Fisco e amalgama

Un nuovo spauracchio si affaccia al già fosco orizzonte del dentista moderno: è il consumo di amalgama  e di anestetico, spia della produttività e del reddito  agli occhi attenti e scrutatori del Fisco.

 

Una recente statuizione della Corte di Cassazione (la n° 26838/2007) convalida quale metodo di indagine adottato dal Fisco e dalla Commissione Tributaria Regionale il metodo induttivo che consente, partendo da quantitativi di consumo di anestetico e di amalgama, di risalire al numero di prestazioni dentistiche poste in essere dall’odontoiatra.

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Il caso

Un odontoiatra avanzava ricorso avverso alcuni avvisi di accertamento IRPEF (nella fattispecie quattro, dal 1989 al 1992 compresi), accolti poi solo parzialmente dalla Commissione Tributaria Provinciale di Campobasso, con riduzione dei redditi accertati del 35%.

L’appello proposto dal professionista avverso quella percentuale ritenuta arbitraria veniva però respinto dalla Commissione Regionale, la quale evidenziava la fondatezza dell’accertamento induttivo applicato in sede di verifica ai sensi del D.P.R. n° 600/73, art. 39, comma 2, attesa la mancata istituzione e tenuta dei registri contabili e le gravi e reiterate irregolarità riscontrate.

Recita infatti il succitato articolo: «In deroga alle disposizioni del comma precedente l’ufficio delle imposte determina il reddito d’impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: … < omissis > … d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica. …».

Riteneva quindi assolutamente legittimo che l’Ufficio fosse partito da dati certi quale il consumo di anestetico e amalgama per le otturazioni al fine di risalire alle prestazioni eseguite e al volume di affari realizzato, restando irrilevante che parte dell’anestetico fosse scaduto o utilizzato dal contribuente in qualità di medico dell’ASL, in difetto di riscontri oggettivi.

Giudicava infine corretta la mancata deduzione degli esborsi, in quanto scritturati su registro di altro soggetto e appostati quindi irregolarmente, motivo per cui non potevano essere presi in considerazione ai sensi del D.P.R. 917/86, art. 75 comma 6 («Qualora nell’esercizio siano stati conseguiti gli interessi e i proventi di cui al comma 3 dell’articolo 96 che eccedono l’ammontare degli interessi passivi, fino a concorrenza di tale eccedenza non sono deducibili le spese e gli altri componenti negativi di cui al secondo periodo del precedente comma e, ai fini del rapporto previsto dal predetto articolo 96, non si tiene conto di un ammontare corrispondente a quello non ammesso in deduzione» comma in realtà solo oggi abrogato dal comma 33 dell’ art. 1 della L. 24 dicembre 2007 n° 244, ndr).

Ricorreva allora in Cassazione l’odontoiatra lamentando una omessa e contraddittoria motivazione per non aver rilevato i punti di incongruenza della decisione assunta dalla CTP (l’anestetico scaduto e l’attività medica svolta per conto dell’ASL, appunto), con conferma della percentuale di abbattimento da quei Giudici stabilita nel 35%.

La decisione 

La Corte di Cassazione riteneva in realtà che nessun vizio motivazionale sotto il profilo dell’insufficienza e della illogicità manifesta potesse essere rivelato dall’impianto decisionale dei Consiglieri della Corte d’Appello, là ove venivano apprezzate le perplessità manifestate dai primi Giudici (per il fatto – quindi – che parte del prodotto di consumo potesse essere stato utilizzato per diverse prestazioni o divenuto inutilizzabile) ai fini della conferma di quella percentuale equitativa di abbattimento che non era possibile diversamente determinare stante l’assenza di regolare contabilità del contribuente che, omettendo di istituire le scritture contabili e i registri obbligatori, non aveva consentito un controllo analitico dei costi. Corretta quindi appariva la conclusione cui era pervenuta la Commissione Regionale, convalidando la legittimità del metodo induttivo dell’Ufficio: questo era partito dai quantitativi di consumo di anestetico e amalgama per risalire al numero di prestazioni dentistiche svolte con abbattimento di 1/3 dei ricavi così ricostituiti proprio in relazione a quanto eccepito al riguardo dall’odontoiatra in sede di verifica fiscale e impugnazione giudiziaria, non potendo pervenire a diversa e/o maggiore riduzione in una situazione priva di riscontri oggettivi per le accertate manchevolezze.

Il ricorso avanzato veniva quindi giudicato alla stessa stregua di una semplice doglianza, una mera critica di risultato che tendeva a sovrapporre una valutazione diversa da quella adottata nella sentenza che invece, congruamente motivata, era più che insindacabile in sede di legittimità.

Ai sensi dell’ art. 360 c.p.c. sub 5), infatti, vizio di motivazione sussisterebbe solo se nel ragionamento del Giudice di merito fosse riscontrabile un mancato, deficiente e contraddittorio esame di punti decisivi della controversia, caso non applicabile quindi alla concreta fattispecie.

La Corte di Cassazione rigettava quindi il ricorso condannando l’odontoiatra a rifondere altresì le spese di soccombenza.

Uno strano connubio

È in forza dell’art. 39 D.P.R. 600/1973 e della teoria della deduzione induttiva in esso contenuta che professionisti/artigiani/imprenditori hanno scoperto gli strani rapporti che il Fisco riesce e può intrecciare: unicuique suume se per gli avvocati, per esempio, gli accertamenti induttivi si basano sulle risme di carta acquistate, per gli odontoiatri non potranno non basarsi su amalgama e anestetici. 

Come già sempre la Cassazione aveva avuto modo di decidere: «In tema di accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi legittima, a mente degli artt. 38 e 39 del D.P.R. n° 600 del 1973, la rettifica induttiva del reddito d’impresa, operata in presenza di contabilità formalmente regolare quando, sulla base di presunzioni dotate dei requisiti prescritti dall’art. 2729, comma primo, cod. civ., possa fondatamente ritenersi che l’entità del reddito dichiarato si ponga in evidente contrasto con il comune buon senso e con le regole basilari della ragionevolezza». (Cass. Civ. Sez. V^, n° 10649 del 3.8.2001). Sempre la Suprema Corte aveva inoltre, già nel 2002, autorizzato l’Amministrazione finanziaria a fondare il proprio accertamento sia sull’esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili «dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio dell’attività svolta», sia sugli studi di settore, nel quale ultimo caso l’Ufficio non era neppure tenuto a verificare tutti i dati richiesti per uno studio generale di settore, potendosi basare anche solo su alcuni elementi ritenuti sintomatici per la ricostruzione del reddito del contribuente.

Le scritture contabili

Ovviamente e come intuibile, il miglior modo per evitare una rettifica del reddito operata dall’Amministrazione finanziaria applicando la determinazione induttiva è quello di tenere scritture contabili il più possibile aggiornate e precise, che non possano dare adito a dubbi in capo al funzionario e che quindi attestino con veridicità l’acquisto e il consumo di amalgama piuttosto che di anestetico. Ed ove si fosse costretti a ulteriori acquisti di materiale, sempre documentarne la motivazione, per lasciare quindi sopita la fantasia dell’«indagatore». 

Fisco e amalgama - Ultima modifica: 2008-04-14T12:05:23+00:00 da elisabettadolzan

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