Contenzioso giudiziario e odontoiatria


Una buona notizia, finalmente, dalla Suprema Corte che, interessata di un problema di responsabilità professionale odontoiatrica, convalida il pensiero dei Giudici di secondo grado confermando l’assoluzione del dentista per aver ben agito nel rispetto dei protocolli seppur in assenza di manifesto consenso del paziente.

La IV Sezione Penale della Corte di Cassazione, con sentenza del 17 dicembre 2009 (la n. 48322), mandava assolto un medico dentista rinviato a giudizio per il reato di lesioni personali gravi, consistenti nella demolizione degli incisivi superiori con indebolimento permanente della funzione masticatoria. Il professionista, condannato dal Tribunale ma assolto già in Corte d’Appello, aveva eseguito sul paziente, parte civile che ha poi sottoposto il caso alla Suprema Corte, un intervento terapeutico ed estetico demolitorio anziché conservativo, e ciò in assenza di un espresso consenso, eccedendo così colposamente nell’esercizio della sua attività.

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Se il Tribunale riteneva il dentista colpevole, anche sulla scorta di una perizia che non forniva elementi relativi alla circostanza se fossero o meno state fornite al paziente informazioni complete ed effettive sulla terapia medica, la Corte d’Appello evidenziava essere in realtà stato raccolto chiaro consenso in modo più che lecito, avendo il dentista descritto al paziente il pessimo stato dei suoi denti (tanto da impedire che fossero ripristinate le otturazioni) e prospettato quale unica strada praticabile la protesizzazione degli stessi.Il paziente interessava la Cassazione della questione non tanto perché non fosse stato soddisfatto dal risultato dell’atto quanto perché l’intervento richiesto e acconsentito era dichiaratamente conservativo, e non estetico-demolitorio quale quello poi posto in essere dal professionista.

La decisione

In realtà riteneva la Suprema Corte aver palesemente l’odontoiatra ottenuto il consenso ad agire, e ciò dopo aver eliminato le vecchie otturazioni e mostrato al paziente, con l’aiuto di uno specchio, l’effettivo stato dei denti. Abbracciando le conclusioni della Corte d’Appello, che aveva attentamente valutato le dichiarazioni rese dallo stesso paziente, appariva in realtà come l’originaria intenzione volta a limitare le spese fosse stata poi superata dalla visione dei propri denti, corrosi oltre ogni limite dalle carie.

Richiamata, infine, nella decisione una precedente sentenza della Corte stessa (confermandone quindi l’indirizzo) secondo la quale «non integra il reato di lesione personale, né quello di violenza privata la condotta del medico che sottoponga il paziente a un trattamento chirurgico diverso da quello in relazione al quale era stato prestato il consenso informato, nel caso in cui l’intervento, eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, si sia concluso con esito fausto, essendo da esso derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, in riferimento anche alle eventuali alternative ipotizzabili e senza che vi fossero indicazioni contrarie da parte dello stesso», la Cassazione mandava assolto l’odontoiatra con buona pace del paziente cui un «si» taciuto aveva regalato un bel sorriso.

Il contenzioso e l’odontoiatra

La situazione ormai è questa, oggi medici e odontoiatri non solo devono prestare mille attenzioni sul lavoro (come peraltro giusto!), non solo devono attenersi a regole e nuove normative giudicate da molti burocratiche nonché inutili innovazioni ma devono anche temere che il buon esito di un atto medico venga sottoposto al vaglio della magistratura interessata della questione dal paziente che inizialmente aveva ben altre intenzioni e soprattutto (perché alla fine di questo solo si tratta!) ben altre previsioni di spesa. E il fatto che la Cassazione abbia richiamato altra precedente decisione lascia chiaramente intendere come il paziente «problematico» ormai spazi nei più disparati ambiti della medicina. Il «cambio di rotta» veniva operato dalla Cassazione all’incirca un anno fa (Sent. 21.1.2009 n. 2437) ove, a fronte di un’acconsentita laparoscopia e una conseguente seppur non prevista (e quindi non acconsentita) salpingectomia, si fondava l’assoluzione del professionista sulla convinzione che «l’attività sanitaria proprio perché destinata a realizzare in concreto il diritto fondamentale di ciascuno alla salute, e attuare – in tal modo – la prescrizione, … <omissis> … ha base di legittimazione … <omissis> … direttamente nelle norme costituzionali, che, appunto, tratteggiano il bene della salute come diritto fondamentale dell’individuo.»

Pochi giorni or sono, dal dentista, all’avvertimento: «Per un paio di giorni il dente sarà un po’ sensibile», ho risposto, ammiccando: «Tranquillo, non ti farò causa!». L’amaro sorriso di rimando mi ha fatto comprendere come oggi anche un’innocua boutade scambiata in allegria possa invece incupire e preoccupare, se non (ovviamente non nel mio caso!) essere letta come velata minaccia. Il contenzioso in campo odontoiatrico è – purtroppo – in costante fermento: insieme ad anestesisti, ginecologi e ortopedici, i dentisti sono obbligati protagonisti di lamentele e lagnanze che raramente trovano pace fuori dalle aule di tribunali, complici da un lato quella sgradevole espressione da «assalto alla diligenza» letta negli occhi del paziente, dall’altro quella pervicace convinzione che mai il dentista possa sbagliare.

Questo banchetto, che ben pochi commensali sazia (a eccezione, forse, degli avvocati!), lascia dissapore e amarezza anche a livello istituzionale: lo stesso legislatore ha pensato, per porre un freno a questa «moda», di rendere obbligatorio in campi tartassati quali, per l’appunto, quello sanitario un preventivo tentativo di conciliazione tra i questionanti. Ma a contrastare tale argine alcuni benpensanti hanno già immaginato di relegare il neonato istituto a pura formalità, come purtroppo e per prassi in altri settori del diritto è accaduto (si pensi all’obbligatorio preventivo e inutile tentativo di conciliazione tra coniugi in fase di separazione o tra datore di lavoro e dipendente, che quanto a litigiosità raggiungono se non forse superano gli estremi coniugali!).

L’insicurezza che una simile situazione genera in capo al professionista è profonda. Ogni appuntamento assurge al ruolo di «caso clinico», si tentenna, si studia, si approfondisce, si osserva, si discute di carie come di impianti, si paventano morbi indicibili quali possibili conseguenze di semplici e routinarie operazioni. La conseguenza è sotto gli occhi di tutti, anamnesi sempre più accurate (ma, mi raccomando, non si chieda in prima battuta al paziente se sia sieropositivo perché il Garante non vuole!), consensi da leggere e sottoscrivere che poco si discostano nella struttura a tediosi contratti bancari dai caratteri minuscoli. L’odontoiatra è spaventato e sconcertato dall’acredine di cui è oggetto, non passa giorno che non si interroghi su quali siano le modalità migliori per dirottare le malevole intenzioni di quel paziente che vede nell’azione professionale un salvagente d’oro cui potersi poi aggrappare.

E seppur sia vero che ciò nel campo odontoiatrico accada in modo meno eclatante rispetto ad altre specializzazioni, e sicuramente in modo meno gravoso per il Sistema Sanitario Nazionale che di odontoiatria poco (purtroppo) si interessa, anche il dentista può decidere di prescrivere esami assolutamente inutili e/o superflui solo a mò di scudo da utilizzare in un futuro avanti a giudici purtroppo oggi la maggior parte delle volte ancora troppo censori. Da ultimo, come non bastasse, anche le Assicurazioni fanno la loro parte, rifiutando o comunque rendendo sempre più onerosa una copertura che difficilmente, peraltro, offrono. I consigli non possono che essere i soliti, tenendo comunque sempre in considerazione che la medicina difensiva è considerata da tutti come uno dei compromessi peggiori che il medico e l’odontoiatra possano raggiungere.

Per non provar più quel brivido freddo ogniqualvolta ci si commiata da un paziente è necessario operare sempre al massimo del rigore, nel pieno rispetto delle leges artis (così come rilevato dalla Cassazione nell’attività del professionista assolto) e senza chiudersi a riccio in caso di contestazione, rendendosi impenetrabili, ma comprendendo quale in effetti possa essere il vero motivo posto alla base della lagnanza del paziente (a volte il sorriso, altre il vil denaro) e trovare una soluzione accomodante e realmente conciliativa.

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Contenzioso giudiziario e odontoiatria - Ultima modifica: 2010-04-27T14:22:01+00:00 da Redazione

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