Consigli per gli acquisti

È bello scoprire come pachidermiche Istituzioni, create da pochi cervelli
in un’ottica  politically correct e foriera di voti, diano ascolto
anche allo squittio di piccoli topolini.

Grazie all’operosità e all’intraprendenza di due odontoiatri, l’uno padovano l’altro milanese, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha saputo dimostrare – anche in questioni senza alcun apparente riscontro mediatico – la propria efficienza e incisività messe a disposizione del singolo cittadino.

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Il Caso

Verso la fine dello scorso anno in rete brillava una nuova perla di saggezza che attirava l’attenzione di due «navigatori», di professione odontoiatri.

Su un sito appartenente a una società venditrice di prodotti per l’igiene orale veniva propagandato un contenitore innovativo che ben avrebbe potuto custodire e preservare per addirittura 48 ore, in quanto dotato di un particolare tipo di liquido di conservazione, un dente (o frammento di dente) traumatizzato. Il messaggio in particolar modo era rivolto ai genitori di oggi, divisi tra lavoro e famiglia, sempre con un occhio all’orologio e il cellulare all’orecchio, che avrebbero potuto posticipare la visita dal dentista, tranquillamente rispettare gli appuntamenti già fissati (di lavoro o di piacere) e programmare – agenda alla mano – il «reimpianto» del dente perso dal figlio in palestra o al parco entro le comode 48 ore dall’accaduto. Tanto, il magico scatolino manteneva le cellule dentali come fossero state in bocca!

Una notizia del genere non poteva passare inosservata allo sguardo attento dei due professionisti (di cui peraltro uno Past President della Società Italiana di Traumatologia Dentale) che, preoccupati di come potesse essere recepito da un genitore quel messaggio fuorviante, decidevano di intervenire presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Seguendo quindi le consuete e indicate procedure (molto snelle, prevedendo l’invio all’Autorità di una semplice raccomandata a. r.) chiedevano al Garante che fosse inibita la continuazione del messaggio pubblicitario diffuso in Internet sul sito della Società. Specificavano lo slogan pubblicitario («Il tuo figliolo ha perso un dente giocando? Non ti preoccupare, conservalo nella tua SOS box e vai dal tuo dentista. HAI 48 ORE DI TEMPO!!!») e motivavano la richiesta spiegando che «a prescindere dalla possibilità (remota) che il dente (intero o frammento di esso) possa non «deteriorarsi» per 48 ore nel liquido in questione, il messaggio non sottolinea la necessità di intervenire entro le prime due ore dal trauma per poter godere delle migliori possibilità di recupero funzionale ed estetico ma, al contrario, evidenzia la capacità di conservazione delle cellule dentali della soluzione per ben 48 ore, ingenerando così nel genitore del ragazzo infortunato la convinzione di poter anche ritardare (non oltre 48 ore, però) un concreto e fattivo interessamento all’accaduto.»

I denuncianti ricevevano allora una prima interlocutoria nota a neanche un mese dalla segnalazione, a mezzo della quale il Responsabile incaricato comunicava l’Ufficio interno designato all’istruttoria e il numero identificativo attribuito alla pratica.

Trascorsi poco più di tre mesi dall’assegnazione (quattro quindi dall’esposto), i dottori ricevevano un’ulteriore conclusiva comunicazione in merito alla rimozione da parte della Società proprietaria del sito di possibili scorrettezze inerenti la pratica commerciale oggetto di indagine.

L’Autorità garante riteneva quindi che la pratica non richiedesse ulteriori approfondimenti istruttori avendo la Società provveduto a rimuovere la pubblicità del prodotto dal sito. Una bella vittoria per gli odontoiatri, per i genitori ma soprattutto per i bambini che amano buttarsi nelle mischie a recuperar palloni o lanciarsi a tutta velocità su instabili rollerblade.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM)

Questa Autorità, da poco alle luci della ribalta, è in realtà una istituzione risalente al 1990, quando veniva approvato il testo dell’art. 10 L. 287/1990: «È istituita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, denominata ai fini della presente legge Autorità, con sede in Roma. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri, nominati con determinazione adottata d’intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il presidente è scelto tra persone di notoria indipendenza che abbiano ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo. I quattro membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza da individuarsi tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di Cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. I membri dell’Autorità sono nominati per sette anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, né possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l’intera durata del mandato. …» … che proseguiva con rigore e severità a elencare nel dettaglio le procedure di nomina dei componenti, a sottolineare l’assoluta libertà organizzativa e funzionale oltre che la totale autonomia nella gestione delle spese per il suo funzionamento.

All’Autorità garante venivano attribuiti dall’art. 12 della legge costitutiva poteri di indagine per effettivamente verificare l’esistenza delle infrazioni imputate alla pratica commerciale ritenuta scorretta. Il successivo art. 14 concedeva altresì all’Autorità di richiedere spiegazioni e di esibire documentazione utile ai fini dell’istruttoria a chiunque ne fosse in possesso, di disporre ispezioni avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato, di disporre perizie e analisi economiche e statistiche dando nel contempo garanzie di riservatezza, vincolando i dati e le notizie così ottenute e relative alle imprese oggetto di istruttoria al segreto d’ufficio («I funzionari dell’Autorità nell’esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d’ufficio.»).

Il successivo D.Lgs. 206/2005 (il cosiddetto Codice del consumo) cercava di svincolare l’Autorità dal ruolo di antitrust che con il tempo aveva assunto. Venivano allora ben prospettati i parametri – nell’interesse sempre del cittadino – dei messaggi pubblicitari, definendo così quando potesse la pratica commerciale definirsi scorretta («se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori» art. 20 D.Lgs. 206/2005), quando ingannevole («se contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppur di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea a indurre in errore il consumatore medio riguardo a uno o più … elementi … È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini e adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza» art. 21 D.Lgs. 206/2005) o quando aggressiva (se «mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso» art. 24 D.Lgs. 206/2005).

È solo però con la famosa Legge 248/2006, ovvero la legge di conversione del D.L. 223/2006 a tutti noto come «Decreto Bersani», che l’Autorità ha potuto accedere all’Olimpo delle Istituzioni: l’estensione del mercato in regime concorrenziale anche ai professionisti esercenti professioni protette (togliendo quindi poteri autorizzativi e preventivi ai rispettivi Ordini, obbligati a modificare i propri dettami deontologici per renderli coerenti con la modifica normativa) permetteva all’Autorità di non occuparsi più solo di cartelli tra Società ma di poter interessarsi, occuparsi e risolvere pratiche commerciali denunciate quali scorrette, ingannevoli o comparative anche tra singoli e «professionali» cittadini.

Con i D.Lgs. 145/2007 e 146/2007 (in recepimento a direttive comunitarie 2006/114/CE e 2005/29/CE) veniva infine attribuito all’Autorità il potere di agire d’ufficio, senza quindi più dover attendere nemmanco l’input da parte di chicchessia.

Ove invece si volesse seguire l’esempio dei due prodi odontoiatri il passo è semplice. Basta una raccomandata con ricevuta di ritorno e il gioco è fatto: l’Autorità garante aprirà adeguata istruttoria e, se riterrà fondate le rimostranze, diffiderà la Società/il professionista a proseguire nel proponimento del messaggio promozionale «fallato». Se sarà – questo – volontariamente rimosso o modificato nulla quaestio: la pratica si riterrà conclusa senza necessità di ulteriori approfondimenti. Se invece il destinatario dell’invito farà orecchie da mercante, l’Autorità non solo eleverà pesanti sanzioni a suo carico per non aver nell’immediatezza e dietro espresso «invito» provveduto (da duemila a ventimila euro!) ma anche proseguirà nell’istruttoria che, ove il responsabile non riuscisse a dimostrare l’infondatezza delle accuse rivoltegli, potrà concludersi con il divieto di diffusione o continuazione del messaggio pubblicitario e ulteriori sanzioni amministrative (stavolta da cinquemila a cinquecentomila euro).

Uno strumento per tutti

Dimostrando di prendere «sul serio» non solo temibili trust e potenti cartelli ma anche fondate (e su questo non si transiga!) segnalazioni di esperti e tecnici del settore, l’Autorità ha riacquistato il ruolo che sin da subito avrebbe dovuto detenere: garante di ogni cittadino che voglia, con serietà e cognizione di causa, segnalare scorrettezze su cui chi preposto da legge di stato possa meglio indagare.  Volenti o nolenti, oggi così stanno le cose. E sapere che l’elefante protegge il topolino permette di affrontare con maggior serenità il mercato e la sua spietata concorrenza.

Consigli per gli acquisti - Ultima modifica: 2010-07-10T15:19:14+00:00 da elisabettadolzan

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