Il «dentista» occasionale

La sentenza emessa dal Tribunale di Cassino vuole essere da monito per tutti quegli odontoiatri che, vuoi per leggerezza vuoi per inconsapevolezza, non… portano mai a termine quello che hanno iniziato.

Quando parliamo di abusivismo i nostri pensieri vanno a efferati delinquenti ripresi da telecamere nascoste con le mani nella bocca del paziente in appartamenti organizzati e attrezzati in guisa di veri e propri studi professionali. Difficilmente vediamo gli estremi di un reato quando, ancora seduti e intrattenuti amabilmente dall’odontoiatra al termine di un intervento, all’assistente viene lasciato il compito di porre in essere quelle minimalia che servono per «concludere» un lavoro che le mani del professionista avevano poc’anzi iniziato.

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Il caso

Con decreto di citazione a giudizio il Pubblico Ministero del Tribunale di Cassino chiamava un’odontoiatra e la sua assistente alla poltrona per sentirle rispondere del reato di cui all’art. 348 c.p. (Abusivo esercizio di una professione) e di concorso nello stesso.

Gravavano sul capo delle imputate gravi elementi probatori quali le testimonianze degli assistiti che, concordi tutti nel ritenersi pazienti dell’odontoiatra, e forse non consapevoli di ciò di cui andavano raccontando, riferivano di pratiche, all’apparenza «innocue», poste in essere dall’assistente.

Riferivano quindi di come fosse professionale la dottoressa, e di come fosse competente nel suo piccolo anche l’assistente, che era solita terminare le sedute odontoiatriche eseguendo con grande sicurezza le ultime semplici disposizioni impartitele dalla titolare.

Chi ricordava di come questa le avesse posizionato gli elastici sull’apparecchio ortodontico, chi di come fosse stata brava a toglierle i punti messi dopo un’estrazione e a medicarla, chi di come le avesse praticato – quasi un angelo dal cielo – una bella iniezione di antibiotico nella gengiva dolente, chi di come si fosse applicata nel mettere e modellare composito sul dente dopo le accurate cure e disinfezioni ricevute dalla dottoressa, chi di come avesse alleviato le proprie sofferenze verificando la corretta funzionalità di una protesi dentaria, e quindi estraendola regolandola e riposizionandola con grande giovamento.

Insomma, lavori che un occhio inesperto e inconsapevole potrebbe ritenere – si passi il termine – di bassa manovalanza ma che invece a ben vedere rientrano in quanto disposto all’art. 2 della L. 409/85 istitutiva della professione odontoiatrica («Formano oggetto della professione di odontoiatra le attività inerenti alla diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite e acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica.»).

Ed è proprio su questa specificità ed esclusività che il Tribunale di Cassino (ricordiamo, solo primo dei tre giudici cui gli imputati potranno rivolgersi) fonda la propria teoria assolutamente non priva di fondamento.

Seppur l’art. 348 c.p. usi il termine «esercitare» per identificare l’attività che il reo deve porre in essere per integrare gli estremi del reato, è indubbio essere tale norma una «norma penale in bianco», a carattere istantaneo, che si realizza con la semplice abusiva esplicazione, anche sporadica, di una professione protetta per l’esercizio della quale sia necessaria una speciale abilitazione.

La pratica abusiva di una professione non può essere limitata a un fattore temporale protratto nel tempo ma può perfettamente essere incarnata in un esercizio istantaneo ed episodico, ancorché sempre vietato dalla vigente legislazione.

Conclude il Tribunale che quindi ogni singola visita, ogni intervento terapeutico, ogni controllo espletato realizzano pienamente l’ipotizzata figura delittuosa.

Nel caso di specie, dopo ampie discussioni, si decideva come controllare la funzionalità di una protesi, togliere punti di sutura, iniettare antibiotico, modellare composito e posizionare elastici incarnassero attività assolutamente non escluse da quelle previste all’art. 2 L. 409/85.

È pacifico, infatti, ormai in giurisprudenza come qualsivoglia ispezione nel cavo orale comporti un abusivo esercizio della professione di odontoiatra.

Nulla da dire invece in merito al chiaro e lampante concorso nel reato della dottoressa, che a volte i pazienti riferivano intrattenersi con loro in piacevole, seppur univoca, conversazione mentre l’assistente sguazzava nel loro cavo orale.

La decisione

Quanto assunto dal Tribunale, se può apparire ovvio a un tecnico del diritto, così può invece non esserlo agli occhi di inesperti. Complici forse il fiorire di notizie in merito al fenomeno dell’abusivismo, che vedono essenzialmente un «non abilitato» professare la professione odontoiatrica con certosina costanza, oltre che con organizzazioni e strumentazioni proprie di un professionista, affiancato a volte anche da compiacenti direzioni sanitarie (a livello disciplinare severamente punite ove scoperte) di altrettanti compiacenti odontoiatri che si offrono di fare da prestanome all’abusivo, risulta difficile credere che cedere il posto all’assistente per la regolazione di due elastici sia reato, o che posizionare composito su un dente disinfettato sia esercizio abusivo di professione protetta. E più che agli assistenti, il monito odierno vuole essere per gli odontoiatri, regolarmente abilitati e iscritti all’Albo professionale, che ritengono pratiche simili innocue e delegabili attività, ignari di concorrere in un reato odioso quale quello previsto dall’art. 348 c.p.

Il «dentista» occasionale - Ultima modifica: 2010-05-16T12:50:57+00:00 da elisabettadolzan

1 commento

  1. Pratica abbastanza diffusa,grazie all’assenza dei controlli da parte delle autorità preposte,parliamo anche degli studi di igenista dentale dove la possibilità di abusare è molto più facile

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