Direttiva europea 2010/32/UE: prevenzione delle ferite da taglio e da punta

L’odontoiatra è tenuto, per legge, ad adottare misure specifiche per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni durante lo svolgimento della propria attività; si tratta di incidenti che possono accadere maneggiando semplici strumenti di uso quotidiano, come ad esempio curette o sonde doppie. In questa prospettiva, è altresì indispensabile che i produttori tengano conto, nella realizzazione delle attrezzature, sia della sicurezza del paziente che di quella dell’operatore sanitario.

a cura di Luca Martinelli

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La Direttiva europea 2010/32/UE del 10 maggio 2010 in materia di prevenzione delle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, recepita in Italia nel 2014 con Decreto legislativo n. 19 del 19 febbraio (che va a modificare il titolo X del preesistente Dlgs del 9 aprile 2008 – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), dispone che siano adottate delle misure di prevenzione specifiche per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro dello svolgimento delle attività sanitarie. La Direttiva, ovvero il Decreto, indica che non si deve mai supporre inesistente un rischio e che si devono adottare misure di priorità nella prevenzione.

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Il compito dell’odontoiatra

Le misure di prevenzione specifiche che deve prendere l’odontoiatria sinteticamente sono:

  • procedure di utilizzo ed eliminazione in sicurezza dei dispositivi;
  • non utilizzare strumenti taglienti o pungenti solo quando strettamente necessario;
  • adozione di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione e sicurezza;
  • divieto di re-incappucciamento manuale degli aghi;
  • sorveglianza sanitaria;
  • effettuazione di formazione inerente ai dispositivi taglienti, procedure di notifica, risposta e monitoraggio post-esposizione;
  • informazione e sensibilizzazione attraverso la diffusione di materiale promozionale circa infortuni, norme di precauzione, vaccinazioni ecc.;
  • previsione delle procedure che devono essere adottate in caso di ferimento del lavoratore.

Rischio taglio o puntura durante l’uso

È noto che strumenti semplici e di uso quotidiano, come ad esempio le curette o le sonde doppie, possono ferire la mano dell’operatore o lacerarne il guanto (con la punta opposta a quella lavorante). La possibilità di ferirsi è presente durante l’uso, il maneggiamento o il passaggio dello strumento fra assistente-dentista-assistente mentre si svolgono le procedure sul paziente.
Che cosa può fare l’operatore dentale?
Strumenti con un manico di 100 o 105 millimetri sono troppo corti e le punte, per quanto girate al contrario rispetto a quella lavorante, molto spesso toccano sul dorso della mano.
In queste condizioni, l’unica cosa che può fare l’operatore sanitario, se lo strumento fornitogli è di quella lunghezza, è solo porre la massima attenzione, poiché non può certo intervenire sulla sua struttura.

Quello che invece può decidere, proprio come azione preventiva aggiuntiva, è scegliere, all’atto dell’acquisto o della sostituzione di quello vecchio, uno strumento con un manico più lungo.
Gli strumenti più lunghi si possono imbustare esattamente come gli altri e nel caso in cui il dentista faccia uso e possegga già cassette o vassoi per la sterilizzazione di dimensioni ridotte, sarà sufficiente porre gli strumenti nel senso del lato più lungo.

Il fabbricante

Gli operatori sanitari devono adottare delle misure di prevenzione frutto di un’attenta analisi dei rischi e anche il produttore è indirettamente coinvolto nell’attività di prevenzione rispetto al verificarsi di incidenti.
Il fabbricante di strumenti, nella sua analisi dei rischi, deve infatti prevedere la possibilità che un operatore si ferisca con lo strumento e quindi, in fase progettuale, ridurre al minimo il rischio che ciò si verifichi per cause dipendenti dallo strumento conseguentemente alla sua destinazione d’uso. Compatibilmente con l’usabilità dello strumento e con i costi di fabbricazione potrebbe, per esempio, intervenire sulla progettazione dell’attrezzatura per ridurre detto rischio.

Misura di riduzione del rischio

Il fabbricante può scegliere di continuare a vendere il suo strumento senza fare niente oppure aggiungendo semplicemente delle informazioni di attenzione nell’uso. Questo lo riparerebbe probabilmente da problemi di tipo legale, ma certo non risolverebbe il problema all’operatore.

Ci sono strumenti che sono fabbricati e utilizzati nello stesso modo da anni; è altrettanto vero che nel corso del tempo l’esperienza, la statistica, il know-how e le leggi stesse sono cambiate, evolvendosi in favore di una migliore qualità e durata della vita dell’uomo.
Che cosa può fare il fabbricante per ridurre il rischio all’operatore?
Certo non potrà realizzare una lama che non taglia o una punta che non punge, perché in tal caso il rischio di ferita sarebbe sicuramente inferiore ma lo strumento inutilizzabile.

Si possono però introdurre varianti progettuali e di processo di fabbricazione che nella loro semplicità non obbligano il produttore a grandi stravolgimenti, come ad esempio la realizzazione di un manico più lungo in modo che le punte non lavoranti non siano a contatto, o quasi a contatto, con la mano dell’operatore e affinché l’assistente e il medico abbiano la possibilità di scambiarsi i ferri facendo affidamento su una lunghezza che permette un migliore maneggiamento.
La maggioranza dei manici “doppi” in commercio ha una lunghezza media di 100/105 mm, alcuni arrivano ai 110 mm.

Queste lunghezze sono idonee al lavoro; tuttavia, se si vuole abbattere ulteriormente il rischio di taglio e puntura sarebbe auspicabile, per ampliare le possibilità di prevenzione, che anche i fabbricanti si sentissero maggiormente coinvolti e decidessero di realizzare manici più lunghi anche per gli strumenti come curette (Gracey, Columbia ecc.), scaler, sonde doppie, escavatori ecc.
A oggi, dalle ricerche effettuate risultano solo un paio di fabbricanti che realizzano un manico doppio di circa 115 mm, lunghezza sicuramente più idonea alla prevenzione.

Conclusioni

Oggi l’odontoiatra deve, non più solo per sua scelta professionale ma anche per legge, adottare misure di prevenzione specifiche per prevenire le ferite e la trasmissione di infezioni nel quadro dello svolgimento della propria attività.
Egli non può in ogni caso intervenire sugli strumenti dentali che acquista sul mercato che a causa della lunghezza del loro manico, anche se in ogni caso conformi alla legge, espongono a rischio la mano del medico e dell’assistente durante l’uso sul paziente o in fase di passaggio di strumenti tra di loro.

È auspicabile che il fabbricante, nella realizzazione dello strumento, tenga maggiormente in conto non solo la sicurezza del paziente ma anche quella dell’operatore sanitario; in questo caso, il modo più realistico ipotizzabile per raggiungere l’obiettivo è l’aumento della lunghezza del manico a prescindere da forma, diametro, colore e materiale. Dalle ricerche svolte, risulta che vi sono solo due fabbricanti che hanno realizzato un manico che, oltre all’aspetto ergonomico, tiene in considerazione anche la sicurezza degli operatori sanitari.

Direttiva europea 2010/32/UE: prevenzione delle ferite da taglio e da punta - Ultima modifica: 2016-01-12T10:21:39+00:00 da Redazione

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