal dottore, questi chiedeva il pagamento del saldo del compenso a lui spettante per l’opera professionale svolta in favore della paziente.

La domanda non poteva trovare accoglimento in quanto, in virtù del principio della post-numerazione ricavabile dall’art. 2234 c.c., il diritto del professionista al pagamento del compenso matura solo a seguito dell’effettuazione di una prestazione tecnicamente idonea a conseguire il risultato cui è destinata (cfr. Cass. n. 24046/06), laddove nella fattispecie in esame le prestazioni odontoiatriche rese dall’istante in favore della De. non potevano ritenersi eseguite a regola d’arte.

Del resto, il committente di una prestazione d’opera intellettuale rivelatasi inadeguata può legittimamente rifiutarsi di versare il corrispettivo dovuto avvalendosi dell’eccezione di inadempimento (cfr. Cass. n. 2724/02), la quale, nel nostro caso, doveva ritenersi implicitamente opposta dalla paziente nel momento in cui chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempienza contrattuale della controparte, precisando poi, nella memoria ex art. 183, 5° comma, c.p.c., di non essere affatto tenuta a corrispondere il compenso preteso dal dottore e di avere, anzi, diritto alla restituzione delle somme a questi versate in acconto. Nessun riconoscimento anche per il danno da lucro cessante chiesto sempre dal dottor De., per il “maggior danno per mancato guadagno” per la possibilità in capo al cliente di recedere ad nutum dal contratto di prestazione d’opera intellettuale, indipendentemente da quello che fosse stato il comportamento del professionista.

Tale amplissima facoltà – che trova la sua ragion d’essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto tra professionista e cliente – aveva come contropartita l’imposizione a carico di quest’ultimo dell’obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l’opera da lui svolta, mentre nessuna indennità era prevista per il mancato guadagno (cfr. Cass. n. 14702/07; Cass. n. 5775/99).

Alla stregua dei su enunciati principi di diritto, doveva allora escludersi che la De. fosse tenuta a risarcire il dottor De. dei danni a lui asseritamene derivanti dall’interruzione del rapporto professionale intercorso tra le parti, essendo il cliente libero di recedere in ogni momento dal contratto d’opera intellettuale, anche in assenza di giusti motivi. Accolta invece la domanda di manleva proposta dal dottor De. nei confronti della Me. S.p.A.

Percorso obbligato

La sentenza riportata pare quasi incarnare l’essenza delle attuali azioni giudiziarie promosse nei confronti degli odontoiatri, ove l’oggetto del contendere è principalmente la restituzione dei documenti e il risarcimento del danno per inesatto adempimento. Sarà allora necessario adeguarsi al pensiero giurisprudenziale ormai costante, prendendo però ogni e più ampia precauzione (appunti, consensi informati, fotocopie…) per sempre meglio tutelare i propri diritti.

Il documento conteso - Ultima modifica: 2012-05-24T16:46:15+00:00 da Enrico Colnaghi

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome