Il direttore sanitario

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Ogniqualvolta un professionista, sia esso medico o odontoiatra, esordisce fiero e al contempo timoroso con la frase: «Ho deciso di assumere la direzione sanitaria dello studio!», la mia reazione è unica: «Perché?».

Non c’è crisi, non c’è retribuzione che possano giustificare – a modesto parere della scrivente – la decisione di assumere la direzione sanitaria di uno studio, soprattutto là ove tale incarico debba necessariamente riguardare la supervisione di attività poste in essere da soggetti terzi, odontoiatri e non.

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Le responsabilità connesse a detto incarico sono molteplici e svariate, potendo spaziare dai controlli igienico sanitari all’identificazione e successiva verifica di protocolli di sterilizzazione e sanificazione ambientale; dalla vigilanza in materia di smaltimento dei rifiuti (liquidi, solidi e gassosi) alle decisioni per l’acquisto di apparecchiature elettromedicali; dall’obbligo di denunce, attestazioni, e gestione di conflitti e/o vertenze medico-legali alla corretta ed esatta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza (D. Lgs. 81/2008), dalla gestione dei diari clinici (che siano, quindi, completi e archiviati e conservati in modo più che ottimale) ai controlli in materia di farmaci, dalla verifica della correttezza della pubblicità sanitaria posta in essere dallo Studio alla vigilanza anche in materia di tariffe e prestazioni, dalla responsabilità in materia di privacy (D. Lgs. 196/2003) all’applicazione dei consensi informati ai trattamenti sanitari, dalla gestione delle situazioni in caso di urgenza ed eventi imprevisti al rispetto dei principi deontologici da parte delle figure professionali, dal controllo del personale alla promozione di iniziative volte a migliorare l’accessibilità del paziente alla struttura.

In buona sostanza, non vi è responsabilità – sia essa penale, civile o disciplinare – cui il direttore sanitario possa sottrarsi.

La responsabilità penale

Delle responsabilità penali abbiamo già a lungo discusso, soprattutto con riguardo a casi eclatanti di abusivismo, che vedevano coinvolti sempre sia l’abusivo che il direttore sanitario. Ed è da rilevare, come già peraltro sottolineato proprio su queste pagine, l’escalation di responsabilità ravvisata proprio in capo al professionista odontoiatra (perché, ricordiamo, a norma della L. 405/86 direttore sanitario di uno Studio odontoiatrico può solo essere un iscritto all’Albo degli odontoiatri) dapprima considerato mero complice del malvagio reo, di poi – in presenza dei presupposti richiesti – addirittura malavitoso organizzato.

Non solo. Il direttore sanitario può incorrere in responsabilità penali anche per altre violazioni quali, per esempio, la disapplicazione degli obblighi previsti in campo di radioprotezione (D. Lgs. 26 maggio 2000, n. 187 «Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche»«Art. 14. Apparato sanzionatorio 1. La violazione degli obblighi di cui all’articolo 3, in tema di giustificazione, e all’articolo 4, in tema di ottimizzazione, è punita con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire venti milioni. 2. L’esposizione di persone a scopo di ricerca scientifica clinica, senza il loro consenso, in violazione dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 6, è punita con l’arresto da due a sei mesi o con l’ammenda da lire venti milioni a lire ottanta milioni. Ogni altra violazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 5 è punita con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni. 3. La violazione degli obblighi di cui agli articoli 6, comma 3, 8, commi 2, 6 e 7, 9, 10, 11 e 12, comma 1, è punita con l’arresto fino a quindici giorni o con l’ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.») o di sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 sulla sicurezza, là ove il Direttore Sanitario abbia assunto la carica di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, all’interno del cui testo normativo sono dettagliatamente previste disposizioni la cui inosservanza comporta relative e adeguate sanzioni, sia in capo ai datori di lavoro, che ai dirigenti, che ai preposti).

La responsabilità civile

È di poco tempo fa (Cass. Civ. Sez. III, Sent. 18914 del 31.8.2009) una decisione della Suprema Corte che conferma e ribadisce l’indirizzo assunto dalle Autorità Giudicanti (in ogni grado di giudizio) circa la piena responsabilità in capo al direttore sanitario per tutto ciò che attenga lo Studio professionale da questi controllato.

Il caso. Un paziente si era sottoposto a cure odontoiatriche presso uno Studio professionale gestito amministrativamente da una Società di Persone (per l’esattezza, da una Società in Accomandita Semplice – S.a.s.). A seguito di dolori e difficoltà masticatorie legati – in tutta evidenza – ai lavori effettuati dallo Studio, conveniva in giudizio sia il socio accomandatario (che aveva, peraltro, eseguito parte delle prestazioni professionali e che solo successivamente si era scoperto essere in realtà un odontotecnico) quanto il direttore sanitario. Una semplice e non occasionale presenza del direttore sanitario presso lo Studio, seppur non effettiva e comprovata, era ritenuta dalla Suprema Corte sufficiente per ravvisare una responsabilità risarcitoria, vuoi pur solo solidale, in capo anche al direttore sanitario.

Come poc’anzi sottolineato, è – questa – sentenza che ha destato non solo molto clamore ma anche l’ennesimo plauso da parte del mondo odontoiatrico, che ha ivi letto una nuova affermazione della lotta all’abusivismo, combattuta non più solo in ambito penale e/o disciplinare ma anche – oggi – in sede civile. E una pesante condanna alla rifusione di danni dimostrati essere stati patiti è sicuramente più temuta di pene minime e irrisorie quali quelle previste dall’art. 348 c.p. (Esercizio abusivo di una professione) e, precisamente, la reclusione fino a sei mesi e la multa da € 103 a € 516.

La responsabilità disciplinare 

Le responsabilità disciplinari previste in capo ai direttori sanitari sono molteplici e severe.

Si legga l’art. 69 del Codice di Deontologia Medica: «Direzione sanitaria: Il medico che svolge funzioni di direzione sanitaria nelle strutture pubbliche o private ovvero di responsabile sanitario in una struttura privata deve garantire, nell’espletamento della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’interno della struttura in cui opera. Egli comunica all’Ordine il proprio incarico e collabora con l’Ordine professionale, competente per territorio, nei compiti di vigilanza sulla collegialità nei rapporti con e tra medici per la correttezza delle prestazioni professionali nell’interesse dei cittadini. Egli, altresì, deve vigilare sulla correttezza del materiale informativo attinente all’organizzazione e alle prestazioni erogate dalla struttura. Egli, infine, vigila perché nelle strutture sanitarie non si manifestino atteggiamenti vessatori nei confronti dei colleghi.»

L’Ordine Professionale considera quindi – il Direttore Sanitario – quale una sorta di propria longa manus, garante di decoro, dignità, autonomia e professionalità dell’arte medica: è colui che controlla e vigila sulla realtà lavorativa e su come questa si ponga nei confronti dei pazienti o potenzialmente tali, colui che detta quindi protocolli professionali e verifica che questi vengano rispettati, colui che vigila affinché siano rispettate le disposizioni deontologiche e tutela il decoro della professione là ove venga in contatto col mondo esterno. A tanto onore non può però che corrispondere tanta responsabilità.

E quindi non solo il Direttore Sanitario violerà il Codice Deontologico là ove ometta di rendere nota l’assunzione dell’incarico ma «pagherà» in prima persona ogni scorrettezza riscontrata nella gestione dello Studio: si considerino i numerosi procedimenti disciplinari celebrati nei confronti di direttori sanitari colpevoli di non avere correttamente vigilato su collaboratori (Art. 67 – prestanomismo) o su messaggi pubblicitari ideati da terzi e non conformi ai dettami contenuti negli artt. 55, 56 e 57 e alle linee guida inerenti la loro applicazione.

La Deontologia Medica

Alla luce di quanto sopra esposto, sarà più agevole adesso comprendere la mia reazione di fronte a chi, sia esso falco oppure colomba, decida di assumere la direzione sanitaria di uno Studio odontoiatrico di cui non sia titolare. Con estrema tristezza rilevo comunque come oggi le uniche norme che ancora prevedano fiducia e rispetto nei confronti di chi vada a rivestire una carica di siffatta importanza siano solo quelle di cui al Codice di Deontologia Medica, unico e ultimo baluardo della professione.

Il direttore sanitario - Ultima modifica: 2012-01-26T17:24:24+00:00 da saramagni

4 Commenti

  1. Salve, sono Maurizio di PD, chiedevo gentilmente info in merito a: Nella modulistica di un odontoiatra o studio dentistico/clinica dentale è sempre obbligatorio sia dichiarato il nome del direttore sanitario ? Grazie di eventuale cenno di riscontro.

  2. ci deve essere: il nome del medico odontoiatra con qualifica e specializzazione, il numero di autorizzazione asl, il nome del direttore sanitario se è una societa

  3. Buongiorno, mi è stato proposto di ricoprire il ruolo di Direttore Sanitario di uno Studio dentistico.
    Il problema è che rivesto tale carica già in un altro Studio. Posso ricoprire tale ruolo in più cliniche private? Grazie in anticipo.
    Sabino.

  4. VORREI SAPERE SE ANCHE IL DIR. SANITARIO HA L’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA’ CIVILE ,pur non operando direttamente sul paziente ?
    grazie,
    g.b. berton

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